Ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 27 settembre 2018, n. 42492.

La massima estrapolata:

Ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 42492

Data udienza 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio non piu’ previsto dalla legge come reato.
Nessun difensore e’ presente.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore ed affidato ad un unico motivo, (OMISSIS) impugna la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che conferma la sentenza di primo grado con cui egli e’ stato ritenuto responsabile del reato all’articolo 116 C.d.S., commi 15 e 17, per avere guidato senza patente, revocatagli a seguito dell’applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza della sorveglianza speciale.
2. Con la doglianza lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 131 bis C.d.S., non ostandovi il titolo del reato e non sussistendo alcun pericolo concreto di reiterazione di reato della medesima specie.
3. Il ricorso e’ manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito i presupposti di applicabilita’ della speciale causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, affermando che “Ai fini della configurabilita’ dellao’ causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). La decisione impugnata, infatti, ha espressamente affrontato l’onere motivazionale, sottolineando che il soggetto e’ sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale ed annovera un numero di precedenti penali, denotanti la capacita’ a delinquere e quindi la pericolosita’ sociale dell’interessato, mentre il profilo della valutazione degli indici di cui all’articolo 133 c.p., comma 1 e’ rinvenibile nel corpo della sentenza che richiama la motivazione del primo giudice, non discostandosene.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di duemila Euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

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