In tema di furto si configura la circostanza aggravante del mezzo fraudolento

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 gennaio 2021| n. 3005.

In tema di furto, si configura la circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. qualora l’agente si appropri della merce sottratta gettandola da una finestra di un esercizio commerciale nel cortile interno sottostante, per poi recuperarla all’uscita eludendo i controlli ai varchi di accesso, in ragione dell’utilizzo distonico dell’elemento architettonico rispetto alla sua funzionale destinazione.

Sentenza|25 gennaio 2021| n. 3005

Data udienza 19 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Furto – Condanna – Furto in abitazione – Configurabilità – Nesso finalistico tra introduzione nell’abitazione e impossessamento della cosa – Introduzione strumentale – Mezzo per commettere il reato – Sfruttamento occasione propizia – Nesso meramente occasionale – Concorso – Consapevole volontà di contribuire – Sufficiente anche la sola agevolazione della verificazione del fatto criminoso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FILIPPI PAOLA che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;
udito il difensore avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste confermava la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 2.5.2019, aveva condannato (OMISSIS) alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai diversi reati di furto ascrittigli nei capi a); b) e c) dell’imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito risposta ai motivi di appello articolati dalla difesa sub n. 1A1, 1A2, 1B dell’atto di appello, con riguardo al capo a) dell’imputazione, volti a contestare, da un lato, che l’ingresso del ricorrente e della sua complice all’interno delle abitazioni delle persone offese dove vennero consumati i furti per cui si procede, fosse il frutto di una volonta’ strumentalmente preordinata alla consumazione dei furti medesimi, dall’altro, la ritenuta dimostrazione del ruolo svolto dall’imputato a titolo di autore o di concorrente nel reato altrui; 2) violazione di legge, in ordine all’erronea applicazione dell’articolo 624 bis c.p., laddove la condotta dell’imputato andava qualificata ex articolo 624 c.p., aggravato dalla relazione di ospitalita’, posto che la condotta criminosa e’ stata realizzata quando il (OMISSIS) e la sua complice erano entrati con il consenso delle persone offese nelle rispettive abitazioni di queste ultime; 3) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito risposta ai motivi di appello articolati dalla difesa sub n. 2 dell’atto di impugnazione, con riguardo al capo B) dell’imputazione, non essendo stato specificato dal giudice di secondo grado se l’imputato, in relazione al furto nella gioielleria, abbia agito come autore materiale o come concorrente nel reato altrui; 4) violazione di legge, in ordine all’erronea applicazione dell’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2), sotto il profilo dell’aver ritenuto configurata la circostanza aggravante del mezzo fraudolento nell’aver gettato i capi di abbigliamento oggetto di furto fuori dalla finestra del negozio “(OMISSIS)”, in quanto nel caso in esame l’imputato e la sua complice si sono limitati a sfruttare le particolari condizioni di fatto favorevoli alla consumazione del furto rispetto ai luoghi ed alla loro vigilanza; 5) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito risposta ai motivi di appello articolati dalla difesa sub n. 4) dell’atto di impugnazione, con riguardo alla eccessiva entita’ del trattamento sanzionatorio, fondato su di una valutazione positiva della condotta post delictum del reo, desunto dall’avvenuto risarcimento del danno alle persone offese e dall’avvio di un percorso di riabilitazione dallo stato di tossicodipendenza attestata dalla relazione del S.E.R.T. prodotta ed acquisita agli atti del dibattimento di appello.
3. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, fermo restando che anche in questo caso trova applicazione il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui non e’ censurabile, in sede di legittimita’, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 6746, del 13/12/2018, rv. 275500), posto che il contenuto della motivazione della sentenza impugnata risolve implicitamente tutte le questioni poste dal ricorrente, indicando soluzioni, di cui va, comunque, saggiata la fondatezza.
4. Il primo motivo di impugnazione si pone, a ben vedere, ai confini della inammissibilita’.
In questa sede di legittimita’, infatti, e’ precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimita’, quale e’ quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realta’ non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
5. Se cio’ e’ vero, come e’ vero, resta tuttavia da affrontare la questione giuridica posta dal ricorrente, vale a dire se la condotta del (OMISSIS), come ricostruita sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, della cui attendibilita’ il ricorrente non mostra di dubitare, sia riconducibile o meno al paradigma normativo di cui all’articolo 624 bis c.p..
Al riguardo, ritiene il Collegio di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui integra il delitto di furto in abitazione, di cui all’articolo 624-bis c.p., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (cfr. Cass., Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, rv. 279110).
Ai fini della configurabilita’ del reato di furto in abitazione, e’ necessario, in altri termini, che tra l’introduzione nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile sussista un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un’occasione propizia, in quanto il testo dell’articolo 624-bis c.p., come novellato dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, articolo 2, comma 2, ha ampliato l’area della punibilita’ in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalita’ dell’introduzione nell’edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, gia’ preteso dal previgente articolo 625 c.p., comma 1, n. 1 (cfr. Cass., Sez. 5, n. 19982 del 01/04/2019, rv. 275637; Cass., Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, rv. 276087).
In presenza, invece, di un nesso meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un’occasione propizia, sussistono gli estremi costitutivi della fattispecie di furto aggravato dall’abuso di ospitalita’, ex articolo 624 c.p. e articolo 61 c.p., comma 1, n. 11, (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, rv. 260226).
Orbene non e’ revocabile in dubbio che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, senza che tale percorso motivazionale possa ritenersi manifestamente illogico o contraddittorio, l’imputato si e’ introdotto nelle abitazioni delle persone offese “con la scusa della offerta di un bicchiere d’acqua o di un caffe’ e quindi si e’ introdotto con condotta furbesca e profittatrice, ottenendo il consenso delle vittime ignare delle sue reali intenzioni”.
Non di ospite si trattava, dunque, che abbia approfittato di un’occasione propizia, dopo essere entrato nell’abitazione delle vittime sulla base di un invito frutto di libera autodeterminazione non inquinata dall’altrui inganno, ma di soggetto penetrato nella dimora delle persone offese sulla base di un consenso, carpito con astuzia, che queste ultime non avrebbero mai prestato ove avessero avuto contezza delle reali intenzioni del reo.
Allo stesso modo appare dotata di intrinseca coerenza logica la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui la corte di appello considera dimostrata la sussistenza del menzionato nesso strumentale dalla circostanza che le persone offese hanno riscontrato la sottrazione dei beni oggetto dell’azione predatoria immediatamente dopo l’ingresso dell’imputato nelle loro abitazioni.
Rafforza, peraltro, il convincimento sulla preordinazione della condotta del reo alla descritta finalita’ predatoria la circostanza, desumibile dalla stessa lettura della descrizione del fatto contenuta nel capo A) dell’imputazione, che entrambi i furti commessi in danno delle persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati commessi secondo il medesimo modus operandi, nella stessa localita’ ( (OMISSIS)) e nello stesso giorno, a distanza di circa due ore e trenta l’uno dall’altro.
6. Nessuna violazione delle regole proprie del concorso di persone nel reato e’ dato riscontrare nel caso in esame, ove si consideri che in entrambe le fattispecie contestate nei capi a) (furti in due dimore private) e b) (furto di un anello d’oro, consumato all’interno di un’oreficeria), il (OMISSIS) ha pacificamente agito in collaborazione con una complice, che era con lui, sia quando egli si porto’ presso le abitazioni delle persone offese, sia quando, per l’appunto insieme, essi entrarono nella oreficeria indicata nel capo b) e, spacciandosi per clienti con la commessa addetta alla vendita, si impossessarono con destrezza di un anello d’oro.
Ed invero va ribadita la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto, individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Cass., sez. V, 22.3.2013, n. 2805, rv. 258953; Cass., sez. V, 12.1.2012, n. 14991, rv. 252322).
In questa prospettiva si e’, altresi’, evidenziato come, nel caso in cui il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, non possa pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneita’, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (cfr. Cass., sez. I, 17.2.1999, n. 8763, rv. 214114).
Ne’ va taciuto, che, come sottolineato dal Supremo Collegio nella sua espressione piu’ autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volonta’ di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa puo’ indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro. (cfr. Cass., Sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), per cui e’ del tutto legittimo il concorso morale nell’altrui condotta, che si manifesti in itinere, senza la necessita’ di un preventivo accordo, vale a dire nel corso della fase esecutiva, mediante una condotta adesiva, che rafforzi o agevoli la realizzazione dell’altrui proposito criminoso.
La volonta’ di concorrere, invero, non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l’attivita’ costitutiva del concorso puo’ essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, talche’ assume carattere decisivo l’unitarieta’ del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicche’ e’ sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (cfr. Cass., sez. II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260).
La responsabilita’ di chi coopera ad un fatto criminoso, in ultima analisi, non presuppone la convergenza psicologica sull’evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volonta’ di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (cfr. Cass., sez. I, 9.12.2014, n. 15860, rv. 263089).
Orbene, alla luce dei principi ora sinteticamente esposti, deve ritenersi dimostrata, ogni oltre ragionevole dubbio, la convergenza della condotta di entrambi i soggetti verso l’unico obiettivo rappresentato dalla consumazione dei furti innanzi indicati, che non sarebbe stata possibile senza la condivisione di quello che appare come un collaudato schema operativo, alla luce del quale la presenza del (OMISSIS) sul luogo dei differenti delitti non puo’ essere certo considerata – e tale non e’ stata considerata dalla corte di appello con logico argomentare – come meramente passiva ed occasionale.
7. Infondato deve ritenersi anche il rilievo volto ad escludere la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, cosi’ qualificata dal tribunale la circostanza aggravante originariamente contestata ex articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, in ordine al furto di cui al capo c), che l’imputato, sempre in concorso con la sua complice, aveva commesso all’interno di un esercizio commerciale, impadronendosi di capi di abbigliamento esposti al pubblico per la vendita, dopo averli gettati attraverso una finestra che dava su di un cortile esterno, in modo da poterli riprendere una volta usciti dal negozio senza effettuare alcun acquisto.
Si osserva al riguardo che, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimita’, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2), delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosita’, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volonta’ del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilita’ (cfr. Cass., Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013, rv. 255974).
Essa, pertanto, e’ configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volonta’ del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (cfr. Cass., Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, rv. 275271).
Il concetto di frode, in altri termini, racchiude qualsiasi espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose, per cui anche l’utilizzazione di un elemento architettonico, quale una finestra, in maniera distonica dalla sua funzionale destinazione, volta ad assicurare ad un ambiente interno la veduta verso l’esterno ovvero il passaggio di aria e luce, rientra nella suddetta nozione, quando venga finalizzata, ad eludere la vigilanza sui beni (cfr. Cass., Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, rv. 277153), nel caso in esame oggettivamente assicurata dal controllo svolto sui clienti nel momento della loro entrata e dell’uscita dai locali del negozio aperto al pubblico, attraverso le normali vie di accesso.
8. Inammissibili, infine, appaiono i rilievi in punto di dosimetria della pena, in quanto essi si presentano come rilievi sull’entita’ del trattamento sanzionatorio, non consentiti in questa sede di legittimita’.
In presenza, per di piu’, di una motivazione, nella quale la corte territoriale si sofferma anche sulla pregressa sottoposizione dell’imputato ad un programma terapeutico, tuttavia interrotto, che evidenzia la congruita’ della pena inflitta, all’esito del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche riconosciute al (OMISSIS) e le ritenute circostanze aggravanti, in ragione della gravita’ dei fatti, conformemente, dunque, alla previsione ex articolo 133 c.p..
Del tutto generico, al riguardo, appare poi il riferimento compiuto nei motivi di appello ad un “avvenuto risarcimento del danno posteriore al reato”, che non sarebbe stato preso in considerazione dal giudice di appello.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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