In tema di esercizio dell’azione penale con citazione diretta a giudizi

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|12 marzo 2021| n. 9876.

In tema di esercizio dell’azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall’art. 550 cod. proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è “fisso” in quanto, stante l’inderogabiità del principio “tempus regit actum” in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell’esercizio dell’azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all’imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo.(Fattispecie relativa al reato di cui all’art. 642 cod. pen., la cui pena – in data successiva alla consumazione ma antecedente all’esercizio dell’azione penale – era stata aumentata nel massimo edittale a cinque anni, in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa a seguito di citazione diretta a giudizio).

Sentenza|12 marzo 2021| n. 9876

Data udienza 12 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Frode assicurativa – Reato ex art. 642 c.p. – Esercizio azione penale – Soglia massima pena ex d.l 1/2014 – Esercizio dell’azione con richiesta di rinvio a giudizio – Decreto di citazione diretta escluso – Regola processuale tempus regit actum

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Mari – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sand – rel. Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RECCHIONE SANDRA;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23.
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pedicini Ettore ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, confermava la responsabilita’ del ricorrente per il reato previsto dall’articolo 642 c.p., consumato in (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: alla data in cui il pubblico ministero esercitava l’azione penale la soglia massima della pena prevista per il reato di cui all’articolo 642 c.p. era di cinque anni (la soglia di pena era stata elevata con Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1) sicche’ l’azione penale avrebbe dovuto essere esercitata con la “richiesta di rinvio a giudizio” e non con il “decreto di citazione diretta” riservato ai reati co pena edittale massima non superiore a quattro anni; la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto corretta la scelta di procedere con citazione diretta sulla base del fatto che al ricorrente, tenuto conto di quanto prescritto dall’articolo 2 c.p., avrebbe dovuto applicarsi una pena edittale massima di quattro anni, senza tenere in considerazione che la successione delle leggi nel tempo in ambito processuale e’ regolata dal principio del tempus regit actum;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle recidiva che la Corte di appello riteneva sulla base della esistenza dei precedenti, senza effettuare alcuna valutazione in ordine all’accrescimento della pericolosita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
1. In via preliminare il collegio rileva che l’illegittima applicazione dell’articolo 550 c.p.p., e’ stata regolarmente eccepita dal ricorrente entro il termine previsto dall’articolo 550 c.p.p., comma 3 e respinta dal giudice monocratico innanzi al quale il ricorrente era stato citato a giudizio ai sensi dell’articolo 550 c.p..
Sempre in via preliminare il collegio osserva che la violazione delle regole previste dall’articolo 550 c.p.p., lede il diritto di difesa solo se l’illegittimita’ genera una contrazione della garanzie processuali attraverso l’eliminazione della fase dell’udienza preliminare; diverso e’ il caso in cui l’errore nella scelta della forma di esercizio dell’azione penale renda il rito “piu’ garantito” attraverso la celebrazione dell’udienza preliminare anche nei casi in cui la stessa non e’ prevista.
Non a caso l’articolo 550 c.p.p., comma 3, prevede una nullita’ relativa limitatamente al caso in cui si sia proceduto con citazione diretta invece che con richiesta di rinvio a giudizio e non nel caso inverso.
Sul punto si e’ condivisibilmente rilevato che il rito che contempla l’udienza preliminare rappresenta “un’alternativa procedimentale maggiormente garantita per l’imputato, sicche’ l’eventuale passaggio per l’udienza preliminare, anche ove essa non fosse stata necessaria, non determina alcuna nullita’” (Sez. U, Sentenza n. 48590 del 18/04/2019 Cc. (dep. 29/11/2019) Rv. 277304). E che la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla questione di costituzionalita’ dell’articolo 33- sexies c.p.p., prospettata con riferimento agli articoli 2, 34 e 111 Cost., relativamente alla mancata previsione della restituzione in termini dell’imputato per la richiesta di riti alternativi nel caso in cui il giudice dell’udienza preliminare abbia erroneamente disposto il rinvio a giudizio, anziche’ ordinare la restituzione degli atti al pubblico ministero affinche’ procedesse con citazione diretta – ha escluso il dubbio di costituzionalita’ osservando che il rito con udienza preliminare offre, nel suo complesso, maggiori garanzie all’imputato rispetto al rito con citazione diretta, sicche’ deve escludersi che l’adozione della sequenza processuale non richiesta per il titolo di reato, ma comunque piu’ garantita, possa comportare la violazione dei diritti della difesa (Corte Cost., ord. n. 183 del 2003).
1.2. Cio’ posto occorre chiedersi se la modificazione in peius della forbice edittale del reato per cui si procede, intervenuta in un tempo successivo alla sua consumazione, ma antecedente all’esercizio dell’azione penale nei casi in cui tale modifica si risola in una aumento del massimo edittale in misura superiore ai quattro anni imponga la necessita’ di esercitare l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o se, invece, debba procedersi con citazione diretta (come ritenuto nel caso in esame dai giudici di merito).
In altri termini occorre chiedersi se il rinvio disposto dall’articolo 550 c.p.p. al massimo edittale debba intendersi come “fisso” ovvero individuabile in quello previsto dalla legge penale nel momento in cui si esercita l’azione penale o, invece, come “mobile”, ovvero riferibile alla pena applicabile all’imputato sulla base dei criteri indicati dall’articolo 2 c.p..
Il collegio ribadisce l’inderogabilita’ del principio del tempus regit actum che regola i rapporti di successione di leggi nel tempo in ambito procedurale anche nei casi in cui la norma di procedura faccia riferimento a limiti di pena indicati da norme sostanziali (Sez. 3, Sentenza n. 18297 del 04/03/2020 Cc. (dep. 16/06/2020) Rv. 279238 – 01; Sez. U, Sentenza n. 48590 del 18/04/2019 Cc. (dep. 29/11/2019) Rv. 277304 – 02; Sez. U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014 Cc. (dep. 28/10/2014) Rv. 260927 – 01).
Cosi’ in relazione al reato di atti persecutori, con giurisprudenza che si condivide ed alla quale si intende dare continuita’, la Cassazione ha affermato che quando e’ in predicato la successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattivita’ della legge piu’ favorevole ritenendo legittima la citazione diretta a giudizio per un reato di “stalking” commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessita’ dell’udienza preliminare (Sez. 5, Sentenza n. 35588 dei 03/04/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 271207 – 01).
La norma del codice di procedura penale che regola i casi in cui e’ necessario procedere con citazione diretta distinguendoli da quelli in cui si procede con il la richiesta di rinvio a giudizio e’ di stretta procedura non versandosi in uno dei casi in cui la norma seppur qualificata come procedurale ha le caratteristiche della norma sostanziale (come nel caso dell’articolo 442 che correla alla procedura scelta il trattamento sanzionatorio: norma ritenuta inquadrabile come “sostanziale dalla Corte Europea dei diritti umani nel caso Scoppola v. Italia, GC del 17 settembre 2009).
Il principio del tempus regit actum svolge l’essenziale funzione di ordinare la successione di leggi nel tempo in ambito procedurale garantendo l’applicazione uniforme delle regole processuali che subirebbero confusive ed ingestibili discontinuita’ ove si procedesse alla importazione in ambiente processuale del principio della lex mitior che regola la successione delle leggi penali nel tempo in ambito sostanziale.
1.3. Si ritiene pertanto che il rinvio contenuto nell’articolo 550 c.p.p., al limite di pena dei quattro anni debba essere inteso come “fisso”, ovvero riferito alla norma vigente nel momento in cui si esercita l’azione penale, e non come “mobile” ovvero collegato alla norma di diritto penale sostanziale in concreto applicabile all’imputato sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali nel tempo indicati dall’articolo 2 c.p.. Tuttavia nei casi in cui l’errore nella scelta della forma di esercizio dell’azione penale si risolva in un accrescimento delle garanzie, ovvero nella celebrazione dell’udienza preliminare, non si verifica alcuna lesione del diritto di difesa; diversamente nei casi in cui – come in quello in esame – l’erronea scelta di procedere con citazione diretta privi l’imputato della garanzia processuale correlata alla celebrazione dell’udienza preliminare si verifica una lesione del diritto difesa che configura una nullita’ con regime di eccepibilita’ vincolato (la nullita’ deve essere eccepita entro il termine indicato dall’articolo 550 c.p.p., comma 3); sicche’ ove, come nel caso di specie tale termine sia rispettato deve essere dichiarata la nullita’ dell’atto di esercizio dell’azione penale e degli atti conseguenti (sentenze di primo e di secondo grado).
1.4. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere pertanto annullate e gli atti devono essere trasmessi al pubblico ministero presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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