In tema di guida in stato di ebbrezza in caso di circostanze aggravanti concorrenti l’aumento riguarda sia arresto che ammenda, ma l’aumento dell’arresto va ragguagliato in pena pecuniaria

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 27 settembre 2018, n. 42500.

La massima estrapolata:

In tema di guida in stato di ebbrezza in caso di circostanze aggravanti concorrenti l’aumento riguarda sia arresto che ammenda, ma l’aumento dell’arresto va ragguagliato in pena pecuniaria.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 42500

Data udienza 25 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/09/2017 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del ricorso limitatamente all’aumento di pena relativo all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexties.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trento, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente (OMISSIS), con sentenza del 22/9/2017 confermava la sentenza emessa in data 21/6/2016 dal GM del Tribunale di Rovereto che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed Euro 4000 di ammenda, con revoca della patente di guida, per il reato p. e p. dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186 comma 1, comma 2, lettera c), comma 2 sexies e comma 2 bis perche’ guidava l’autovettura BMW X5 targata (OMISSIS) in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, accertato tramite analisi effettuata presso l’ospedale civile di (OMISSIS) che rilevava un valore di 2,69 grammi/litro, con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le 22 e prima delle 7, provocando altresi’ un incidente stradale. Commesso in (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con un primo motivo si deduce vizio motivazionale assumendosi mancanza di motivazione in relazione agli articolo 186 c.p., commi 2, 2bis e 2 sexies, articolo 63 c.p., co. 4 e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e).
Il ricorrente ricorda che, con i motivi di gravame nel merito, aveva lamentato che, in presenza di due aggravanti ad effetto speciale, la quantificazione della pena fosse avvenuta in violazione della norma di cui all’articolo 63 c.p., comma 4.
Ebbene, ci si duole che la Corte trentina, nel tentativo di porre rimedio all’evidente vizio di motivazione, abbia completamente ridisegnato la dosimetria della sanzione, affermando come “… si puo’ senz’altro determinare una pena base di anni uno e mesi uno di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda (p.b. mesi sei e giorni quindici di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, con il raddoppio di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis della sanzione di cui al comma 2 lettera c) C.d.S. e poi fissare un aumento di mesi uno di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, ai sensi dell’articolo 63 c.p., comma 4 per l’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexies”.
Il ricorrente ricorda che l’aumento relativo alla seconda aggravante (in questo caso quella di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2sexies) e’ facoltativo e, dunque, l’esercizio di tale potere discrezionale, in quanto tale, deve essere sorretto da adeguata e logica motivazione, attraverso la quale sia possibile comprendere quali siano state le ragioni che hanno indotto il giudice a compiere l’ulteriore aumento che, in ipotesi, potrebbe anche non essere applicato.
Orbene, di tutto cio’ – lamenta il ricorso – non si rinviene traccia nella sentenza impugnata, dal momento che la Corte di Appello, interpretando quanto fatto dal giudice di prime cure (che nulla aveva detto in ordine al proprio ragionamento in punto di dosimetria della pena) – si e’ limitata tout court ad aumentare la pena risultante dalla applicazione della aggravante di cui al comma 2bis dell’articolo 186 C.d.S..
Con un secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’articolo 186 C.d.S., commi 2, 2bis e 2 sexies e articolo 63 c.p., comma 4.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che il giudice del gravame del merito abbia errato laddove, a fronte di una circostanza ad effetto speciale quale quella di cui all’articolo 186, comma 2sexies, che prevede l’aumento della sola pena pecuniaria, abbia operato, in applicazione dell’articolo 63 c.p., comma 4, un aumento anche della pena detentiva.
Cio’ significherebbe, ad avviso del ricorrente, che, ipotizzando per un solo momento la non operativita’ dell’articolo 63 c.p., comma 4, una volta raddoppiata, per effetto di quanto previsto dal comma 2bis, la pena detentiva e pecuniaria di cui al comma 2, l’applicazione della ulteriore aggravante di cui al comma 2 sexies comporterebbe un aumento della sola pena pecuniaria.
Ebbene, si sostiene in ricorso che dalla delineata scansione sanzionatoria (raddoppio pena detentiva e pecuniaria ed aumento della sola pena pecuniaria) non si possa deflettere anche nel caso in cui si proceda in conformita’ al disposto di cui al comma 4 dell’articolo 63. In altri termini, in applicazione di quest’ultima norma, una volta applicato l’aumento per la circostanza ad effetto speciale, l’ulteriore incremento discrezionale dovrebbe investire solo ed esclusivamente la pena pecuniaria (e non anche quella detentiva).
Diversamente argomentando – sostiene il ricorrente – l’operativita’ del citato comma 4 si risolverebbe in un trattamento deteriore per il reo che, in tal caso, di vedrebbe aumentata non solo la pena pecuniaria, ma anche quella detentiva.
Nel caso concreto, invece, la Corte trentina avrebbe agito proprio lungo il sentiero che viene qui censurato, dal momento che, ritenuta la ricorrenza della regola di cui all’articolo 63 c.p., comma 4, ha operato un aumento di mesi uno di arresto, con incremento della pena detentiva finale.
Si tratterebbe, com’e’ di tutta evidenza, di un trattamento contra reum che non parrebbe possa trovare diritto di cittadinanza nell’ordinamento sostanziale.
Di contro, e proprio per non incorrere nel censurato errore, i giudici di Appello avrebbero dovuto – una volta raddoppiata la sanzione determinata per la violazione di cui al comma 2bis – esercitare il potere discrezionale riconosciuto dal comma 4 del citato articolo 63, operando un ulteriore aumento, ma soltanto della pena pecuniaria e non anche di quella detentiva.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio appare fondato solo il secondo motivo di ricorso.
2. La prima doglianza, invece, appare infondata.
Ed invero, la Corte trentina ha fatto buon governo del principio affermato da questa Corte di legittimita’ secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, quando concorrano le circostanze aggravanti previste rispettivamente dai commi 2 bis e 2 sexies del citato articolo 186, deve trovare applicazione l’articolo 63 c.p., comma 4, (Sez. 4, n. 17821 del 13/12/2013 dep. il 2014, Seccia, Rv. 258897).
Ha ragione il ricorrente che l’esercizio del potere discrezionale di aumento da parte del giudice, in relazione alla presenza della seconda circostanza ad effetto speciale, deve essere adeguatamente motivato, ma tale motivazione non manca nel provvedimento impugnato, ove, ai fini della determinazione della pena, i giudici del gravame del merito, oltre a richiamare i criteri di cui all’articolo 133 c.p., fanno riferimento specifico alla gravita’ della condotta, essendosi il (OMISSIS) posto alla guida in presenza di un tasso alcolemico riscontratogli di ben 2,69 g/l che, come si legge in altra parte della motivazione della sentenza, corrisponde ad una assunzione smoderata di alcolici, il che l’ha portato a travolgere per un tratto consistente la segnaletica stradale, finendo con l’impattare contro le autovetture in sosta e cosi’ tenendo una condotta che ha messo in serio pericolo la pubblica incolumita’.
3. Fondato, nei limiti che si andranno a delineare, e’, invece, il secondo motivo di ricorso, in relazione al quale il ricorrente rileva che, in ogni caso, prevedendo l’articolo 2sexies C.d.S. che l’ammenda prevista dal comma 2 e’ aumentata da un terzo alla meta’ quando il reato e’ commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 l’aumento della pena ex articolo 63 C.d.S., comma 4 avrebbe dovuto riguardare la sola pena pecuniaria.
Ebbene, ritiene il Collegio che, sebbene le conseguenze non siamo quelle prospettate dal ricorrente, non si possa tenere conto di quanto recentissimamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimita’ con la sentenza n. 40983 del 21.6.2018, dep. il 24.9.2018, Giglia ed altro.
Con quella pronuncia il Supremo Collegio era stato chiamato a dirimere il contrasto di giurisprudenza su due questioni giuridiche di grande rilievo: 1. se fosse configurabile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee; 2. se, fornita una risposta positiva al primo quesito, nel caso in cui il reato piu’ grave fosse punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo dovesse conservare il genere di pena per esso prevista.
Le SSUU Giglia, risposto positivamente al primo quesito (ed affermato il principio che “la continuazione, quale istituto di carattere generale, e’ applicabile in ogni caso in cui piu’ reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee”), quanto al secondo hanno affermato che: “nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalita’ della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato piu’ grave andra’ ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 135 c.p.”.
4. Orbene, ritiene il Collegio che tale decisum investa anche il caso che ci occupa, in cui ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di reato principale, quella di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera C) che prevede una pena congiunta (arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda da 1500 a 6000 Euro) e, come visto in precedenza, a due aggravanti ad effetto speciale, la prima (quella di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis) che prevede “il raddoppio delle sanzioni di cui al comma 2”, quindi sia dell’arresto che dell’ammenda) e la seconda (quella di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexies) che prevede l’aumento da un terzo alla meta’ della sola ammenda.
Si e’ detto in precedenza che trova, tuttavia, applicazione il disposto di cui all’articolo 63 c.p., comma 4 secondo cui, quando concorrono piu’ circostanze aggravanti di quelle indicate nel secondo capoverso di quell’articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu’ grave, ma il giudice puo’ aumentarla.
A tale aumento, tuttavia, per evitare il rischio di una pena illegale, secondo il condivisibile principio di cui alle richiamate SSUU 40983/2018 Giglia, va si’ applicato un criterio di determinazione moltiplicativo della pena base, come fatto nella sentenza impugnata, ma poi il quantum di pena detentiva derivante deve essere ragguagliato a quella pecuniaria ai sensi dell’articolo 135 c.p..
Come si legge, infatti, a pag. 11 delle SSUU Giglia al par. 6.2. sub c. “se il reato piu’ grave e’ punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell’aumento della pena detentiva”.
Si e’ detto che la situazione oggi in esame e’ simile, ma non e’ la stessa di quella giudicata dalle Sezioni Unite.
Nel caso che ci occupa, infatti, non siamo di fronte a piu’ reati avvinti quoad poenam dal vincolo della continuazione, ma ad un reato pluriaggravato in cui una delle due circostanze ad effetto speciale prevede il raddoppio sia della pena detentiva che di quella pecuniaria ed un’altra il solo aumento, facoltativo, della sola pena pecuniaria.
Non sfugge, tuttavia, che un’applicazione diversa da quella che si va a prospettare porterebbe alla stortura che, nel concorso della sola aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2sexies, sarebbe pacificamente aumentata solo la pena pecuniaria. Mentre qualora concorrano le circostanze aggravanti di cui agli all’articolo 186 C.d.S., commi 2bis e 2sexies avremmo un doppio aumento sia della pena detentiva che di quella pecuniaria. E ci si ritroverebbe di fronte ad una situazione violativa del principio di legalita’ della pena e del favor rei sovrapponibile a quella che la richiamata pronuncia delle SSUU Giglia hanno voluto evitare.
Va pertanto affermato, ad avviso del Collegio, il seguente principio di diritto:
“In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, quando concorrano le circostanze aggravanti previste rispettivamente dai commi 2bis e 2sexies del citato articolo 186, deve trovare applicazione l’articolo 63 c.p., comma 4. In tal caso, pertanto, il giudice dovra’, ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis raddoppiare le sanzioni previste dal comma 2 (sia arresto e ammenda che durata della sanzione accessoria) e potra’ poi, dandone conto in motivazione, ai sensi dell’articolo 63 c.p., comma 4 operare un aumento fino ad un terzo della pena risultante, sia per quanto riguarda la componente detentiva che quella pecuniaria. Tale ulteriore aumento, pertanto, andra’ comunque operato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione – e quindi, va ribadito, l’aumento dovra’ riguardare entrambe le pene (arresto e ammenda) – ma, per il principio di legalita’ della pena e del favor rei, il quantum di aumento relativo all’arresto dovra’ essere poi ragguagliato in pena pecuniaria ai sensi dell’articolo 135 c.p. (Euro 250 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva)”.
5. Applicando tali principi al caso che ci occupa, riamane pertanto, fermo il calcolo della pena operato dalla Corte territoriale (pena base per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c mesi sei e giorni quindici di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, aumentata ad anni uno e mesi uno di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda in virtu’ del raddoppio di cui all’articolo 186 comma 2bis CDS, ulteriormente aumentata di mesi uno di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, ai sensi dell’articolo 63 c.p., comma 4 per l’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 sexies). Tuttavia, l’aumento di mesi uno di arresto va ragguagliato, ai sensi dell’articolo 135 c.p., tenuto conto del criterio di ragguaglio di 250 Euro al giorno gia’ vigente all’epoca dei fatti, in 7500 Euro di pena pecuniaria,.
Alla rideterminazione della pena, in quella finale di anni uno e mesi uno di arresto ed Euro 11.500 di ammenda, con la gia’ disposta revoca della patente di guida, conseguentemente all’annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, puo’ provvedersi in questa sede ex articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera I).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni uno e mesi uno di arresto ed Euro 11.500 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.

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