In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 marzo 2021| n. 6175.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei geometri, l’incolpato ha il diritto di partecipare, eventualmente anche con l’assistenza del difensore, all’adunanza davanti al Collegio provinciale – competente a irrogare la sanzione – e, quindi, ad essere informato della data della stessa, ex art. 12 del r.d. n. 274 del 1929; pertanto, ove l’incolpato non sia stato informato della data dell’adunanza, la decisione adottata dall’organo professionale locale è viziata per violazione del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. e deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., che regolano i rapporti tra organi giurisdizionali.

Sentenza|5 marzo 2021| n. 6175

Data udienza 24 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Professionisti – Sanzioni disciplinari – Geometra – Deve essere consentita l’assistenza da parte di un difensore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21474/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI UDINE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE;
– intimati –
avverso la decisione n. 10/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI di ROMA, depositata il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo di ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, con decisione del 15 maggio 2019, notificata il 10 giugno 2019, ha respinto il ricorso del geom. (OMISSIS) avverso la deliberazione del Consiglio di disciplina presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Udine, e per l’effetto ha confermato la sanzione della cancellazione dall’Albo.
1.1. Il procedimento disciplinare a carico del geom. (OMISSIS) era stato incardinato dopo che la CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri) aveva segnalato la posizione di morosita’ del professionista. Dopo avere accertato che erano stati omessi versamenti dal 2009 al 2014 di importo complessivo pari a Euro 24.172,05, a fronte dello svolgimento di 74 pratiche (in parte edilizie in parte catastali), il Consiglio di disciplina aveva ritenuto che la trasgressione di carattere non occasionale degli obblighi contributivi integrasse violazione dei canoni di correttezza e probita’, con grave compromissione del prestigio e decoro della categoria professionale.
2. Il Consiglio Nazionale ha confermato la valutazione, previo rigetto della censure concernente la violazione del diritto di difesa.
3. Per la cassazione della decisione del Consiglio Nazionale, il geom. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Non hanno svolto difese in questa sede il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Udine, e l’Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale di Udine.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del Regio Decreto n. 274 del 1929, articolo 12, assumendo che non gli sarebbe stata comunicata la formale apertura del procedimento disciplinare, con conseguente lesione del diritto di difesa. Ad avviso del ricorrente, il Consiglio Nazionale avrebbe errato nel ritenere che la comunicazione indicata fosse avvenuta con l’invio della missiva del 21 gennaio 2016, mentre tale missiva, riguardava la fase dell’istruttoria che precede il momento di avvio del procedimento.
2. Con il secondo motivo e’ denunciato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e “motivazione inesistente”, e si lamenta il mancato rilievo, da parte del Consiglio Nazionale, dell’assenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio emesso dal Collegio provinciale, in ordine sia all’accertamento delle condotte di rilevanza disciplinare, sia all’applicazione della sanzione della cancellazione dall’albo.
3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato e deve essere accolto, con assorbimento del rimanente.
3.1. Come affermato da questa Corte, nel giudizio disciplinare nei confronti dei geometri l’incolpato ha diritto di partecipare, eventualmente anche con l’assistenza del difensore, all’adunanza davanti al Collegio provinciale competente a irrogare la sanzione, e quindi ha il diritto di essere informato della data della stessa, secondo il disposto del Regio Decreto n. 274 del 1929, articolo 12. Nell’ipotesi in cui l’incolpato non sia stato informato della data dell’adunanza, la decisione adottata dal Collegio provinciale e’ viziata per violazione del diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 Cost., e deve essere annullata dal Consiglio nazionale, non operando i principi di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c., che regolano esclusivamente i rapporti tra organi giurisdizionali (Cass. 20/08/2013, n. 19228; Cass. 26/05/2011, n. 11608).
3.2. Nella fattispecie in esame, come emerge gia’ dalla lettura del provvedimento impugnato, il professionista incolpato non e’ stato posto in condizione di partecipare all’adunanza tenutasi in data 6 febbraio 2017, nella quale e’ stato definito il procedimento disciplinare a suo carico, con l’irrogazione della sanzione. E difatti, dopo la comunicazione in data 21 gennaio 2016 di avvio del procedimento e l’audizione avvenuta il successivo 1 febbraio, il professionista non e’ stato informato della data in cui si sarebbe svolta la “seduta per la discussione”, alla quale aveva diritto di partecipare anche avvalendosi dell’assistenza di un difensore.
4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito, di annullamento della delibera del Collegio dei geometri di Udine.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara la nullita’ della delibera del Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Udine in data 6 febbraio 2017; condanna il Collegio dei geometri di Udine al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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