In tema di impugnazioni e di azione risarcitoria civile

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 769.

La massima estrapolata:

In tema di impugnazioni e di azione risarcitoria civile, deve escludersi che il pubblico ministero, legittimato a proporre impugnazione con ricorso per cassazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato, come si desume dall’art. 568, comma 4-bis, c.p.p. nel testo modificato dall’art. 1, d.lgs. n. 11/2018, sia legittimato ad impugnare al solo fine esclusivo di tutelare gli interessi della parte privata, surrogandosi all’inerzia di quest’ultima.

Sentenza 9 gennaio 2019, n. 769

Data udienza 18 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massim – rel. Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/03/2018 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/3/2018, emessa “de plano”, la Corte di appello di Catania in riforma di quella del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, del 6/2/2012 ha prosciolto (OMISSIS) dal delitto di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, in quanto il reato era estinto per intervenuta prescrizione.
2. ne proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo violazione di legge in relazione agli articoli 469, 598, 599 e 601 c.p.p., e nullita’ ex articoli 178 e 179 c.p.p., della sentenza impugnata con violazione dell’articolo 578 c.p.p..
Sottolinea che la sentenza era stata emessa senza contraddittorio, sebbene non fosse applicabile in grado di appello il disposto dell’articolo 469 c.p.p., e non potesse farsi luogo all’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., al di fuori della pienezza del contraddittorio.
Inoltre l’imputato aveva impugnato anche nel merito, mentre le parte civile si era vista negare il risarcimento del danno, sul quale il Giudice avrebbe dovuto comunque pronunciarsi ex articolo 578 c.p.p..
3 Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Con riferimento agli effetti penali deve certamente convenirsi con il ricorrente che la sentenza e stata irritualmente emessa “de plano”, senza il rispetto del contraddittorio, il che da’ luogo ad una nullita’ assoluta ai sensi degli articoli 178 e 179 c.p.p., non essendo applicabile in grado di appello l’articolo 469 c.p.p., e non essendo consentita l’applicazione dell’articolo 179 c.p.p., al di fuori di una sede processuale qualificata va tuttavia rimarcato che none contestata nel motivo di ricorso la sussistenza della causa di estinzione rilevata dalla Corte di appello e che dunque sulla nullita’ deve comunque prevalere la causa di estinzione, che dovrebbe essere comunque dichiarata in sede di rinvio (sul punto Cass. Sez. U. n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, rv. 769810).
3. Quanto poi al tema della violazione dell’articolo 578 c.p.p., si rileva che lo stesso inerisce alla posizione della parte civile, essendo previsto che la Corte di appello provveda sulle statuizioni civili anche in caso di declaratoria di estinzione del reato.
Cio’ posto, deve sottolinearsi che anche il ricorso del Procuratore generale deve essere sostenuto da un concreto e attuale interesse, correlato al conseguimento di un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Cass. Sez. U. 29579 del 25/5/2009, De Marino, rv. 214110; Cass. Sez. 5, n. 9615 del 24/3/1995, Bodo, rv. 202018).
In tale prospettiva va rimarcato come il risultato utile discendente dall’accoglimento del ricorso, in relazione alla violazione dell’articolo 578 c.p.p., riguarderebbe in realta’ non tanto l’azione penale, in rapporto al suo esercizio e alla sua prosecuzione, uno al fisiologico esito del giudizio, ma, come gia’ rilevato, gli interessi della parte civile.
Senonche’ deve escludersi che il pubblico ministero, pur legittimato a proporre ricorso nello specifico interesse dell’imputato (come desumibile dell’articolo 568 c.p.p., comma 4 bis, nella formulazione introdotta dal Decreto Legislativo n. 11 del 2018), sia parimenti legittimato ad impugnare al fine esclusivo di tutelare gli interessi della parte privata, surrogandosi all’inerzia di quest’ultima (sul punto si richiama anche Cass. Sez. 1, n. 14174 del 20/3/2018, Merli, rv. 272568).
Ne’ potrebbe invocarsi sul punto:l principio affermato dalle Sezioni Unite In merito alle conseguenze dell’annullamento a fini civili della declaratoria – in grado di appello – dell’estinzione del reato, non accompagnata da una pronuncia sulle statuizioni ovili, 9iacche nel caso esaminato 31 ricorso era stato in quell’occasione proposto dalla stessa parte civile (cfr. Cass. Sez. U. n. 40109 del 18/7/2013, Sciarti no, rv. 256087).
Deve dunque concludersi nel senso della mancanza di interesse del Procuratore generale, con conseguente inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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