L’Amministrazione ha il potere discrezionale di disporre la revoca del bando

Consiglio di Stato, Sentenza|4 febbraio 2021| n. 1044.

L’Amministrazione ha il potere discrezionale di disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

Sentenza|4 febbraio 2021| n. 1044

Data udienza 11 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Bando di gara – Revoca – Interesse pubblico – Potere discrezionale dell’Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2014, proposto da
Sa. Ma. Azienda Agricola, rappresentata e difesa dall’avvocato En. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Lo Po. in Roma, via (…) e dall’avvocato Gi. Pi. De Gi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gruppo di Azione Locale “Da. Fa.”, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Veneto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio eletto presso lo studio An. La. in Roma, via (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Is. Fo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Ag. S.r.l. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda n. 00615/2013, resa tra le parti, concernente revoca bando di gara asse 1 – strategie territoriali di sviluppo rurale di carattere integrato, pilota e sostenibile – valorizzazione delle produzioni agricole – ris. danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gruppo di Azione Locale “Da. Fa.” e di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 il Cons. Oreste Mario Caputo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda n. 00615/2013, di reiezione del ricorso proposto da Sa. Ma. Azienda Agricola avverso la deliberane di revoca (n. 2 del 21 dicembre 2007) del G.A.L. Gruppo di Azione Locale “Da. Fa.” avente ad oggetto il bando di gara Asse 1 – “strategie territoriali di sviluppo rurale di carattere integrato, pilota e sostenibile”, intervento sub 2.1 – “valorizzazioni delle produzioni agricole locali”.
Cumulativamente la ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni.
La violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento e l’asserita assenza di motivazione del provvedimento di revoca hanno fondato i motivi d’impugnazione.
Con sentenza resa in forma immediata, il TAR ha respinto il gravame.
3. Appella la sentenza Sa. Ma. Azienda Agricola. Resistono G.A.L. Gruppo di Azione Locale “Da. Fa.” e la Regione Puglia.
4. Alla pubblica udienza del 11 dicembre 2020, tenuta in modalità da remoto, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Coi motivi d’appello, la ricorrente lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nel respinge i motivi d’impugnazione avverso la revoca della procedura di sovvenzione che, oltre a non essere motivata, sarebbe stata adottata senza affatto considerare la specifica posizione rivestita dalla ricorrente.
5.1 L’infondatezza dell’appello esonera dall’esame delle eccezioni di rito proposte dalla Regione resistente.
Con nota del 28.12.2007 G.A.L. Gruppo di Azione Locale “Da. Fa.” ha comunicato di non procedere all’istruttoria delle domande di intervento, dando conto dell’interesse pubblico sotteso alla revoca – quale il sopperire alle emergenze emerse in fase di rendicontazione e di collaudo degli interventi finanziati nell’anno precedente – che, senza soluzione di continuità, ha fatto seguito alla comunicazione.
Costituisce orientamento consolidato, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, che l’Amministrazione ha il potere discrezionale di disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 09 novembre 2018, n. 6323; Id., sez. V, 04 dicembre 2017, n. 5689; Id., sez. III, 07 luglio 2017, n. 3359).
Sotto il profilo generale, la revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241 del 1990, costituisce espressione della discrezionalità dell’Amministrazione ed incontra il solo limite della corretta e ponderata valutazione dell’interesse pubblico alla rimozione degli atti già adottati.
Sicché in presenza dei presupposti di fatto richiamati nell’atto d’autotutela, il generico riferimento all’eccesso di potere per difetto di motivazione, evocato come motivo d’impugnazione, è inidoneo ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato.
5.2 Né risulta leso contra ius, per effetto del comportamento tenuto dall’ente resistente nella procedura, l’affidamento della ricorrente alla conclusione del procedimento non essendo stato allegato né tantomeno provata alcuna condotta negligente che sia ad esso imputabile (cfr., sulla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. nonostante la revoca legittima del bando, Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2012 n. 662).
6. Conclusivamente l’appello è infondato.
7. La vicenda di fatto dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere

 

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