Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 gennaio 2021| n. 1728.
In tema di gestione di rifiuti, i teloni ed i film di protezione dei prodotti agricoli non costituiscono «imballaggio», bensì oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole produttive, pertanto tali oggetti, una volta cessato il loro impiego, vanno considerati rifiuti destinati possibilmente al recupero e il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand’anche non membri Ocse, come nel caso della la Repubblica Popolare cinese, in quanto recepite nei Regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell’articolo 194 del Dlgs n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell’esportazione, con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, oltre alla violazione degli obblighi nei confronti del Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (Polieco), ai sensi dell’articolo 234 del Codice dell’Ambiente.
Invero, il rinvio operato dall’articolo 194 del Codice dell’Ambiente alle regole previste dai Regolamenti comunitari che regolano la materia ed agli accordi bilaterali di cui all’articolo 19 del Regolamento Cee/259/93, deve intendersi esteso a tutti i successivi Regolamenti della Comunità o dell’Unione Europea che hanno integrato o modificato tale disciplina. Ne consegue che la normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti deve ritenersi integrata da quella adottata dalla istituzione europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva, dagli accordi bilaterali perfezionatisi e ai sensi dei regolamenti successivi.
Sentenza|15 gennaio 2021| n. 1728
Data udienza 23 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Concorso continuato in attività finalizzata al traffico illecito di rifiuti – Formulazione di censure già scrutinate nel giudizio di merito – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/05/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FULVIO BALDI;
Il P.G. conclude: rigetto del ricorso.
udito il difensore:
E’ presente l’avvocato (OMISSIS), di Parte Civile, che si riporta alle Conclusioni che deposita in aula, insieme alla Nota Spese.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 17 maggio 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di quella citta’, emessa il 10 aprile 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’appellante (OMISSIS) in ordine ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 81 cpv, 260, 259 e articolo 256, comma 1, articoli 483, 479 e 476 c.p. perche’ estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
La condotta contestata riguarda un’attivita’ finalizzata al traffico illecito di rifiuti di materiali plastici, inclusi materiali polimerici del tipo polietilene, effettuata organizzando spedizioni transfrontaliere verso la Repubblica Popolare Cinese in violazione dei titoli abilitativi e delle disposizioni comunitarie.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Vengono dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la falsa applicazione, da parte della Corte territoriale, del regolamento CE 1418/ 2007 relativamente alla voce Cina, nonche’ la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 234 relativamente all’attivita’ svolta dai consorziati nei confronti del (OMISSIS) e l’ingiusta condanna al risarcimento nei confronti del consorzio, costituitosi parte civile.
Si deduce, inoltre, la falsa applicazione del regolamento e dello statuto del consorzio (OMISSIS), che prevede che i conferimenti allo stesso siano stabiliti con una tassa fissa determinata dalla autorizzazione rilasciata dalla provincia, la quale stabilisce le quantita’ da trattare e verificare attraverso il MUD consegnato alla Camera di Commercio.
Si censura, poi, la lettura delle disposizioni applicate offerta dalla Corte territoriale, rilevando, in particolare, come non esistessero restrizioni alle spedizioni del materiale per cui e’ processo, trattandosi di resina alogenata termoplastica di polimeri in etilene a bassa densita’ LDPE.
Si insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
3. In data 5 novembre 2020 la difesa della parte civile ( (OMISSIS) – Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene) ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso dell’imputato confermando le statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Occorre rilevare che la Corte territoriale, dopo aver puntualmente riportato le censure sviluppate con l’atto di appello, ha richiamato testualmente, per cio’ che attiene all’interpretazione delle disposizioni richiamate, quanto evidenziato nella decisione di questa Corte con la quale la questione era stata gia’ esaminata con riferimento alle misure adottate nella fase delle indagini preliminari.
La Corte del merito, dopo aver dato conto del fatto che non erano intervenuti mutamenti rispetto ai presupposti sui quali si fondava detta decisione, ne ha condiviso e fatto proprio il contenuto, rilevando ulteriori profili di illiceita’ delle spedizioni in alcune emergenze fattuali ritenute rilevanti e dettagliatamente indicate. Ha, inoltre, considerato la natura del consorzio (OMISSIS) e dei suoi fini istituzionali.
3. La sentenza citata dalla Corte territoriale, cui si rinvia per l’accurata motivazione (Sez. 3, n. 27413 del 26/6/2012, (OMISSIS), Rv. 253144) ha stabilito che, in tema di gestione di rifiuti, i teloni ed i film di protezione dei prodotti agricoli non costituiscono “imballaggio”, bensi’ oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attivita’ agricole produttive, sicche’ detti oggetti, una volta cessato il loro impiego, vanno considerati rifiuti destinati possibilmente al recupero e che il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalita’ previste dagli Stati riceventi, quand’anche non membri Ocse (nella specie, la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 194, integra il carattere abusivo dell’esportazione, con conseguente configurabilita’, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attivita’ organizzata per il traffico illecito di rifiuti.
Tali considerazioni sono state recentemente ribadite da altra pronuncia (Cass. Sez. 3, n. 1429 del 19/9/2019, (dep. 2020), (OMISSIS), Rv. 278377) con la quale si e’ affermato, in sintesi, che il rinvio operato dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 194 alle regole che discendono dai regolamenti comunitari che regolano la materia ed agli accordi bilaterali di cui all’articolo 19 Reg. CEE n. 259, 1/2/93, deve intendersi esteso ai regolamenti della Comunita’ o dell’Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, a partire dal Reg CE 2006/1013 del Parlamento e del Consiglio in data 14/6/06 (GUE 14/7/06), per arrivare ai Reg. CE 2007/1418 del 29/11/07 (GUE 4/12/07) e, limitatamente alla valenza interpretativa del meccanismo di formazione della legge, al Reg. UE del 23/9/10 (GU della Unione Europea del 24/9/2010).
Ne consegue che la normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti deve ritenersi integrata da quella adottata dalla istituzione Europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva e dagli accordi bilaterali perfezionatisi, ex articolo 19, Reg. 1993/259 e ai sensi dei regolamenti successivi.
Inoltre, la struttura dei regolamenti Europei comporta il recepimento delle risposte che gli Stati non OCSE hanno fornito al questionario ad essi inviato ed ai periodici aggiornamenti di tali risposte, avendo la istituzione Europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare ai rifiuti non pericolosi, inclusi nella lista verde, provenienti dall’area comunitaria, rifiuti soggetti, in via generale, a procedure semplificate.
4. Va rilevato che anche tale ultima decisione riguarda la persona dell’odierno ricorrente ed aveva ad oggetto la partecipazione ad associazione a delinquere di tipo “transnazionale” dedita alla commissione di piu’ delitti di attivita’ organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, nonche’ di falsita’ ideologica in atti pubblici (articolo 416 c.p.) e nella realizzazione di detti reati -fine (Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 256 e 260, unitariamente considerati, nonche’ articolo 483 c.p.).
La sentenza ha ritenuto inoltre corrette le conclusioni del giudice del merito, il quale richiamando i ricordati principi giurisprudenziali, aveva escluso che, nel caso specifico, si vertesse in ipotesi di merce (polimeri) da qualificare come materia prima secondaria anziche’ rifiuto plastico, considerando i teloni, una volta cessato il ciclo di impiego, come rifiuti.
Si tratta, dunque, di fattispecie analoga a quella affrontata nel caso in esame, risolta sulla base dei condivisibili principi di diritto affermati da questa Corte nella pronuncia del 2012, che vanno qui ribaditi.
A fronte di tali considerazioni deve rilevarsi come il ricorrente non si sia in alcun modo confrontato in maniera critica con le argomentazioni sviluppate nella sentenza 27413/2012 alla quale la Corte territoriale si e’ correttamente richiamata, limitandosi a prospettare la sua personale lettura della vicenda.
Si tratta di un evidente profilo di inammissibilita’, cui si aggiunge la formulazione, invero confusa, dei motivi di ricorso, sviluppati in 56 pagine, con brani scritti tutti in lettere maiuscole o evidenziati in grassetto, richiami a dati fattuali ed atti non accessibili al giudice di legittimita’ e contenente anche riproduzioni di documenti e l’integrale trascrizione della sentenza impugnata, concludendosi peraltro con la formulazione delle seguenti, testuali,
richieste: “in riforma parziale della sentenza emessa dalla Corte di appello assolvere l’imputato dalla condanna alla parte civile (OMISSIS) e dalla condanna alle spese con ripetizione delle somme versate, ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., n. 1 perche’ il fatto non sussiste, l’imputato non lo hanno commesso, il fatto non costituisce reato o non e’ previsto dalla legge come reato; ovvero assolvere l’imputato dai reati loro ascritti ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., n. 2 perche’ manca, e’ insufficiente o e’ contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo abbiano commesso, che il fatto costituisce reato”.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilita’ consegue l’onere delle spese del procedimento, nonche’ quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 3.000,00 nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Consorzio (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro tremilacinquecento, oltre ad accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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