In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|21 aprile 2021| n. 15114.

In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione, ricorre la causa ostativa della convivenza con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana qualora sussista un rapporto di coabitazione che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal suddetto vincolo di parentela, di cui sia accertata l’effettività secondo indici di apprezzabilità esterna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il requisito sul mero rilievo, in sé non univoco, dell’assenza di colloqui in carcere tra due fratelli in tesi conviventi).

Sentenza|21 aprile 2021| n. 15114

Data udienza 26 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Ordinamento penitenziario – Sanzioni alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero – Ritenuta non ricorrente condizione ostativa ex art. 19, comma 2, lett. c), T.U. Immigrazione – Ricorso per cassazione – Fondatezza – Nozione di convivenza rilevante

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/05/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DALL’OLIO Marco, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino confermava, in sede di opposizione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, Testo Unico imm., l’anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza di Novara, che aveva ordinato l’espulsione dallo Stato di Mourad (OMISSIS) a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.
Secondo il Tribunale, non ricorreva la condizione ostativa all’espulsione di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), Testo Unico imm., in quanto (OMISSIS), ancorche’ fratello di cittadina italiana, non aveva con lei una relazione di “convivenza”, intesa quale
stabile legame (…) connotato da duratura e significativa comunanza di vita”, come testimoniato dal fatto che la donna non si era mai recata in carcere ad effettuare colloqui. Il solo dubbio sull’esistenza del requisito di convivenza sarebbe stato peraltro sufficiente, per il medesimo Tribunale, a giustificare la reiezione dell’opposizione, essendo il condannato onerato della relativa prova.
2. L’interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nell’escludere il rapporto di convivenza tra se’ e la sorella e, in ogni caso, avrebbe omesso di valutare una serie di elementi rilevanti ai fini del giudizio ad esso affidato, quali il rapporto parentale, la durata del soggiorno in Italia, l’assenza di legami con il Paese di origine.
Con il secondo motivo il ricorrente parimenti deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, ove avesse dubitato dell’esistenza di condizioni ostative all’espulsione, avrebbe dovuto procedere ad istruttoria officiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in entrambi i proposti motivi, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili.
2. Il giudice a quo ha errato, anzitutto, ad identificare la convivenza, rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 2, lettera c), Testo Unico imm., con il legame stabile tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita.
Questa definizione, tratta dalla giurisprudenza civilistica, ben si attaglia alla convivenza more uxorio, che non e’ tuttavia la forma di convivenza direttamente contemplata dalla norma in esame (pur trattandosi di una condizione essa stessa potenzialmente ostativa: da ultimo, Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv..276134-G1), la quale fa piuttosto riferimento a qualunque forma di convivenza che tragga titolo, oltre che dal coniugio, dal rapporto di parentela preso in considerazione, che e’ quello entro il secondo grado.
Convivenze siffatte, dipendenti dalla parentela, non presentano l’intensa connotazione pretesa dall’ordinanza impugnata. Una coabitazione, che tragga titolo dal rapporto di parentela rilevante, basta ad integrare la fattispecie legale, purche’ se ne accerti la effettivita’ secondo congrui indici di apprezzabilita’ esterna.
3. Le risultanze anagrafiche sono al riguardo insufficienti, ma appare altresi’ arbitrario negare il requisito sul mero rilievo, in se’ non univoco, dell’assenza di colloqui in carcere tra i soggetti in tesi conviventi.
L’ordinanza impugnata, del resto, non ha adeguatamente considerato elementi, gia’ in atti, che avrebbero potuto orientare diversamente il giudizio, come l’informativa 2 gennaio 2020 trasmessa dalla Questura di Novara, che – scontrava la circostanza di fatto alla base del divieto di espulsione allegato dall’interessato.
Nel caso fosse residuato un ragionevole dubbio, era comunque compito del Tribunale di sorveglianza approfondire l’indagine, dovendo tale organo giudiziario, nelle materie di sua competenza, quando non disponga degli elementi utili per la decisione, provvedere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 678 c.p.p., e articolo 666 c.p.p., comma 5, all’acquisizione di “tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno” (Sez. 1, n. 2187 del 14/03/1997, Bianchetto, Rv. 207244-01), diversamente da quanto accade nel processo civile.
4. L’ordinanza impugnata deve essere annullata alla stregua delle considerazioni che precedono, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l’ha adottata per rinnovato giudizio, che faccia applicazione degli esposti principi di diritto e superi le riscontrate carenze motivazionali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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