In tema di impugnazioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2020| n. 26050.

In tema di impugnazioni, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza indirizzata a un Comune “in persona del sindaco rappresentato e difeso dall’avvocato”, dal momento che l’ambiguità della formula utilizzata impedisce di stabilire se destinatario della notificazione sia la parte o il suo difensore.

Ordinanza|17 novembre 2020| n. 26050

Data udienza 24 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento del danno – Cose in custodia – Responsabilità – Caduta di un motorino a causa di manto stradale dissestato – Comune – Risarcimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24020 – 2018 proposto da:
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 211/2018 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 30/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2014 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Agrigento il Comune della medesima citta’, chiedendone la condanna risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 2 maggio 2013 allorche’ l’attore, mentre percorreva una strada comunale a bordo di un ciclomotore, cadde a causa del manto stradale dissestato.
Con sentenza 24 dicembre 2014 n. 621 il Giudice di pace accolse la domanda e condanno’ il Comune di Agrigento al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 2.240,26.
La sentenza venne appellata dall’amministrazione soccombente.
2. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza 30 gennaio 2018 n. 211, dichiaro’ inammissibile l’appello, in quanto tardivamente proposto.
Il Tribunale inoltre, ritenuta temeraria l’impugnazione proposta dal Comune, lo condanno’ ex articolo 96 c.p.c., al pagamento in favore dell’appellato della somma di Euro 1.000.
La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dal Comune di Agrigento con ricorso fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardivita’ del ricorso sollevata dal controricorrente.
Tale eccezione e’ fondata sull’assunto che il ricorso sia stato proposto oltre lo spirare del termine di 60 giorni di cui all’articolo 325 c.p.c..
Sostiene (OMISSIS) che la sentenza d’appello venne notificata al Comune di Agrigento il 19 marzo 2018, mentre il ricorso per cassazione e’ stato notificato solo nel luglio dello stesso anno.
Aggiunge che la notifica della sentenza, indirizzata alla parte ma nel domicilio eletto, e con l’aggiunta della dizione “rappresentato e difeso dall’avvocato ecc., doveva ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c..
2. L’eccezione e’ infondata.
Il difensore di (OMISSIS) ritenne di notificare la sentenza d’appello non direttamente all’avvocato che difese il Comune in grado di appello (il che inequivocabilmente avrebbe fatto decorrere il termine c.d. “breve” di cui all’articolo 325 c.p.c.), ma al Comune di Agrigento.
Nella relazione di notificazione il notificante dichiaro’ di volere notificare la sentenza al Comune di Agrigento “in persona del sindaco rappresentato e difeso dall’avvocato ecc.”.
Una notificazione di questo tipo e’ inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., per la sua insuperabile ambiguita’.
La sibillina formula impiegata dal notificante impedisce infatti di stabilire se il destinatario della notifica fosse il Comune od il suo difensore.
La notifica al “Comune in persona del sindaco” e’ infatti una notifica alla parte, in quanto il complemento di termine “al Comune”, per la grammatica della lingua italiana, non puo’ che indicare il destinatario. Tuttavia il notificante ha ritenuto di aggiungere il participio con valore aggettivale “rappresentato e difeso dall’avvocato ecc.”: il che ha reso l’atto anfibologico, ed impossibile lo stabilire se il destinatario dell’atto dovesse individuarsi nel Comune o nel suo avvocato.
2. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, l’erroneita’ della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto tardivo il gravame.
Chiede alla Corte di sollevare un incidente di legittimita’ costituzionale della L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17, “nella parte in cui prevede che i mezzi di impugnazione della sentenza non possono proporsi decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione, poiche’ non detta la disciplina di raccordo con la L. n. 742 del 1969, e con la L. n. 162 del 2014, che regola il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che la disciplina prevista dall’articolo 327 c.p.c., (nel testo risultante dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, comma 17) sarebbe contrastante con gli articoli 3, 24 e 111 Cost.. Poggia tale affermazione su un assunto cosi’ riassumibile: quando il termine di decadenza dall’impugnazione era di un anno, inevitabilmente ad esso doveva sempre aggiungersi il periodo di sospensione feriale, quale che fosse la data di deposito della sentenza.
Dopo che il suddetto termine venne ridotto a sei mesi, le parti hanno avuto a disposizione per impugnare la sentenza o sei mesi, oppure sette mesi e 15 giorni (cosi’ il ricorso, p. 15; il ricorrente mostra di non tenere conto della riduzione del periodo di sospensione feriale a 31 giorni, disposto dal Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 16, certamente applicabile ratione temporis al presente giudizio), a seconda che il termine di decadenza semestrale decorresse a cavallo o meno del mese di agosto.
Cio’ avrebbe comportato, conclude il ricorrente, una “discriminazione pesante” in danno del Comune.
1.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.
La violazione del principio di parita’ di trattamento di cui all’articolo 3 Cost., non sussiste per due ragioni.
In primo luogo perche’ non puo’ mai esservi disparita’ di trattamento quando si e’ nel campo della discrezionalita’ legislativa, e rientra nella discrezionalita’ legislativa la fissazione del termine per proporre l’impugnazione, col solo limite del divieto di fissare termini manifestamente irrazionali: tanto hanno gia’ ritenuto sia questa Corte (Cass. civ. (ord. 1, sez. III, 13-10-2017, n. 24088; Cass. civ. (ord.1, sez. III, 15-09-2008, n. 23668); sia la Corte costituzionale (Corte Cost., 20-07-2016, n. 191; Corte Cost., 26-11-2015, n. 240; Corte Cost., 17-111992, n. 453, tra le tante).
In secondo luogo il novellato articolo 327 c.p.c., non viola il principio della parita’ di trattamento, perche’ la condizione delle parti che, per effetto della sospensione feriale, vengano a godere di un piu’ lungo termine per proporre l’impugnazione, non costituisce un valido tertium comparationis: ed infatti non e’ assimilabile la posizione di chi debba rinunciare al periodo feriale per predisporre la propria impugnazione, rispetto a quella di chi non debba rinunciarvi. Giustamente, pertanto, il legislatore ha accordato solo ai primi il periodo di sospensione feriale dei termini.
La lamentata violazione degli articoli 24 e 111 Cost., e’ ancor piu’ inconsistente della prima, e poche parole basteranno a confutarla: violazione dell’articolo 24 Cost., non v’e’, perche’ il novellato articolo 327 c.p.c., non impedisce la proposizione dell’impugnazione; tanto meno la norma viola l’articolo 111 Cost., in quanto l’articolo 327 c.p.c., non altera la parita’ delle parti, dal momento che il dies a quo del termine per proporre l’impugnazione e’ identico per tutte le parti del giudizio.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 96 c.p.c..
Sostiene che il Tribunale ha illegittimamente condannato l’amministrazione comunale al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c..
Sostiene che gli argomenti spesi nel proprio atto d’appello, lungi dall’essere “palesemente destituiti di ogni fondamento giuridico”, come ritenuto dal Tribunale, erano al contrario argomenti “plausibili, ragionevoli, esaurienti e fondati”, e in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che con quegli argomenti “gravi, seri e fondati” veniva affrontata per la prima volta una questione nuova.
2.1. Il motivo e’ inammissibile, perche’ lo stabilire se sussista o non sussista una fattispecie di malafede processuale o colpa grave, per i fini di cui all’articolo 96 c.p.c., e’ un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito.
2.2. Non giova al ricorrente l’allegazione secondo cui mai potrebbe essere responsabilita’ per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c., quando la parte soccombente abbia speso in giudizio argomentazioni giuridiche nuove. Tale tesi e’ infatti anch’essa manifestamente destituita di fondamento. Questa Corte, ormai da tempo, ha stabilito che anche la fantasia creatrice degli interpreti trova nel processo dei limiti precisi; che costituisce colpa grave sostenere tesi giuridiche ardite e non confortate ne’ dalla lettera della legge, ne’ dall’opinione della dottrina; che la dogmatica giuridica ha le sue regole, e non puo’ farsene scempio iniziando a sostenere – ad esempio – che il testamento sia un contratto o la malattia del debitore estingua l’obbligazione.
In base a questi principi si e’ affermato che e’ indice di “colpa grave”, per i fini di cui all’articolo 96 c.p.c., la “manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Sez. U -, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, Rv. 648130 – 02); la pedissequa ed acritica reiterazione in appello di tesi giuridiche gia’ reputate infondate dal giudice di primo grado (Sez. 3 -, Sentenza n. 28658 del 30/11/2017, Rv. 646713 – 01); la formulazione di tesi incomprensibili (Sez. 3 -, Sentenza n. 28657 del 30/11/2017, Rv. 646712 – 01); la prospettazione di tesi giuridiche non gia’ semplicemente infondate, ma palesemente infondate (Sez. 3 -, Sentenza n. 19298 del 29/09/2016, Rv. 642582 – 01).
Ne discende che e’ la teorica sostenibilita’ logica e giuridica delle tesi prospettate dalla parte ad escluderne la colpa per i fini di cui all’articolo 96 c.p.c., e non la loro novita’. Un errore manifesto, infatti, non cessa di essere tale sol perche’ commesso per la prima volta.
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
Ritiene la Corte che, attesa la palese inconsistenza delle ragioni prospettate dal ricorrente, le spese di soccombenza debbano essere aumentate del 30%, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 4, comma 8. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Comune di Agrigento alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, maggiorate del 30% Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ex articolo 4, comma 8, che si liquidano nella somma finale di Euro 3.250, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2; importi tutti che si distraggono in favore dell’avv. (OMISSIS), il quale ha dichiarato ex articolo 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Comune di Agrigento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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