Il sequestro ai fini di confisca per equivalente deve riguardare pur sempre beni di cui il reo «ha la disponibilità »

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 aprile 2021| n. 15047.

Il sequestro ai fini di confisca per equivalente deve riguardare pur sempre beni di cui il reo «ha la disponibilità », ciò che non può verificarsi allorquando la misura venga disposta su somme di denaro depositate su un conto corrente bancario intestato a un soggetto estraneo al reato, pur se rispetto a tale conto corrente il reo abbia la delega ad operare, allorquando tale delega non importi che il reo possa determinare “autonomamente” la destinazione, l’impiego o la destinazione delle somme, così esercitando dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ma si tratti, piuttosto, di una delega espressione esclusivamente di funzioni amministrative per conto terzi, cosicché non emerga alcuna riconducibilità, quand’anche parziale, delle somme, agli interessi economici, personali, del titolare della delega (nella specie, la Corte ha ritenuto la ricorrenza di tale situazione, annullando il sequestro, essendo emerso che l’imputato aveva la delega a operare sul conto corrente di una società, riguardato dal sequestro, solo ai limitati fini delle funzioni gestorie connesse al suo ruolo di rappresentante legale).

Sentenza|21 aprile 2021| n. 15047

Data udienza 10 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta – Profitto nella disponibilità di persona giuridica – Profitto derivante da reato tributario commesso dal legale rappresentante – Legittimità – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Non può essere disposto su beni dell’ente – Salvo in cui sia privo di autonomia e sia schermo attraverso il quale agisca il reo come effettivo titolare dei beni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filip – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giusepp – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l.;
avverso la ordinanza del 09/10/2020 del tribunale di Ravenna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOVIELLO Giuseppe;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo in via principale il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui in motivazione; in subordine, l’annullamento con rinvio.
lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv.to (OMISSIS) che ha insistito per l’annullamento senza rinvio e in via subordinata l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Ravenna, adito ex articolo 322 c.p.p., nell’interesse di (OMISSIS) quale legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto con cui il Gip del tribunale di Ravenna, in relazione all’articolo 81 c.p. e il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro rinvenibili “nel sistema bancario” e rientranti a qualsiasi titolo nella disponibilita’ di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l., nonche’ in subordine “in assenza di disponibilita’ di somme congrue rispetto a quelle indicate” – il sequestro per equivalente dei beni immobili e mobili registrati di pertinenza del (OMISSIS) fino a concorrenza del medesimo importo, rigettava l’istanza.
2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l. mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
1. Con il primo rappresenta il vizio ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 321 c.p.p., comma 2 e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis.
1.1. Si premette che la polizia giudiziaria avrebbe eseguito il citato decreto sequestrando in via “diretta” la somma di Euro 236.344,90 giacente su conto corrente della (OMISSIS) s.r.l., sul rilievo per cui il (OMISSIS) ne aveva la disponibilita’ in quanto delegato ad operare; inoltre, il sequestro sarebbe stato eseguito in due diversi momenti, il 3 e l’8 settembre 2020, su denaro confluito sul citato conto corrente dopo la commissione del reato ipotizzato e anche dopo l’adozione della misura ablativa contestata. Con l’istanza di riesame la societa’ ricorrente, quale terzo avente diritto alla restituzione, avrebbe obiettato che l’eseguito sequestro finalizzato alla confisca diretta sarebbe illegittimo, atteso che le somme vincolate non costituirebbero il profitto del reato, trattandosi di denaro confluito sui conti dopo la consumazione della fattispecie ipotizzata e che, in ogni caso, quand’anche venissero qualificate come profitto, si tratterebbe di beni riferibili in via esclusiva ad una societa’ estranea al reato e distinta dalla (OMISSIS) s.r.l. oltre che rispetto alla persona fisica del (OMISSIS). Cosi’ emergendo un soggetto giuridico estraneo alla commissione del reato e privo di utilita’ da esso derivanti, come tale qualificabile quale soggetto estraneo al reato, nei confronti del quale non puo’ operare la cd. “confisca diretta”. Si sarebbe altresi’ osservato come trattandosi di soggetto diverso e distinto nei termini suesposti, neppure sarebbe stato configurabile il sequestro per equivalente nei confronti dell’ (OMISSIS) s.r.l.. Ne’ osterebbe a tali considerazioni il dato per cui il (OMISSIS) disponesse di una delega ad operare sui conti interessati dal vincolo reale imposto, essendo quest’ultimo un dato di per se’ insufficiente a far rientrare nella disponibilita’ del (OMISSIS) i predetti conti correnti. Ne’ risulta che la (OMISSIS) s.r.l. sia una mera societa’ schermo del (OMISSIS).
1.2. Tanto precisato, la ricorrente ha dedotto l’intervenuta violazione di legge per avere il tribunale ritenuto configurabile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente pur essendo l’ (OMISSIS) s.r.l., una societa’ terza ed estranea al reato e distinta dalla persona del (OMISSIS), di cui non costituisce mero schermo giuridico. Decisione peraltro fondata sul mero quanto irrilevante dato della titolarita’, in capo al (OMISSIS), della delega ad operare sul conto corrente della (OMISSIS) s.r.l., interessato dal sequestro.
In proposito, si osserva come la giurisprudenza di legittimita’, a partire dal suo piu’ elevato consesso, abbia precisato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non possa mai riguardare beni dell’ente il cui legale rappresentante abbia commesso un illecito tributario, salvo il caso in cui la societa’ costituisca un mero schermo e che nel caso in esame, ancor piu’ paradossalmente, il sequestro avrebbe avuto riguardo ad una societa’, l’ (OMISSIS) s.r.l., del tutto estranea al reato ipotizzato, non essendo ente beneficiario del risparmio fiscale derivante dalla condotta contestata al (OMISSIS).
Il tribunale, oltre ad avere trascurato i principi sopra esposti avrebbe anche richiamato indirizzi di legittimita’ inconferenti rispetto al caso in esame, avendo, da una parte, richiamato il pericolo di protrazione del reato o di aggravamento delle sue conseguenze – non inerente al tipo di sequestro in esame bensi’ a quello impeditivo – dall’altra, citato la giurisprudenza formatasi in ordine al sequestro per equivalente eseguito su conto corrente dell’indagato che risulti cointestato con terzo estraneo: laddove la fattispecie in esame non si connota, come quelle di cui alla citata giurisprudenza, per la libera disponibilita’ in capo all’indagato della somma depositata sul conto corrente, atteso che il conto corrente oggetto del presente sequestro appartiene piuttosto alla (OMISSIS) s.r.l., di cui l’indagato e’ solo amministratore. Come tale, delegato ad operare sul conto corrente ma senza che si possa confondere il concetto di “piena disponibilita’” di cui alle sentenze di legittimita’ considerate dal tribunale con il mero rapporto organico che caratterizza la figura dell’amministratore e legale rappresentante. In tal caso, la delega ad operare sul conto corrente non e’ priva di vincoli, ma opera nei limiti dello scopo sociale e nel solo interesse dell’ente.
2. Con il secondo motivo deduce i vizi ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 321 c.p.p., comma 2 e articolo 240 c.p., nonche’ dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 322 c.p.p., comma 1, in relazione all’eseguito sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. Si ribadisce come, sebbene il provvedimento del Gip non abbia citato la societa’ (OMISSIS) s.r.l., il sequestro finalizzato alla confisca diretta sia stato disposto sulle “somme di danaro appostate nel sistema bancario a qualsiasi titolo nella disponibilita’ della societa’ (OMISSIS) s.r.l. dell’indagato (OMISSIS)” e sia stato eseguito in tali termini dalla polizia giudiziaria nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. (come da verbale di sequestro), anche considerato che il sequestro per equivalente e’ stato disposto in via subordinata solo “sui beni immobili e mobili registrati di pertinenza dell’indagato”. Nulla emergerebbe quindi dagli atti disponibili per giustificare la tesi del tribunale secondo cui il provvedimento genetico avrebbe previsto e disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di conti correnti della (OMISSIS) s.r.l.. Cosi’ eludendo le doglianze difensive circa l’impossibilita’ di assoggettare a confisca diretta le somme vincolate. Laddove alla luce di tali censure andrebbe osservato che le somme sequestrate sono prive di una relazione di qualificata pertinenzialita’ rispetto al delitto contestato, e quindi, non costituiscono profitto del reato, trattandosi di danaro affluito sui conti dopo la consumazione degli illeciti fiscali (come illustrato in premessa del primo motivo e come anche desumibile dal fatto che l’ (OMISSIS) s.r.l. e’ stata costituita solo nel 2018), e comunque si tratterebbe di beni ascrivibili ad un ente estraneo alla commissione dell’illecito e distinto dalla (OMISSIS) s.r.l. oltre che dalla persona fisica del (OMISSIS).
Si ribadisce peraltro che il conto corrente interessato dal sequestro attiene ad una societa’ distinta dalla (OMISSIS) s.r.l. e dall’indagato (OMISSIS)” e come tale “persona estranea al reato”, cosi’ da doversi derogare alla possibilita’ di confiscare il profitto o prezzo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti, riguardando entrambi la corretta qualificazione giuridica della misura reale eseguita, mai devono essere esaminati congiuntamente. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che il tribunale ha qualificato il ricorso disposto dal Gip ed eseguito dalla polizia giudiziaria come ricorso finalizzato alla confisca per equivalente. In tal modo, ha implicitamente ritenuto infondata la tesi difensiva della sua qualificazione in termini di misura reale finalizzata alla confisca diretta, attraverso l’esercizio, legittimo, della facolta’ del tribunale del riesame di procedere alla autonoma qualificazione dell’intervenuto sequestro preventivo di somme di denaro, a fronte della duplice tipologia di misure reali (“diretta” e in via subordinata “per “equivalente”) richieste dal P.M. e disposte dal gip e del contraddittorio in tal modo assicurato in favore dell’istante. Ed invero, quand’anche il sequestro disposto dal gip ed eseguito dagli operanti avesse dovuto intendersi come sequestro finalizzato alla confisca “diretta”, questa corte, con decisione che in questa sede si condivide, seppure con riferimento ad un’ipotesi diversa (qualificazione da sequestro per equivalente a sequestro diretto), ha rilevato come, in tema di misure cautelari reali il tribunale del riesame puo’ procedere alla riqualificazione del sequestro preventivo di somme di denaro, trattandosi di misure aventi la medesima finalita’ di rendere indisponibile il bene destinato a definitiva ablazione in caso di condanna, sempreche’ l’interessato abbia avuto, come nel caso in esame, la concreta possibilita’ di interloquire su tale aspetto (Sez. 4 -, n. 20862 del 16/04/2019 Rv. 275876 – 01).
In tal modo viene in rilievo, innanzitutto, l’analisi dei motivi inerenti la sussistenza dei presupposti legittimanti la predetta qualificazione giuridica, in termini di sequestro per equivalente. Essi sono fondati.
In proposito, occorre evidenziare taluni principi cardine. La giurisprudenza di legittimita’ ha ormai costantemente confermato che se da una parte e’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilita’ di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato, dall’altra in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non puo’ essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 258646 – 01 Gubert). Quest’ultimo principio deve ritenersi operante sia allorquando l’ente coinvolto nel sequestro benefici direttamente della commissione dei reati tributari di riferimento, essendo essi stati commessi dal corrispondente rappresentante legale, sia nel caso in cui esso non presenti alcuna correlazione con tali reati. Come nel caso di specie, in cui le fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, in relazione alle quali e’ stato disposto il sequestro in esame, sarebbero state consumate da (OMISSIS) nella qualita’ di rappresentante legale della (OMISSIS) s.r.l. e non nella qualita’, pur contemporaneamente rivestita, di rappresentante legale della (OMISSIS) s.r.l..
Ebbene, nessuna motivazione emerge su tale ultimo profilo a sostegno della legittimita’ del sequestro per equivalente disposto nei confronti della (OMISSIS) s.r.l.. Ne’ risulta congruo, a sostegno della misura in contestazione, il richiamo, operato dal tribunale, alla circostanza per cui il denaro sequestrato rientrerebbe nella piena disponibilita’ del (OMISSIS), autore della- fattispecie di reato ipotizzata, in ragione della delega di cui sarebbe titolare nella qualita’ di rappresentante legale della societa’ ricorrente. In proposito, appare incongruo il richiamo all’indirizzo giurisprudenziale che consente il, sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario intestato ad un soggetto estraneo al reato, sul rilievo della valorizzazione della delega ad operare senza limitazioni sull’intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente stesso (in tal senso da ultimo Sez. 3 -, n. 23046 del 09/07/2020 Rv. 279821 – 01). Cio’ perche’ tale assunto presuppone che ai fini della confisca disposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis (e, in precedenza, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, che rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui all’articolo 322-ter c.p.), essa e’ sempre ordinata con riferimento ai “beni, di cui il reo ha la disponibilita’” per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. Con la conseguenza per cui in relazione alla confisca in esame – e, di conseguenza, al sequestro, essendo prodromico e funzionale alla confisca medesima – rileva la disponibilita’ del bene intesa come relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprieta’, in forza dei quali egli puo’ determinare autonomamente la destinazione, l’impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilita’ coincide, cioe’, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tale categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo piu’ appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne da’ l’articolo 1140 c.c.” (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005 – dep. 24/03/2005, De Masi ed altro, Rv. 231390).
In altri termini la nozione di “disponibilita’” coincide non con la nozione civilistica di “proprieta’” ma con quella del “possesso”: essa in tal modo ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 – dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’ (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 – dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950).
Tale ricostruzione di principio non appare compatibile con il caso in cui la delega sia, piuttosto, espressione esclusivamente di funzioni amministrative per conto terzi, cosicche’ non emerga alcuna riconducibilita’, quand’anche parziale, dei beni, agli interessi economici, personali, del titolare della delega, al contrario del tutto irrilevanti, cosi’ da escludere ogni esercizio di poteri per conto proprio e corrispondenti di fatto al diritto di proprieta’.
Tale allo stato appare il caso in esame, in cui la delega ad operare sul conto sembra corrispondere, in assenza di migliori e diverse indicazioni da parte del giudici della cautela, anche in ordine all’eventuale funzione di “schermo” della societa’, alla titolarita’ delle delimitate funzioni gestorie ricoperte dal rappresentante legale della (OMISSIS) s.r.l., come tali esercitate entro i limiti degli interessi esclusivi della stessa.
Consegue la sussistenza dei vizi di cui al secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza assorbe le ulteriori censure proposte.
2. Consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra esposti, al tribunale di Ravenna competente ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 5.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Ravenna competente ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 5.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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