In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19103.

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione ha l’onere di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico. (Principio ribadito dalla S.C. la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rigettare l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore procedente per carenza di prova, lo aveva erroneamente gravato dell’onere probatorio in ordine al rispetto dell’ordine cronologico dei mandati di pagamento gravante sull’ente).

Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19103

Data udienza 16 giugno 2020

Tag/parola chiave: Espropriazione – Inefficacia del vincolo di destinazione – Onere del creditore di allegare i mandati di pagamento in violazione della delibera d’impignorabilità dell’ente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20139-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), domiciliato, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5099/2018 del Tribunale di Napoli, depositata il 23/05/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso e il controricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

(OMISSIS), creditore dell’ASL Napoli 1 Centro, sottoponeva a pignoramento le somme giacenti presso il (OMISSIS) s.p.a., tesoriere dell’Ente. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva fino alla concorrenza di 250.721.189,78, ma attestava che tali somme erano interamente coperte dagli effetti di una Delib. di impignorabilita’ adottata ai sensi del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 9, articolo 1, comma 5, (conv. con L. 18 marzo 1993, n. 67).
Il creditore produceva alcuni ordinativi di pagamento emessi dall’Azienza Sanitaria per titoli diversi da quelli vincolati e in spregio dell’ordine cronologico. Eccepiva, quindi, l’inefficacia della delibera di impignorabilita’.
Il giudice dell’esecuzione, richiesti chiarimenti al terzo pignorato, con ordinanza del 26 luglio 2016 dichiarava improcedibile l’azione esecutiva.
Avverso tale provvedimento lo (OMISSIS) proponeva opposizione ex articolo 617 c.p.c..
Il Tribunale di Napoli, nella contumacia sia dell’Azienda Sanitaria, sia della Banca tesoriere, riteneva non provata la circostanza dedotta dallo (OMISSIS) e rigettava l’opposizione.
Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per tre motivi. L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
In applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida” desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633504 – 01 e in motivazione pag. 36 ss.) – deve esaminarsi anzitutto il terzo motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
Infatti, il predetto principio consente l’esame delle censure verificandone l’impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerita’ del giudizio, con la conseguenza che la causa puo’ essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu’ agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).
Con il menzionato motivo lo (OMISSIS) denuncia la “nullita’ della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Nonostante l’intestazione del motivo, in realta’ il ricorrente deduce che egli aveva prodotto alcuni mandati di pagamento comprovanti la circostanza che l’Ente debitore non aveva rispettato l’ordine cronologico in cui erano pervenute le fatture e che aveva formulato istanza affinche’ fosse ordinato al tesoriere di esibire, ex articolo 210 c.p.c., la copia di tutti i mandati di pagamento emessi nel periodo rilevante ai fini della decisione, nonche’ della contabilita’ dell’ASL. Aveva chiesto, inoltre, che fosse ammessa la prova per testi sulle circostanze relative ai pagamenti effettuati dall’Ente. Aggiunge il ricorrente che queste richieste non erano mai state rinunciate, neppure implicitamente, e che – pertanto – “la sentenza e’ palesemente viziata nella misura in cui ha ritenuto carente la prova del fatto, dopo aver implicitamente negato rilevanza alle richieste istruttorie a mezzo delle quali la parte onerata si proponeva di dimostrare proprio quel fatto”.
Com’e’ noto, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01).
Orbene, la sentenza che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, ne’ per accoglierle ne’ per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017, Rv. 643855 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26538 del 09/11/2017, Rv. 646837 – 01).
Peraltro, con la decisione impugnata in Tribunale ha gravato il creditore di un onere della prova a lui non spettante. Infatti, secondo questa Corte, il creditore procedente che intenda far valere l’inefficacia del vincolo di destinazione e’ onerato di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla Delib., mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377 – 01).
Il motivo, pertanto, e’ fondato e il suo accoglimento comporta la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il giudice del rinvio, che si dovra’ conformare al principio sopra enunciato, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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