Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 gennaio 2021| n. 3594.
In tema di impugnazioni, l’incompleta notifica all’imputato del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile non integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., né comporta la decadenza dall’impugnazione, in quanto l’art. 584 cod. proc. pen. non è richiamato tra le tassative ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie di parziale notifica dell’atto di impugnazione comunque idonea a rendere edotto l’imputato del ricorso, sicchè questi avrebbe potuto farsi parte diligente e chiedere alla cancelleria la copia integrale).
Sentenza|29 gennaio 2021| n. 3594
Data udienza 3 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Calunnia e falso giuramento – Assoluzione in appello – Riforma della sentenza di condanna di primo grado – Esaustività della motivazione – Situazione di incertezza probatoria – Impossibilità di pronunciare condanna al di là di ogni ragionevole dubbio – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
Dott. BASSI A. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna;
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) – parte civile;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/02/2020 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Bassi Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha concluso chiedendo per l’annullamento della sentenza essendo i reati prescritti, con rinvio al giudice civile competente;
udito il difensore della parte civile (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto preliminarmente la rinnovazione della notifica del ricorso della parte civile nella sua interezza (avendolo ricevuto incompleto in alcune pagine) e la concessione di un termine per espletare deduzioni piu’ articolate; ha poi insistito per la declaratoria d’inammissibilita’ o per il rigetto dei ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dalla parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della appellata decisione del 6 dicembre 2018 del Tribunale di Forli’, ha assolto (OMISSIS) – perche’ il fatto non sussiste – dai reati di calunnia e di falso giuramento e, per l’effetto, ha revocato le correlate statuizioni civili.
Giova precisare che sub capo a) e’ contestato a (OMISSIS) di avere, con denuncia-querela presentata a mezzo del proprio legale, incolpato (OMISSIS) di un reato sapendolo innocente, e cioe’ dell’appropriazione indebita della vettura Bentley Continental GT di cui l’imputato si professava proprietario e di cui (OMISSIS) aveva il possesso, mentre, in realta’, la stessa auto era stata acquistata da (OMISSIS) che ne pagava che le spese e la teneva nella sua disponibilita’, avendola solo fittiziamente intestata alla societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” di cui (OMISSIS) era amministratore unico; fatto commesso il 19 dicembre 2011.
Sub capo b) e’ contestato a (OMISSIS) di avere, chiamato a prestare giuramento decisorio dinanzi al Tribunale di Forli’, giurato il falso quanto alla titolarita’ ed alle vicende concernenti la predetta autovettura Bentley Continental GT; fatto commesso il (OMISSIS).
1.1. Quanto alla calunnia sub capo a), il Tribunale ha rilevato come risulti provato tanto l’elemento oggettivo, tenuto conto del contenuto della denuncia sporta da (OMISSIS), da cui era scaturito un procedimento penale a carico della persona offesa, poi archiviato; quanto l’elemento soggettivo, stante la dimostrata inesistenza dei fatti denunciati e la circostanza che l’imputato si era determinato ad accusare falsamente la parte civile all’indomani della rottura del loro rapporto di amicizia, connotato da favori reciproci.
Quanto al reato sub capo b), il primo giudice ha evidenziato come la falsita’ di quanto oggetto del giuramento decisorio sia comprovata dalle testimonianze e dalla documentazione acquisita al processo – da cui ha evinto che (OMISSIS) era stato l’unico proprietario del veicolo contestato e che le diverse intestazioni erano sempre state fittizie per ragioni di opportunita’ fiscale – e come risulti integrato il dolo (generico) del reato, dal momento che (OMISSIS) – ove non avesse compreso il tenore della formula del giuramento – avrebbe ben potuto chiedere chiarimenti.
1.2. Nel ribaltare la decisione assunta in primo grado, la Corte di merito ha innanzitutto rilevato l’intrinseca inattendibilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), avendo egli posto in essere una serie di atti simulati per finalita’ di evasione fiscale, tesi ad evitare l’applicazione di imposte in relazione all’auto Bentley, di rilevante valore economico.
Tanto premesso, il Collegio distrettuale ha rimarcato come, nella specie, vengano in rilievo tre atti in ipotesi simulati: a) il primo atto di acquisto dell’auto Bentley, intercorso fra la concessionaria e la societa’ ” (OMISSIS)”, effettivamente simulato, essendo stata la vettura, in realta’, acquistata e pagata dal (OMISSIS); b) il secondo atto di passaggio di proprieta’ tra la societa’ ” (OMISSIS)” e la societa’ ” (OMISSIS)” del (OMISSIS), anch’esso simulato, essendo rimasta la vettura – di fatto
– sempre di proprieta’ del (OMISSIS); c) il terzo atto consistente nella procura notarile a vendere il veicolo ad un prezzo non inferiore a 70.000 Euro, rilasciata anch’essa solo fittiziamente – da parte del (OMISSIS) al (OMISSIS). Il Giudice del gravame ha osservato che, in tale contesto di non corrispondenza fra l’apparenza del diritto e la pretesa realta’ dei fatti, non e’ possibile ricostruire in modo oggettivo
– al di la’ di ogni ragionevole dubbio – l’effettiva volonta’ delle parti e conseguentemente il reale accadimento dei fatti. In particolare, la Corte territoriale ha precisato che (OMISSIS) e’ intrinsecamente non credibile, la’ dove ha dichiarato di non essere stato all’inizio formale intestatario del mezzo e di essersi intestato il veicolo in un secondo momento, circostanza smentita dagli accertamenti al PRA, da cui risulta che mai l’auto fu intestata al (OMISSIS) e che la stessa venne venduta alla madre del suo legale di fiducia per poi essere definitivamente radiata dal PRA per essere venduta all’estero.
Ad ulteriore supporto di conclusione, il Collegio emiliano ha aggiunto: a) che la scarsa verosimiglianza di quanto narrato dal (OMISSIS) risulta confermata dal fatto che egli si era fatto rilasciare una procura a vendere la Bentley al prezzo minimo di 70.000,00 Euro, in assenza di una controdichiarazione attestante la reale volonta’ e situazione giuridica fra le parti; b) che le dichiarazioni rese dalla sorella del (OMISSIS) quanto alla fittizieta’ dell’intestazione del veicolo risultano scarsamente credibili, essendo ella soggetto interessato al recupero delle somme;
c) che il teste (OMISSIS) ha riferito a dibattimento di essere stato indotto a dichiarare che entrambi i passaggi di proprieta’ erano fittizi dall’Avv. (OMISSIS) per conto di (OMISSIS), aggiungendo di non conoscere quali fossero i reali rapporti fra le parti;
d) che la segretaria della ” (OMISSIS)” (OMISSIS) si era limitata ad affermare che l’auto non era nella materiale disponibilita’ della societa’ e che le spese di bollo e di assicurazione venivano di volta in volta rimborsate dalla sorella del (OMISSIS), aggiungendo di non sapere se il passaggio di proprieta’ a favore della ” (OMISSIS)” fosse reale o fittizio.
Dopo avere delineato il quadro degli elementi acquisiti al processo, la Corte distrettuale ha posto in luce come le emergenze dibattimentali possano trovare anche una spiegazione alternativa rispetto a quella accusatoria, la’ dove la societa’ ” (OMISSIS)” aveva quale oggetto sociale la compravendita ed il noleggio di autovetture, risultando con esso, pertanto, compatibile tanto l’acquisto di un’auto al fine di rivenderla, quanto il conferimento ad un terzo della procura a venderla. La Corte ha inoltre notato come la ” (OMISSIS)” fosse formalmente obbligata verso la ” (OMISSIS)” al pagamento del prezzo della vettura in forza di una scrittura privata e che cio’ corrispondeva alla formale intestazione della vettura al PRA, sicche’, alla scadenza del termine, la ” (OMISSIS)” sarebbe stata esposta ad una legittima richiesta di pagamento del prezzo da parte della ” (OMISSIS)”, tant’e’ che le azioni legali venivano intraprese da quest’ultima societa’ dopo la scadenza di tale termine.
La disponibilita’ del mezzo da parte del (OMISSIS) poteva altresi’ trovare una plausibile spiegazione nel fatto che egli aveva la procura a vendere e che, con tale disponibilita’, poteva giustificarsi il rimborso delle spese ordinarie di gestione dell’auto da parte della sorella del (OMISSIS). L’omesso pagamento del prezzo da parte della ” (OMISSIS)” alla ” (OMISSIS)” poteva infine spiegarsi con il fatto che il contratto prevedeva che il prezzo fosse pagato solo dopo che la ” (OMISSIS)” avesse a sua volta venduto a terzi il mezzo o fosse scaduto il termine del 31 dicembre 2012 in assenza di una compravendita, termine non trascorso all’atto della presentazione della denuncia e del giuramento.
1.3. Quanto al capo b), il Collegio di merito ha ritenuto non raggiunta la prova, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, della falsita’ del giuramento, stante le gia’ delineate incertezze circa l’effettivita’ dell’ipotizzata intestazione fittizia dell’auto e la simulazione della procura a vendere. La Corte bolognese ha aggiunto che il falso giuramento non puo’ ritenersi provato neanche con riguardo al pagamento delle spese di gestione del veicolo, che venivano effettivamente sopportate in prima battuta dalla ” (OMISSIS)” e rimborsate solo in un secondo tempo dalla sorella del (OMISSIS), circostanza – quest’ultima – non contemplata dalla formula del giuramento.
2. Il Procuratore generale della Corte d’appello di Bologna chiede che il provvedimento sia annullato, eccependo la violazione di legge in relazione agli articoli 368 e 371 c.p. ed il correlativo vizio di motivazione. Evidenzia il ricorrente come il Tribunale sia pervenuto all’affermazione della penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai due delitti ascrittigli sulla scorta di una valutazione attenta ed approfondita delle risultanze processuali, all’esito della quale ha ritenuto del tutto credibile la versione dei fatti offerta dalla parte offesa (OMISSIS); come il primo giudice abbia escluso la buona fede in capo all’imputato, ponendo in luce come, all’epoca dell’intestazione fittizia della autovettura alla societa’ del (OMISSIS), tra quest’ultimo e il (OMISSIS) vi fosse una relazione di amicizia, connotata da favori reciproci anche di tipo economico, e come l’imputato avesse disconosciuto l’accordo concernente l’autovettura soltanto quando i rapporti tra i due si erano incrinati. Nota il ricorrente come la Corte territoriale sia pervenuta al ribaltamento della pronuncia di condanna senza confrontarsi con l’insieme delle argomentazioni su cui era poggiato il giudizio di colpevolezza, con cio’ venendo meno all’obbligo motivazionale imposto al giudice di secondo grado che riformi in senso diametralmente opposto la decisione impugnata. In particolare, la parte pubblica rimarca come il Collegio di merito abbia aderito alla ipotesi alternativa – secondo la quale vi sarebbe stato un effettivo, e non fittizio, passaggio di proprieta’ dell’autovettura dalla societa’ ” (OMISSIS)” alla ” (OMISSIS) s.r.l.” – dando, nel contempo, per acclarato (conformemente all’assunto del Tribunale di Forli’) che il primo reale acquirente della vettura fosse (OMISSIS), avendo egli pagato alla concessionaria il prezzo, per poi contestualmente – e fittiziamente – intestarla, per motivi di carattere fiscale, alla societa’ ” (OMISSIS)”. Osserva il P.G. come il Tribunale di Forli’ abbia correttamente ritenuto simulata anche la seconda successiva intestazione del mezzo alla ” (OMISSIS) s.r.l.” – essendo (OMISSIS) rimasto sempre il reale proprietario di esso – e come la Corte bolognese abbia invece reputato tale intestazione veritiera, malgrado non vi sia la minima prova in atti del versamento del corrispettivo di tale transazione. D’altra parte, il ricorrente rimarca che la Corte distrettuale non ha spiegato come – sposata una simile conclusione – possa ritenersi plausibile che (OMISSIS), dopo aver acquistato il bene il 7 maggio 2010 per l’importo di 178.000 Euro, lo abbia poi rivenduto a costo zero, dopo neanche un anno, alla societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.”, rimanendo poi debitore della suddetta quale mandatario per la vendita del bene ad un prezzo non inferiore ad Euro 70.000,00 Euro, cosi’ come risulta dalla procura a vendere rilasciata dalla stessa societa’; a cio’ si aggiunge il fatto che era stato (OMISSIS) ad accollarsi le spese del passaggio di proprieta’ alla societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” e non, come e’ prassi, l’acquirente. Il P.G. censura inoltre l’omesso esame del documento n. 9 prodotto dalla parte civile (acquisito agli atti del processo all’udienza del 25 gennaio 2018), vale a dire della proposta di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di (OMISSIS) e del successivo decreto di sequestro: evidenzia che, in tali atti, si legge che “appare chiaro che terzi si prestano a svolgere, in nome per conto del (OMISSIS), svariate operazioni Fra i numerosi casi segnati e’ emblematico l’acquisto dell’autovettura Bentley… il passaggio di proprieta’ alla” (OMISSIS) si tratta di una intestazione fittizia” e viene altresi’ rilevato che era stato lo stesso (OMISSIS) nelle s.i.t. del 20 novembre 2012 ad ammettere, nella sostanza, l’intestazione fittizia del veicolo.
In relazione al delitto di cui al capo b), la parte pubblica ricorrente sottolinea come il Collegio distrettuale non abbia esaminato alcuni elementi fondamentali, quali la circostanza che, nell’interrogatorio del 10 settembre 2013, (OMISSIS) aveva dichiarato che (OMISSIS) gli aveva rilasciato una procura a vendere effettiva e non solo strumentale a consentirgli l’utilizzo della vettura o la ritenzione dell’incasso derivante dalla vendita, avendo dunque lo stesso imputato negato quanto sostenuto dalla Corte d’appello in merito al fatto che la disponibilita’ del veicolo da parte del (OMISSIS) poteva spiegarsi in relazione alla procura a vendere. Sottolinea infine che l’imputato – se non avesse compreso il tenore della formula del giuramento – avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti prima di giurare.
3. Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, la parte civile (OMISSIS) chiede l’annullamento della sentenza per le ragioni di seguito riassunte.
3.1. Vizio di motivazione e travisamento della prova, per essere la Corte d’appello incorsa in un’evidente illogicita’ ed irragionevolezza argomentativa, la’ dove, da un lato, ha dato per acquisito – come gia’ il primo giudice – che l’auto Bentley fosse stata acquistata il 7 maggio 2010 dalla concessionaria da parte del (OMISSIS), con il pagamento del prezzo di 178.000,00 Euro, ed intestata fittiziamente in capo alla ” (OMISSIS)” per motivi fiscali; dall’altro lato, ha escluso – in cio’ divergendo dal Tribunale – che possa ritenersi simulata anche la seconda vendita, sebbene non vi sia prova del pagamento di alcun prezzo da parte della ” (OMISSIS)” al (OMISSIS) o che questi sia rimasto creditore di tale societa’, figurando egli soltanto quale mandatario a vendere il mezzo ad un prezzo non inferiore a 70.000,00 Euro, in forza di procura rilasciata dalla ” (OMISSIS)” il 9 giugno 2011. Il ricorrente rimarca inoltre l’assurdita’ dell’operazione commerciale ipotizzata dalla Corte distrettuale alla luce dell’oggetto sociale della ” (OMISSIS)” (compravendita e noleggio di autovetture), atteso che detta societa’ non aveva mai pagato il prezzo della vettura intestatasi ed aveva conferito il mandato al (OMISSIS) di venderla, illogicita’ confermata dal fatto che quest’ultimo aveva pagato le spese del passaggio di proprieta’ da ” (OMISSIS)” a ” (OMISSIS)” contro la prassi secondo cui e’ l’acquirente – e non il venditore – a provvedervi. Aggiunge la parte civile che, contrariamente a quanto ipotizzato dal Giudice dell’impugnazione di merito (secondo cui (OMISSIS) non aveva inteso perseguire alcun intento di arricchimento, bensi’ soltanto porre nel nulla tutti i precedenti accordi senza corrispettivo), (OMISSIS) – a mezzo del proprio difensore Avv. (OMISSIS) – ha avanzato domanda giudiziale tesa non semplicemente a risolvere l’operazione, ma ad accertare l’obbligo del convenuto (OMISSIS) a corrispondere l’importo di 70.000,00 Euro (o quello minore di giustizia), con cio’ intendendo trarre vantaggio economico dalla falsa rappresentazione della realta’, e che lo stesso (OMISSIS) in sede penale ha chiesto il sequestro della vettura. La parte civile evidenzia inoltre che la Corte d’appello ha omesso di esaminare il documento n. 9 prodotto dalla stessa all’udienza del 25 gennaio 2018 – vale a dire la proposta di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di (OMISSIS) e successivo decreto di sequestro -, in cui si legge come “appare chiaro che terzi si prestano a svolgere, in nome
per conto del (OMISSIS), svariate operazioni Fra i numerosi casi segnati e’
emblematico l’acquisto dell’autovettura Bentley… il passaggio di proprieta’ alla” (OMISSIS) s.r.l.”… si tratta di una intestazione fittizia”, dando altresi’ atto che era stato lo stesso (OMISSIS) (nelle s.i.t. del 20 novembre 2012) ad ammettere di essersi prestato ad intestarsi fittiziamente la Bentley. Il ricorrente osserva come la ricostruzione alternativa ipotizzata dalla Corte sia stata smentita dallo stesso (OMISSIS) allorche’, nell’interrogatorio del 10 settembre 2013, ha asserito che la procura a vendere non conferiva al (OMISSIS) la facolta’ di utilizzare l’auto. La parte civile censura l’omessa considerazione da parte del Collegio di merito di quanto dichiarato da (OMISSIS) (asserito firmatario della scrittura privata che prevedeva che il prezzo di vendita della vettura fosse pagato dalla ” (OMISSIS)” alla ” (OMISSIS)” soltanto all’esito della vendita ovvero alla data del 31 dicembre 2012), il quale, all’udienza del 14 novembre 2018, ha escluso di avere mai conosciuto (OMISSIS) nel periodo di riferimento in relazione alla vendita della vettura, il che dimostra come anche tale scrittura fosse un atto simulato; falsita’ del documento che risulta evidente dal mero raffronto grafico fra la firma apposta in calce ad esso e quella effettiva del (OMISSIS).
3.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 368 e 371 c.p., per avere la Corte distrettuale delineato una “ricostruzione alternativa” della vicenda, che non trova aggancio nella descrizione fatta dal (OMISSIS) nella denuncia (nella quale non v’e’ traccia della pacifica natura simulata della prima vendita), tanto che la stessa denuncia portava all’iscrizione della notizia di reato a carico del (OMISSIS). D’altra parte, quanto al capo b), il ricorrente evidenzia come il Collegio distrettuale si sia limitato ad argomentare la ritenuta assenza di prova della falsita’ con esclusivo riguardo al terzo capitolo di prova (capitolo C), ma non anche rispetto agli altri capitoli, soprattutto con riferimento alla fittizieta’ della prima intestazione dell’auto alla ” (OMISSIS)” (capitolo B), provatamente simulata, dovendosi altresi’ considerare che, ai fini della integrazione del delitto, non possono rilevare eventuali lacune o improprieta’ della formula di deferimento, spettando sempre al giurante il compito di chiedere precisazioni o chiarimenti. Nota, infine, come la spiegazione alternativa quanto alla disponibilita’ materiale della vettura in capo al (OMISSIS) – ricondotta dalla Corte distrettuale alla procura a vendere -, sia stata smentita proprio dal (OMISSIS) nel dare risposta al capitolo E), la’ dove ha giurato “nego” quanto al fatto che la procura a vendere fosse un atto simulato ed avesse lo scopo di consentire al (OMISSIS) la piu’ ampia liberta’ dispositiva del mezzo.
4. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa di (OMISSIS) ha chiesto che il ricorso della parte civile sia dichiarato inammissibile in quanto t. incompleto, stante la mancanza delle pagine da 4 a 7 (recanti – si ipotizza l’illustrazione del primo motivo di ricorso), e, comunque, lesivo del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, mette conto di rilevare la manifesta infondatezza della richiesta di declaratoria dell’inammissibilita’ del ricorso della parte civile, in quanto notificato al (OMISSIS) in forma incompleta, e della conseguente richiesta di rinvio della trattazione del presente ricorso, ai fini della rinnovazione della notifica all’imputato del ricorso della parte civile nella sua interezza, con concessione di un termine a difesa.
1.1. Al riguardo, deve essere rilevato come, a norma dell’articolo 584 c.p.p., la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato debba provvedere alla comunicazione dell’atto d’impugnazione al pubblico ministero ed alla notifica dello stesso atto alle parti private.
Cio’ nondimeno, l’omessa notifica del ricorso per cassazione della parte civile all’imputato (cosi’ come il caso opposto) non e’ prevista dalla legge quale causa specifica di nullita’, ne’ puo’ essere ricondotta ad alcuna nullita’ di ordine generale ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c); d’altra parte, non comporta la decadenza dall’impugnazione, la’ dove il citato articolo 584 non viene richiamato fra le ipotesi – tassative – di inammissibilita’ previste dall’articolo 591.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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