Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1634.
La massima estrapolata:
In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all’art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere – allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte.
Sentenza 24 gennaio 2020, n. 1634
Data udienza 13 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6344-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), nonche’ dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilita’ ovvero il rigetto del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Vigevano – Sezione distaccata di Abbiategrasso, avverso il decreto ingiuntivo n. 117/2008 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, a favore della (OMISSIS) S.p.A., dell’importo di Euro 41.811,60 (detratto il gia’ versato acconto di Euro 10.000), quale saldo per l’esecuzione di lavori di arredo nel pubblico esercizio di bar tabaccheria di cui era titolare.
L’opponente lamentava l’esistenza di vizi e difetti nell’esecuzione delle opere (fornitura e montaggio di bancone bar e di struttura per la vendita di tabacchi, oltre annessi arredi), nonche’ difformita’ sia rispetto al progetto che a quanto previsto nel preventivo del 20/11/2006.
Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, con condanna della stessa alla restituzione dell’acconto di Euro 10.000 e al risarcimento dei danni.
Il Tribunale con sentenza n. 37/13 del 2/6/2013, ritenuta la tempestivita’ della denuncia dei vizi e delle difformita’ ai sensi dell’articolo 1667 c.c., e recepite le risultanze peritali ai fini della quantificazione del costo di eliminazione dei vizi e delle difformita’, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il (OMISSIS) al pagamento della minor somma di Euro 13.950,00, sempre gia’ detratto l’acconto versato, compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello, in via principale, la (OMISSIS) S.p.A. ed in via incidentale il (OMISSIS). La societa’ lamentava l’errata valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie relative alla denuncia dei vizi e delle difformita’, che assumeva invece essere stata intempestiva, con conseguente decadenza dall’azione di garanzia.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 40/2017 del 9/01/2017, in parziale accoglimento dell’appello principale, confermava il decreto ingiuntivo n. 117/2008 e per l’effetto condannava il (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 41.811,60, oltre interessi e spese di lite, assorbiti gli altri motivi di appello e l’appello incidentale.
In primo luogo, la Corte territoriale riteneva inammissibile la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosita’ proposta in via incidentale dall’appellato, in quanto domanda nuova.
Quindi, da una lettura complessiva del quadro probatorio, la Corte riteneva che l’appellato non avesse fornito la prova della tempestivita’ della denuncia dei vizi e delle difformita’ e conseguentemente fosse decaduto dall’azione di garanzia.
In motivazione la Corte rilevava che il termine di decadenza di 60 giorni dalla consegna dell’opera previsto dall’articolo 1667 c.c. non potesse decorrere dal 17/12/2007, data dell’ultima consegna a completamento delle opere commissionate (come affermato dall’appellato), in quanto si trattava della consegna di meri complementi residuali, e che gia’ il 9 ed il 17 luglio 2007 erano stati consegnati sostanzialmente tutti gli arredi. Cio’ era confermato sia dalla testimonianza dell’arch. Costi, a memoria della quale i lavori erano stati ultimati prima dell’agosto, in quanto l’apertura dell’esercizio sarebbe dovuta avvenire a settembre, sia dallo stesso (OMISSIS) che aveva affermato di essersi reso conto dei vizi, una volta dimesso da un ricovero ospedaliero il (OMISSIS).
Ma anche a voler ritenere che il termine decorresse dal dicembre 2007, data dell’ultima consegna, la Corte negava alla raccomandata del 17/18 gennaio 2008 valore di denuncia dei vizi e delle difformita’, dal momento che si limitava a considerare il versante economico ed il mancato rispetto dei costi preventivati, senza una, se pur sintetica, indicazione delle difformita’, anche con riferimento a quei difetti accertabili solo in un momento successivo, che e’ poi stata inserita nell’atto di citazione.
Parimenti, non era considerabile alla stregua di una valida denuncia dei vizi nemmeno la contestazione verbale effettuata dal (OMISSIS) alla presenza del figlio, la cui testimonianza non poteva essere ritenuta prova sufficiente, in quanto, a prescindere dall’attendibilita’ del teste, considerato il rapporto di parentela, era comunque generica e insufficiente a confermare l’avvenuta denuncia di tutti quei vizi e quelle difformita’ elencati poi nell’atto di citazione in opposizione.
(OMISSIS) propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
La (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.
Formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la Sesta Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 9112/2018 del 12/04/2018, rimetteva la causa alla pubblica udienza.
2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., posto in stretta correlazione con l’articolo 1665 c.c., nonche’ mancata e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
La (OMISSIS) non avrebbe assolto al proprio onere probatorio in quanto a fronte della oggettiva difformita’ tra il preventivo originale accettato dal (OMISSIS) ed il saldo richiesto con la fattura del (OMISSIS), nonche’ della contestazione dell’importo della fattura da parte dell’opponente, la societa’ avrebbe dovuto dimostrare come presupposto necessario della propria richiesta che ogni integrazione, aggiunta e modifica dell’originario preventivo erano state accettate, anche nel loro ammontare, dal committente.
In tal senso la decadenza dall’azione di garanzia non puo’ altresi’ implicare che l’opposizione al decreto ingiuntivo sia infondata e che il committente abbia accettato le modifiche unilateralmente imposte dall’appaltatore.
Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 5, non risulta piu’ denunciabile, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, il vizio della mancata o insufficiente motivazione, come invece avvenuto da parte del ricorrente.
Ne’ appare possibile sussumere la censura nella previsione novellata, previa sua conversione.
Infatti, al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed e’ solo in tali ristretti limiti che puo’ essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4.
Nella fattispecie, alla luce del tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di ravvisare la nullita’ della motivazione, dal momento che la Corte d’Appello ha esplicitato in maniera logica ed intrinsecamente coerente il ragionamento che ha portato a concludere per la decadenza dall’azione di garanzia.
Quanto alla violazione dell’articolo 2697 c.c., preme osservare che questa si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito.
In materia di appalto la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha piu’ volte affermato che, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale, spetta all’appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l’onere della prova dell’esatto adempimento della propria obbligazione, volta che il committente abbia eccepito l’inadempimento (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Cass., sez. 2, sentenza n. 936 del 20/01/2010, secondo cui in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformita’ ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all’articolo 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l’onere – allorche’ il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte; conf. Cass., sez. 2, sentenza n. 3472 del 13/02/2008; Cass., sez. 2, sentenza n. 936 del 20/01/2010).
La decisione della Corte d’Appello di Milano non risulta avere violato i suddetti principi di diritto, in quanto ha ritenuto raggiunta la prova del fatto che le difformita’ esecutive rispetto al preventivo fossero state in realta’ concordate con il committente, come si ricava, oltre che dalla valorizzazione della deposizione della teste Costi, che aveva curato l’esecuzione dei lavori per conto della societa’ appaltatrice, anche dalla testimonianza del teste di parte ricorrente, (OMISSIS), il quale interrogato sul capitolo 23, ha confermato che “le variazioni indicate al punto 5 da a) a g) dell’atto di citazione in opposizione (…) sono state concordate con il sig. (OMISSIS)”; capitolo integralmente confermato anche dalla teste Costi (cfr. sentenza della Corte d’Appello di Milano p. 6). Nel prosieguo della sentenza, in merito alla testimonianza dell’arch. Costi emerge che a lei “non constava che l’appellato avesse sollevato eccezioni di sorta all’atto del pagamento dell’acconto, quando ormai il bar era ultimato”, ed allorquando erano di fatto state eseguite quasi tutte le lavorazioni oggetto del contratto, dovendosi quindi reputare che nelle stesse fossero incluse anche quelle oggetto delle modifiche di cui si lamenta l’illegittimita’.
Deve pertanto escludersi la violazione dell’articolo 2697 c.c. in materia di riparto dell’onere probatorio, tenuto anche conto del fatto che la valutazione circa il costo delle opere eseguite e’ stato anche oggetto di una verifica peritale in primo grado.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1666 c.c.
La Corte avrebbe errato nel ritenere che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorresse dalla data della prima consegna, avvenuta il 9 luglio 2007; cosi’ come avrebbe errato nel reputare che in quell’occasione vi fosse stata accettazione senza riserve da parte del (OMISSIS).
La Corte avrebbe presunto l’accettazione senza riserve dal pagamento della somma di Euro 10.000,00, senza considerare che si trattava di un mero acconto (e non del pagamento della singola partita consegnata), circostanza confermata dal superiore valore del bancone bar rispetto alla somma pagata.
Parimenti, la Corte avrebbe dovuto attribuire rilevanza alla testimonianza di (OMISSIS), dalla quale doveva ricavarsi la prova delle contestazioni verbali esternate dal padre.
Cio’ si tradurrebbe in una falsa applicazione dell’articolo 1666 c.c., posto che il contratto intervenuto tra le parti non sarebbe qualificabile come contratto di appalto da eseguire per partite. Il motivo e’ infondato.
Premesso che la Corte d’Appello ha confermato la qualificazione offerta dal Tribunale dell’appalto come contratto unitario d’appalto, e non gia’ da eseguire per partite, non risulta pertinente rispetto alla ratio in concreto adottata dalla sentenza il richiamo di parte ricorrente a tale diversa tipologia di appalto.
Peraltro, se inizialmente la Corte distrettuale sembra propendere per la conclusione secondo cui il termine di decadenza sarebbe maturato a far data dalla consegna degli arredi risalente all’estate del 2007 (ritenendo che a quella data l’opus commesso fosse stato nella sostanza completato) successivamente nello sviluppo della motivazione ha evidenziato come fosse da reputare fondata l’eccezione di decadenza dalla garanzia anche ove si fosse presa in considerazione la data del (OMISSIS), che lo stesso ricorrente individua come quella di conclusione dell’esecuzione del contratto.
Ed, infatti, sebbene questa Corte abbia ritenuto che (Cass. n. 14584/2004) con riguardo ai vizi dell’opera conosciuti o riconoscibili (quali devono ritenersi essere quelli di cui si duole il ricorrente), il committente, che non abbia accettato l’opera medesima, non e’ tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell’appaltatore, poiche’, ai sensi dell’articolo 1667 c.c., comma 1, solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia, e cio’ in quanto, prima dell’accettazione e consegna dell’opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d’opera, possono essere dedotti alla consegna (non essendovi prima dell’accettazione onere di denuncia), a parere della Corte di merito, il termine di cui all’articolo 1667, comma 2 sarebbe comunque decorso, proprio perche’ il primo atto con il quale il ricorrente ha effettivamente e specificamente denunciato i vizi e’ l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, stante l’impossibilita’ di riscontrare sia nella raccomandata a.r. del 17/18 gennaio 2008 che nella contestazione verbale dei vizi effettuata dal (OMISSIS) alla presenza del figlio (e come riferita da quest’ultimo) una denuncia dei vizi e delle difformita’, attesa l’assoluta genericita’ del loro contenuto.
La valutazione della ricorrenza della decadenza anche avuto riguardo al diverso termine di esecuzione del contratto indicato da parte ricorrente, denota l’inammissibilita’ del motivo che non si confronta con il tenore della decisione gravata, essendo del tutto irrilevante altresi’ verificare se la consegna degli arredi risalente all’estate del 2007 ed il pagamento dell’acconto possano far presumere un’accettazione senza riserve dell’opera stessa.
4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1667 c.c.
Se effettivamente il committente non ha chiesto la verifica dell’opera, e’ pero’ vero che l’appaltatore non poteva esimersi dall’offrirla. La denuncia dei vizi sarebbe contenuta, non nella raccomandata, ma nella contestazione verbale dei vizi e delle difformita’ effettuata dal Sig. (OMISSIS) nell’ottobre 2007 (come attestato dalla testimonianza di (OMISSIS)), con la conseguente ammissibilita’ dell’azione di garanzia.
Il motivo e’ inammissibile.
La Corte d’Appello con motivazione articolata e logica, come tale incensurabile in sede di legittimita’, ha spiegato le ragioni in base alle quali doveva ritenersi che la contestazione verbale effettuata dal (OMISSIS) alla presenza del figlio non potesse essere qualificata quale idonea denuncia dei vizi, stante la sua assoluta genericita’ e pur volendo accedere all’orientamento di questa Corte secondo cui – Cass. n. 11520/2001 – non e’ necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformita’ e dei vizi dell’opera, tale da consentire l’individuazione di ogni anomalia di quest’ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui e’ tenuto l’appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformita’; conf. Cass. n. 644/1999).
Nella specie, il Giudice di merito ha escluso che tale rimostranza valesse come valida denuncia dei vizi, posto che anche il teste (e pur a voler superare il vaglio di minore attendibilita’ riservato a tale prova, in rapporto al restante materiale istruttorio, atteso il rapporto di parentela che lega il teste ad una delle parti), evidenziando che si era riferito di “contestazioni paterne ad ottobre” (cfr. sentenza della Corte d’Appello di Milano p. 6), contestazioni non meglio indicate nel loro contenuto, nonche’ del fatto che, anche in relazione alle pretese difformita’, le variazioni erano frutto di un accordo sopravvenuto tra le parti.
Ne consegue che una volta esclusa la ricorrenza della dedotta violazione di legge, la censura si risolve nella contestazione all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, contestazione preclusa in questi termini in sede di legittimita’.
5. Con l’ultimo motivo di ricorso, si lamenta la mancata considerazione e contestata attendibilita’ del teste (OMISSIS); la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.; nonche’ motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto.
Il ricorrente denuncia il mal governo da parte della Corte d’appello del potere di libero convincimento in ordine agli elementi probatori, nonche’ motivazione insufficiente circa la ritenuta inattendibilita’ della testimonianza del (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile.
Premessa anche in relazione a tale censura l’inammissibilita’ del richiamo alla non piu’ applicabile ratione temporis formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 si ricorda che puo’ discettarsi di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non gia’ laddove si denunci un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Non si puo’ ravvisare alcuna violazione denunciabile in cassazione nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).
La valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle piu’ idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimita’ alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).
L’interpretazione di questa Corte ha poi chiarito come l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
La censura si risolve quindi nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, si’ come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi’ mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per cio’ solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piu’ consoni ai propri desiderata.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato dovendosi porre le spese, come liquidate in dispositivo, a carico di parte ricorrente in applicazione del principio della soccombenza.
Non ricorrono tuttavia le condizioni altresi’ per la condanna del ricorrente ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., come invece richiesto dalla societa’ intimata.
7. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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