Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 giugno 2019, n. 27787.
La massima estrapolata:
In tema di infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro, allorquando il lavoratore non abbia ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, né verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento, la sua condotta, benché imprudente e avventata, non può assurgere a causa esclusiva dell’infortunio occorso quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità.
Sentenza 24 giugno 2019, n. 27787
Data udienza 8 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENICHETTI Carla – Presidente
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BELLINI UGO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa MARINELLI FELICETTA;
udito il difensore;
Si rende noto che l’avv. (OMISSIS) del foro di Vicenza difensore di (OMISSIS) ha fatto pervenire adesione all’astensione alle udienze.
E’ pervenuta oggi dichiarazione di astensione da parte dell’avv. (OMISSIS) difensore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Corte rileva che sono altresi’ costituite altre parti civili con diversi difensori sig. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e che a questi non e’ stata inoltrata la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera B del codice di autoregolamentazione dell’organismo congressuale forense. Dispone procedersi oltre.
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
Per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Roma in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) nomina a sostituto depositata in udienza che si riporta al ricorso e insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza pronunciata in data 13 Ottobre 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Belluno, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di (OMISSIS), in relazione al reato di omicidio colposo ascritto con inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, nella misura di un anno mesi quattro di reclusione.
2. Al (OMISSIS) era contestato, quale titolare dell’omonima ditta di (OMISSIS) s.r.l., di avere omesso di assicurare al dipendente (OMISSIS) una adeguata formazione e di garantire una informazione in relazione alla attivita’ di abbattimento di piante in comune di (OMISSIS) cui era stato destinato unitamente al piu’ anziano ed esperto collega (OMISSIS), di talche’ lo stesso era rimasto schiacciato da una pianta di abete rosso di cui aveva proceduto al taglio con tecnica non corretta, che ne aveva provocato la morte.
3. La corte territoriale ravvisava profili di colpa in capo all’imputato in ragione di una carente ed inadeguata formazione del dipendente la quale da un lato non era corredata da attestazioni di effettiva partecipazione a corsi e dall’altra si era articolata nel delineare la complementare attivita’ di sramatura, la quale presupponeva l’abbattimento della pianta, laddove l’istruttoria dibattimentale aveva confermato che il (OMISSIS) era stato utilizzato dal (OMISSIS) anche in attivita’ di taglio delle piante, sebbene di modesta dimensione.
4. Quanto ai profili causali escludeva l’esorbitanza e la eccezionalita’ della condotta del lavoratore il quale, secondo la prospettiva difensiva, non solo aveva intrapreso l’attivita’ del taglio della pianta a seguito di iniziativa autonoma, ma addirittura in violazione di specifiche prescrizioni del (OMISSIS) e del caposquadra (OMISSIS), in quanto era comunque mancata una corretta segnalazione del divieto, in mancanza di accorgimenti visibili e segni idonei a rammentargli l’eventuale istruzione ricevuta verbalmente.
5. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per Cassazione la difesa del (OMISSIS) articolando due motivi di ricorso.
5.1 Con un primo motivo deduce contraddittorieta’ della motivazione e travisamento della prova con riferimento ai profili di colpa riconosciuti in capo al (OMISSIS) in ragione della carente formazione e informazione impartita sul contenuto della prestazione e sulla tecnica lavorativa da osservare, laddove dall’istruttoria dibattimentale era emerso che al (OMISSIS) era stato interdetto il taglio delle piante, cui mai in precedenza era stato adibito mentre la formazione e la informazione integralmente ricevute attenevano appunto all’attivita’ di sramatura delle piante una volta a terra dopo il taglio e che infine erano stati consegnati al (OMISSIS) i dispositivi di sicurezza correlati alle attivita’ da compiersi e ai rischi connessi e fornite specifiche istruzioni sulle piante che non andavano lavorate.
5.2 Con una ulteriore articolazione lamentava violazione di legge in relazione all’articolo 40 c.p. e articolo 41 c.p., comma 2 in ragione di un comportamento esorbitante, eccentrico ed eccezionale del lavoratore il quale aveva di propria iniziativa proceduto al taglio dell’abete pure in presenza di contrarie istruzioni fornite dal datore di lavoro nel corso di sopralluogo avvenuto alcuni giorni prima dell’infortunio e nonostante il caposquadra (OMISSIS) avesse prescritto al (OMISSIS) di limitarsi alla sramatura di una pianta che egli aveva appena finito di tagliare.
Assumeva che la condotta posta in essere dal lavoratore si era caratterizzata per imprevedibilita’ ed abnormita’ in quanto tesa ad eludere gli ordini e le prescrizioni impartite ai lavoratori, affermandosi come la stessa si presentasse eccentrica rispetto all’area di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Infondata e’ la prima censura che si appunta sulla riconosciuta inosservanza alla regola cautelare, relativa alla formazione e alla informazione fornite ai dipendenti dal datore di lavoro. Invero il giudice distrettuale nella motivazione richiamata dallo stesso ricorrente ha chiaramente e logicamente evidenziato come la fase formativa fosse stata del tutto carente in relazione alla prestazione lavorativa di taglio delle piante cui il (OMISSIS) era assegnato, sulla base di argomentazioni concernenti le carenze formative segnalate dal preposto (OMISSIS), la mancata partecipazione del lavoratore a corsi di formazione e la carenza della documentazione prodotta dalla difesa dell’imputato (OMISSIS). Del tutto legittimamente invero il giudice distrettuale ha parametrato l’obbligo di informazione non gia’ alla ausiliaria e complementare prestazione della sramatura delle piante da abbattere come richiesto dalla difesa del ricorrente, bensi’ a quella che era la principale attivita’ dell’azienda del (OMISSIS) e cioe’ il taglio delle piante e la lavorazione del legname; invero la inesperienza e la carenza di conoscenze tecniche del (OMISSIS) nel settore di riferimento (egli aveva esperienza quale muratore ed era stato assunto dalla (OMISSIS) s.r.l. dieci giorni prima del tragico evento) imponevano da un lato la osservanza di un periodo di apprendistato del lavoratore in attivita’ ausiliarie o di supporto ma, al contempo, giustificavano la somministrazione al lavoratore apprendista di una formazione idonea a garantire l’apprendimento delle tecniche di abbattimento e di sramatura ma, in ogni caso, ad assicurare l’osservanza di precauzioni necessarie a prevenire, anche in relazione alle prestazioni cui sarebbe stato nel tempo chiamato a svolgere, il realizzarsi di eventi dannosi.
2. Del tutto illogico e’ il pregiudizio, che sta’ alla base del primo motivo di ricorso, secondo cui il (OMISSIS) avrebbe dovuto ricevere formazione e informazione limitatamente alla prestazione lavorativa concernente le pratiche ausiliarie di sramatura, laddove lo stesso preposto (OMISSIS) non aveva potuto negare che il povero (OMISSIS) nei giorni precedenti l’infausto evento avesse abbattuto alberi…. no qualche alberello, ma piccolo…. lo di solito tagliavo le piante e mio cognato le sramava… non bisognava… sapeva di non tagliarla, me l’ha fatta proprio sotto il naso (pag. 4 motivi di ricorso).
2.1 A nulla rileva poi che nel verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale sottoscritto dal lavoratore quest’ultimo riconosceva di aver ricevuto una sufficiente informazione sul loro utilizzo e sui rischi della lavorazione, in quanto il giudice di appello ha evidenziato come il datore, pure avendo ottenuto una sorta di liberatoria dai propri dipendenti in ordine alla dotazione di strumenti antinfortunistici, di fatto aveva eluso gli obblighi sullo stesso incombenti sul luogo di lavoro, che non si arrestavano alla acquisizione e alla fornitura dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa richiamata nel capo di imputazione, imponevano di richiedere l’osservanza della utilizzazione dei suddetti dispositivi, poiche’ il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle dopo avere somministrato al lavoratore una adeguata formazione sull’utilizzo dei presidi e sui rischi connessi alle lavorazioni cui il lavoratore era chiamato a partecipare (in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilita’ di due soci-amministratori di una s.n.c. che, in qualita’ di datori di lavoro, avevano colposamente cagionato la morte di un lavoratore, il quale aveva eseguito la verifica di funzionamento di un impianto di luminarie con strumenti pericolosi, in assenza di misure di sicurezza specificamente previste ed in difetto dell’attivita’ di vigilanza necessaria ad accertare che il detto lavoratore facesse uso durante le lavorazioni dei guanti isolanti (sez. 4, 17.5.2012 n. 34747, Parisi, Rv. 253513). Il primo motivo deve pertanto essere disatteso.
3. Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti infondato.
A tale proposito non pare cogliere nel segno l’argomento difensivo che deduce assoluta carenza motivazionale da parte del giudice di appello con riferimento alla mancata esclusione del rapporto di causalita’ in ragione della imprevedibilita’, eccentricita’ e imprudenza del comportamento del dipendente il quale si era posto al taglio di una pianta senza essere stato autorizzato ed anzi vi si era dedicato in violazione dei divieti e dei limiti posti dal datore di lavoro e dal preposto.
3.1 Come ha evidenziato il giudice distrettuale con ragionamento corretto sotto il profilo logico giuridico la pianta era stata ricompresa, anche mediante specifica segnalazione, tra quelle da abbattere, ne’ risultano elementi obiettivi da cui ricavare che la stessa era soggetta a procedure di taglio particolari in ragione delle sue caratteristiche arboree o della posizione all’interno del bosco. Rimane la circostanza che secondo quanto evidenziato dallo stesso caposquadra (OMISSIS) il (OMISSIS), che stava operando con lui nello sramamento di una pianta appena abbattuta, si pose a sua volta a tagliare un abete rosso che, anche in ragione della patologia fungina che presentava, ebbe un raggio di caduta non convenzionale e preventivabile per un lavoratore privo di esperienza, cosi’ da cadergli addosso.
3.2 Orbene, e’ stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilita’, poiche’ l’esistenza del rapporto di causalita’ tra la violazione e l’evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito puo’ essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormita’ abbia dato causa all’evento. (La Suprema Corte ha precisato che e’ abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilita’, si ponga al di fuori di ogni possibilita’ di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non e’ il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez. 4, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n. 16397).
4. Non pare dubbio – e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione – che il lavoratore era intento alla esecuzione di un compito che rientrava nelle mansioni cui era chiamato ad attendere quantomeno sotto il controllo di altro lavoratore, e comunque in relazione alle quali avrebbe dovuto possedere una adeguata formazione e, come ha plasticamente evidenziato il teste (OMISSIS), il (OMISSIS) aveva abbandonato le operazioni ausiliarie rispetto a quelle svolte dal teste e, a poca distanza dal luogo in cui entrambi operavano, aveva proceduto di propria iniziativa all’abbattimento di una pianta, che pure doveva essere tagliata, beffando la sua vigilanza (“me l’ha fatta sotto il naso”); ne’ l’iniziativa assunta dal lavoratore puo’ ritenersi assolutamente imprevedibile e abnorme, in ragione della contestualita’ della lavorazione e dell’ambito lavorativo che atteneva appunto al taglio delle piante e alla preparazione del legname ricavato.
4.1 In ogni caso vale il principio ripetutamente ribadito dal S.C. che non avendo il lavoratore ricevuto una adeguata formazione sul contenuto della prestazione lavorativa, ne’ verificabili prescrizioni lavorative sui limiti cui era tenuto il suo intervento (come puo’ ricavarsi dalle dichiarazioni del (OMISSIS) sul fatto che il (OMISSIS) era stato adibito al taglio di alberi piccoli), la sua condotta, benche’ imprudente e avventata, non puo’ assurgere a causa esclusiva dell’infortunio occorso quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticita’ (sez. 4, 17.1.2017, Meda, Rv. 269255; 10.10.2013, Rovaldi, 259313; 2.5.2012 Goracci n. 22044 non massimata; 7.2.2012, Pugliese, Rv. 252373; 15.4.2010 n. 21511, Di Vita, n. m.).
4.2 Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumita’ dei lavoratori (sez. 4, 13.11.2011 Galante, n. m.; sez. F. 12.8.2010, Mazzei Rv. 247996). Il motivo di ricorso va pertanto rigettato.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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