In tema di giudizio di appello se tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a novanta giorni

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 2 maggio 2019, n. 11549.

La massima estrapolata:

In tema di giudizio di appello se tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a novanta giorni, come prescritto dall’art. 163 bis c.p.c., cui rinvia l’art. 359 c.p.c., l’atto è nullo ex art. 164, comma 1, c.p.c. e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l’atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo.

Sentenza 2 maggio 2019, n. 11549

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 8103/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali della Regione Siciliana;
– intimato –
avverso la sentenza n. 373/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/2/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 28 marzo 2008, rigettava l’opposizione proposta dall’Assessorato alla Famiglia Politiche Sociali ed Autonomie Locali della Regione siciliana avverso i distinti decreti ingiuntivi ottenuti da vari componenti del CO.RE.CO., fra cui l’Avv. (OMISSIS), per il pagamento degli arretrati, non corrisposti, relativi all’attivita’ svolta nella qualita’ di componenti del Comitato regionale di controllo.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’Assessorato alla Famiglia alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali della Regione siciliana.
L’Avv. (OMISSIS) eccepiva in quella sede processuale la decadenza dell’appellante dal diritto all’impugnazione perche’ l’atto di citazione in appello era stato ritualmente notificato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 373/2016, disattendeva l’eccezione di decadenza sollevata dal (OMISSIS), rilevando che la notifica dell’appello era stata reiterata con esito positivo il 20 febbraio 2009, quando non era ancora scaduto il termine per impugnare; il vizio di questa citazione, che aveva assegnato un termine a comparire inferiore a quello dovuto, era stato poi sanato – a dire del collegio del gravame – per effetto sia dell’autorizzata rinnovazione della notifica dell’atto, sia della successiva costituzione del convenuto.
Nel merito la corte territoriale accoglieva l’appello proposto e revocava il decreto ingiuntivo gia’ emesso in favore dell’Avv. (OMISSIS) nei confronti dell’Assessore degli enti locali della Regione Sicilia.
3. Ha presentato ricorso per cassazione contro detta pronuncia l’Avv. (OMISSIS), affidandosi a un unico motivo di impugnazione. L’intimato Assessorato alla Famiglia alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali della Regione siciliana non ha svolto alcuna difesa. La sesta sezione, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 30 ottobre 2018 ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. e ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 326, 327, 330, 170 e 291 c.p.c.: in tesi di parte ricorrente, posto che era onere dell’appellante individuare il luogo in cui doveva essere eseguita la notificazione dell’atto di citazione in appello presso il procuratore costituito in primo grado, la notifica effettuata il 3 febbraio 2009 presso il vecchio domicilio del difensore era nulla per fatto imputabile all’operato dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che non si era preoccupata di consultare preventivamente l’albo professionale, mentre la seconda notifica effettuata il 20 febbraio 2009 era nulla in quanto non aveva rispettato i termini a comparire previsti dall’articolo 163-bis c.p.c., comma 1.
Non valevano poi a sanare quest’ultima nullita’ ne’ la terza notificazione effettuata dall’appellante dietro concessione di un termine ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 2, – perche’ la richiesta di rinnovazione (avanzata all’udienza del 20 maggio 2009) e l’attivita’ di notificazione (effettuata in data 3 giugno 2009) erano state compiute quando la sentenza appellata (pubblicata il 28 marzo 2008) era ormai divenuta cosa giudicata (dal 13 maggio 2009) -, ne’ la costituzione in giudizio, che non era rivolta ad alcuna sanatoria ma solo a sollecitare il giudice di appello a pronunciare l’avvenuta decadenza dall’impugnazione.
La Corte d’appello avrebbe percio’ erroneamente ritenuto che il processo notificatorio iniziato e riattivato dall’appellante fosse idoneo a instaurare regolarmente l’impugnazione, pur in assenza di una valida notificazione entro il termine previsto dall’articolo 327 c.p.c. e sebbene la richiesta di rinnovazione della notifica non fosse stata presentata prima del passaggio in cosa giudicata della sentenza appellata, come imponeva l’articolo 291 c.p.c..
5. Il motivo non e’ fondato.
5.1 Il rinvio operato dall’articolo 359 c.p.c. alle disposizioni del procedimento di primo grado fa si’ che l’articolo 163-bis c.p.c., secondo il quale tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni, si applichi anche al giudizio di appello; ne consegue che se tra la notifica dell’atto di appello e l’udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a quello cosi’ prescritto l’atto di citazione e’ nullo, ex articolo 164 c.p.c., comma 1, e deve applicarsi il comma 2 di tale norma, secondo cui, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullita’ della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. 13128/2010).
5.2 La disciplina dettata dal nuovo testo dell’articolo 164 c.p.c., applicabile anche in appello in virtu’ del richiamo di cui all’articolo 359 c.p.c., opera una distinzione quanto alle conseguenze della rinnovazione della citazione nulla e della costituzione del convenuto, giacche’ mentre i vizi afferenti alla vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc (Cass. 17474/2007, Cass. 22024/2009).
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’articolo 164 c.p.c., comma 1, – e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus – non vale percio’ a sottrarla, anche se si tratta di citazione in appello, all’operativita’ dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e comma 3 della medesima disposizione (Cass. 13079/2018).
5.3 Il dato testuale della norma, laddove prevede che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dalla momento della prima notificazione”, esplicita che la rinnovazione rituale del vizio della vocatio in ius produce una sanatoria con efficacia retroattiva (Cass. 13652/2004).
E l’applicabilita’ della disciplina di cui all’articolo 164 c.p.c. anche alle nullita’ della vocatio in ius verificatesi nell’atto di citazione in appello fa si’ che la sanatoria ex tunc operi in via generalizzata, anche se nel momento in cui avviene la rinnovazione della citazione siano gia’ decorsi i termini di impugnazione (si veda in questi termini Cass. 17474/2007, seppur rispetto alla diversa ipotesi di sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio del convenuto).
Non erra dunque la sentenza impugnata ne’ quando ritiene che il vizio della vocatio in ius sia stato sanato, con effetto retroattivo, ad opera dell’autorizzata rinnovazione dell’atto di citazione in appello, ne’ laddove rileva che l’effetto retroattivo ha impedito che la sentenza passasse in giudicato, dato che la sanatoria ha acquistato efficacia dal momento (20 febbraio 2009) dell’esecuzione della notificazione nulla ai sensi del combinato disposto dell’articolo 359 c.p.c., articolo 164, comma 1, e articolo 163-bis c.p.c., comma 1, quando ancora non era completamente decorso il termine per impugnare previsto dall’articolo 327 c.p.c..
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.
La mancata costituzione in sede di legittimita’ dell’amministrazione intimata esime questo collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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