In tema di gestione dei rifiuti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 27 maggio 2020, n. 15941.

Massima estrapolata:

In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa : a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato).

Sentenza 27 maggio 2020, n. 15941

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Rifiuti – Gestione del rischio – Delega di funzioni ambientale – Presupposti – Obbligo di vigilanza del delegante – Responsabilità – Artt. 183 e 256 d.lgs n. 152/2006 – art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/03/2019 del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo accogliersi le conclusioni dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2019, il Tribunale di Cuneo ha ritenuto (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 40 c.p., comma 2, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 2, per aver violato le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, condannandoli alla pena di 1200 Euro di ammenda ciascuno. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili quali componenti del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) Srl e in concorso con (OMISSIS), consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle funzioni a quest’ultimo delegate.
2. Avverso la sentenza, ha proposto unico ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo la violazione della norma incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata affermata la loro responsabilita’ penale, con valutazioni generiche e pretestuose, senza che fosse stato accertato il grado dell’effettiva partecipazione al reato contestato, cosi’ snaturando l’istituto della delega di funzioni, delega pur ritenuta valida ed efficace anche a fronte di un’effettiva ripartizione di compiti e mansioni tra i diversi componenti del consiglio di amministrazione della societa’. Pena il venir meno dell’efficacia della delega – rilevano i ricorrenti – l’obbligo di vigilanza affermato dal giudice deve trovare un equilibrio con il divieto di ingerenza nella sfera del delegato. Tenendo anche conto delle specifiche conoscenze tecniche che la materia ambientale presuppone, nulla poteva essere rimproverato agli imputati, che assolvevano al dovere di vigilanza sull’operato del consigliere delegato (OMISSIS) attraverso le periodiche riunioni del c.d.a.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato.
Benche’ la disciplina normativa in tema di gestione dei rifiuti e di obblighi, anche penalmente sanzionati, che gravano sui soggetti produttori e smaltitori non codifichi espressamente l’istituto della delega di funzioni, questa Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro, ne ha da tempo riconosciuto l’efficacia, precisandone anche gli stringenti requisiti di validita’. Si e’ cosi’ affermato che, in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, e’ necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo (Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, dep. 2008, Girolimetto, Rv. 238980). Questi principi – sostanzialmente analoghi a quelli successivamente delineati dal legislatore nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 con riguardo alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro in ordine all’adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori debbono essere certamente qui ribaditi.
Proprio l’analogia con l’istituto fatto oggetto di espressa codificazione, poi, impone di estendere anche alla delega in materia di attuazione delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti l’obbligo di vigilanza del delegante “in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite” (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16, comma 3). Si tratta, invero, di una conseguenza connaturata al sistema di responsabilita’ delineato dalla legge, in termini non dissimili, in capo a chi professionalmente svolga attivita’ costituenti fonte di rischio per beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale, come l’ambiente in senso lato (articolo 9 Cost., comma 2), la salute (articolo 32 Cost.), l’utilita’ sociale e la sicurezza (articolo 41 Cost., comma 2), la tutela del suolo (articolo 44 Cost.). La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d’impresa rispetto alla protezione di tali beni nello svolgimento delle attivita’ economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d’imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l’imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilita’ nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della responsabilita’ penale del delegante che, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all’obbligo di vigilanza e controllo (per l’affermazione di tali principi in materia di infortuni sul lavoro, v. Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335; Sez. 4, n. 39158 del 18/01/2013, Zugno e aa., Rv. 256878).
Quanto alla natura ed ai contenuti dell’obbligo di vigilanza del delegante, non v’e’ dubbio che gli stessi siano distinti da quelli che incombono sul delegato al quale vengono affidate le competenze afferenti alla gestione del rischio che di volta in volta viene in rilievo – si’ che non e’ imposto il controllo, momento per momento, delle modalita’ di svolgimento delle funzioni trasferite, essendo invece richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (cosi’, sempre in materia di responsabilita’ del datore di lavoro in caso di infortuni, Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv. 267319; Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012, Mangone, Rv. 252675). Da cio’ deriva che se il delegante abbia contezza – o possa averla, con l’uso della diligenza richiesta a chi continua a ricoprire una, pur diversa, posizione di garanzia – dell’inadeguato esercizio della delega e non intervenga (richiamando il delegato all’osservanza delle regole, verificando poi che questo avvenga, revocando la delega nei casi piu’ gravi o di continuato inadempimento delle funzioni) lo stesso risponde dei reati commessi dal delegato ai sensi dell’articolo 40 c.p., comma 2.
2. A fronte di una specifica imputazione formulata nei richiamati termini, la sentenza impugnata – reputa il Collegio – ha fatto corretta applicazione di tali principi, da un lato ritenendo l’efficacia e validita’ della delega conferita al componente del consiglio d’amministrazione (OMISSIS) in materia di sicurezza ambientale e smaltimento dei rifiuti, d’altro lato argomentando, con motivazione non illogica, che gli odierni ricorrenti erano incorsi in colpevole inadempimento dell’obbligo di vigilanza loro imposto quali membri dello stesso c.d.a.
Non essendo contestata la sussistenza delle plurime violazioni penalmente rilevanti poste a base della condanna per il ritenuto reato di deposito incontrollato di rifiuti nel luogo di produzione in conseguenza della specifica violazione delle regole sul deposito temporaneo poste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera bb), nn. 2 e 3, la sentenza argomenta come gli imputati potessero e dovessero rendersi conto di tali violazioni. In particolare, trattandosi di un’impresa a gestione familiare, il giudice ha precisato che, quantomeno con riguardo al deposito dei rifiuti – accatastati alla rinfusa senza essere ripartiti per categorie omogenee in vasti spazi interni all’area aziendale recintata, all’interno della quale si trovano anche gli uffici ove gli imputati svolgevano abitualmente la loro attivita’ – fosse palese e macroscopica la violazione del richiamato disposto di legge, che poteva essere rilevata anche da chi non avesse particolari competenze tecniche.
Contrariamente a quanto allegano, genericamente, i ricorrenti, la motivazione e’ del tutto logica ed individua con precisione i termini del rimprovero per violazione dell’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento della delega di funzioni nella specie commesso dagli imputati e posto a base della loro concorsuale affermazione di responsabilita’. Nessun rilievo, per converso, rivestono in questa sede le ragioni che hanno indotto il tribunale a ritenere insufficiente la prova della colpevolezza del quarto componente del c.d.a., (OMISSIS), trattandosi di posizione che non costituisce oggetto di scrutinio nel presente giudizio e che, quand’anche non logicamente esaminata nella sentenza di merito, non potrebbe in alcun modo rilevare con riguardo al giudizio, necessariamente individualizzato, da compiersi nei riguardi degli odierni ricorrenti.
3. I ricorsi debbono pertanto essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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