In tema di impugnazioni di misure di prevenzione

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Ordinanza 24 agosto 2020, n. 24028.

In tema di impugnazioni di misure di prevenzione, avverso il provvedimento che conferma l’eseguibilità di una misura personale, rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione carceraria del destinatario, non è esperibile il ricorso per cassazione, ma l’appello, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di decisione equiparabile a quella afferente l’esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico è fissato dall’art. 11 del d.lgs. citato

Ordinanza 24 agosto 2020, n. 24028

Data udienza 15 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misura di prevenzione – Sorveglianza speciale di p.s. – Revoca obbligo di soggiorno – Pericolosità sociale – Permanenza – Conferma eseguibilità della misura – Impugnazione – Appello – Conversione – Escluso il ricorso per cassazione salva l’ipotesi del co 6 dell’art. 366 c.p.p

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccar – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 2/01/2020 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Leo Giovanni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, nel disporre nei confronti di (OMISSIS) l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (applicata dal Tribunale stesso con decreto del 1/02/1995, irrevocabile il 9/05/1995) ha revocato l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e confermato il giudizio di pericolosita’ gia’ espresso, ritenendo che il pur lungo periodo di tempo decorso in stato di detenzione in carcere per espiazione pena (detenuto dal 6/02/2001 al 2/02/2016) non abbia fatto venire meno la sua pericolosita’.
Il difensore di (OMISSIS) con il proposto ricorso chiede l’annullamento del provvedimento del Tribunale emesso in data 2/01/2020, deducendo violazione di legge in relazione ai presupposti necessari per dare esecuzione alla misura di prevenzione, per avere il Tribunale ravvisato l’attualita’ della pericolosita’ sulla base di una mera presunzione e, contraddittoriamente, poi ritenuto la stessa soltanto scemata, cosi’ da giustificare la revoca dell’obbligo di soggiorno, dopo aver preso atto dell’assenza di nuovi elementi idonei a suffragare la persistenza in termini di attualita’ del giudizio di pericolosita’ formulato al momento dell’applicazione della misura per fatti commessi negli anni âEuroËœ90, avendo lo stesso Tribunale riconosciuto che il (OMISSIS) ha avuto “un percorso carcerario regolare e privo di rilievi, avendo partecipato con profitto al trattamento carcerario ed avendo svolto lavoro intramurario…inoltre e’ stato proficuamente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, tanto che, con ordinanza del 20/03/2019, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l’estinzione della pena”.
Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Giovanni Di Leo, con la nota scritta pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2020, ha chiesto di accogliersi il ricorso perche’ gli elementi valutati dal Tribunale non consentono di ritenere attuale la pericolosita’ del ricorrente.
Si deve innanzitutto premettere che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e’ ammesso soltanto per violazione di legge e solo avverso i provvedimenti emessi dalla Corte di appello ex Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 3. Da tale premessa discende che avverso il provvedimento del tribunale che si sia espresso rivalutando la pericolosita’ sociale del proposto detenuto per espiazione pena non e’ esperibile in via immediata ex articolo 569 c.p.p. ricorso per cassazione non rivestendo quel provvedimento natura di sentenza.
E’ stato gia’ piu’ volte affermato da questa Corte suprema che avverso il provvedimento che conferma l’eseguibilita’ di una misura personale di prevenzione, rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione carceraria del destinatario, non e’ esperibile il ricorso per cassazione ma l’appello ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 10, trattandosi di decisione equiparabile a quella afferente all’esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico e’ fissato dal Decreto Legislativo citato, articolo 11.
Al riguardo e’ stato chiarito (per tutte, Sez. 1, n. 24402 del 09/04/2015, Rv. 263610) che le decisioni assunte dal Tribunale della Prevenzione e riferibili al suddetto modello di cui all’articolo 7 (attuale Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11) non sono immediatamente ricorribili per cassazione, ma vanno impugnate attraverso il generale rimedio di merito delineato dal L. n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 9, (attuale Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 1) e dunque con ricorso in appello.
Cio’ perche’ il regime giuridico relativo all’impugnazione di tale provvedimento non puo’ rinvenirsi nella disciplina dell’articolo 666 c.p.p. (con esperibilita’ del solo ricorso per cassazione ai sensi del comma 6 di tale norma) non trattandosi di un incidente di esecuzione in senso proprio.
In tal modo si garantisce anche il doppio grado di giurisdizione di merito su questioni che – come nel caso che di specie – richiedono l’esame di aspetti di fatto in maniera del tutto prevalente rispetto a quelli in diritto.
Quindi, ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, e del principio di conservazione dell’atto di impugnazione, il proposto ricorso va convertito in appello con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il prosieguo.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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