In tema di fideiussione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2020| n. 25284

In tema di fideiussione, l’art. 1953 cod. civ. è norma strutturata a tutela del fideiussore e non del debitore. L’azione c.d. di rilievo può essere esercitata esclusivamente dal fideiussore nei confronti del debitore e può essere per liberazione o per cauzione: quella per liberazione è finalizzata ad ottenere o che il debitore paghi direttamente al creditore o che il debitore procuri al fideiussore la rinuncia da parte del creditore alla garanzia; mentre quella per cauzione tende ad assicurare al fideiussore una garanzia per il regresso.

Ordinanza|11 novembre 2020| n. 25284

Data udienza 22 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Fideiussione – Garanzia di adempimento obbligazione da contratto – Contratto autonomo di garanzia – Differenze – Rilievo del fideiussore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3260/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1586/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto provvisoriamente esecutivo il Tribunale di Bologna ingiunse ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. il pagamento di Euro 432.744,44 in favore della s.p.a. (OMISSIS).
A sostegno della domanda la (OMISSIS) dedusse di aver emesso in data (OMISSIS), su richiesta della (OMISSIS) s.n.c., una polizza fideiussoria in base alla quale essa garantiva, nei confronti della Provincia di Torino, l’adempimento delle obbligazioni assunte verso di questa dalla societa’ (OMISSIS), la quale era stata autorizzata dalla Provincia allo svolgimento di attivita’ di trattamento di rifiuti speciali e tossici. Le obbligazioni assunte dalla societa’ (OMISSIS) con la (OMISSIS) erano state solidalmente assunte, con un successivo atto di coobbligazione del (OMISSIS), da (OMISSIS) e (OMISSIS); in seguito, la (OMISSIS) s.n.c. aveva mutato la propria ragione sociale in (OMISSIS) s.r.l., il cui pacchetto azionario era stato poi acquisito, in misura del 75 per cento, dalla s.r.l. (OMISSIS). Dichiarato il fallimento della Difesa Servizi Ambientali(OMISSIS)Difesa Servizi Ambientali
(OMISSIS)Difesa Servizi Ambientali(OMISSIS)Difesa Servizi Ambientali
(OMISSIS)Difesa Servizi Ambientali
(OMISSIS)Difesa Servizi Ambientali
(OMISSIS)Difesa Servizi Ambientali

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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