In tema di esecuzione della pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 luglio 2020, n. 21969.

Massima estrapolata:

In tema di esecuzione della pena, in caso di grave infermità psichica sopravvenuta al fatto, ex art. 148 cod. pen., l’accertata pericolosità sociale costituisce elemento ostativo al differimento facoltativo della pena, ai sensi dell’art. 147, comma quarto, cod. pen., e alla applicazione della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., né è possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo tali strutture – ai sensi dell’art. 3-ter, comma 2, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 – come unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza.

Sentenza 22 luglio 2020, n. 21969

Data udienza 17 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misure alternative alla detenzione – Detenzione domiciliare – Art. 47 ter Ord. Pen. – Condizioni di salute del detenuto – Malattia psichiatrica – Richiesta di trasferimento presso una REMS – Rigetto – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/05/2019 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE;
udita la relazione svolta dal Consigliere APRILE STEFANO;
lette le conclusioni del PG VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le richieste avanzate nell’interesse di (OMISSIS) volte ad ottenere la detenzione domiciliare ex articolo 47-ter Ord. Pen., 147 c.p., giudicando non incompatibile con lo stato detentivo la malattia mentale da cui e’ affetto il condannato, ritenuto socialmente pericoloso, ristretto in espiazione della pena dell’ergastolo per associazione mafiosa, omicidio, tentato omicidio, estorsione, rapina e altro.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’articolo 47-ter Ord. Pen., articolo 147 c.p., e il vizio della motivazione riguardo alla mancata considerazione della gravissima patologia psichiatrica da cui e’ affetto il condannato, gia’ giudicato incompatibile nel 2015 con il regime detentivo.
Il Tribunale di sorveglianza ha completamente omesso di valutare la certificazione del 25 gennaio 2019 dello specialista psichiatra della casa circondariale di Siracusa che attesta l’incompatibilita’ con il regime carcerario e la necessita’ di proporre il trasferimento presso una REMS.
Analogamente, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare o comunque ha considerato in maniera contraddittoria le altre risultanze consulenziali e peritali, tutte concordemente orientate ad affermare l’esistenza della grave malattia mentale e della incompatibilita’ con il regime detentivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.
2. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto della patologia psichiatrica sopravvenuta – definita grave-, ha giudicato non incompatibili con il regime detentivo le condizioni di salute del condannato, evidenziando che le valutazioni operate dai sanitari operanti all’interno del carcere – ove pure esiste un Centro Clinico specializzato – non sono smentite da diverse allegazioni e neppure dai consulenti di parte, tanto che i medici hanno affermato che la conclamata patologia puo’ essere costantemente monitorata ed adeguatamente curata.
Il ricorso, oltre a evidenziare una precedente relazione sanitaria del 25/1/2019 da cui emerge l’incompatibilita’ con il regime carcerario, non si confronta con i piu’ recenti elementi di segno opposto che sono stati non illogicamente valorizzati dal Tribunale di sorveglianza e si limita a invocare un piu’ approfondito accertamento peritale avente pero’ carattere esplorativo.
2.1. Ebbene, in disparte la genericita’ delle censure difensive concernenti allo stato di salute e alla compatibilita’, il ricorso e’ inammissibile perche’ omette completamente di confrontarsi con la valutazione attinente alla pericolosita’ del condannato.
Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, ritenuto sussistente il concreto pericolo della commissione di delitti, evidenziando la particolare natura dei reati per i quali il ricorrente e’ stato condannato nonche’ la mancanza di revisione critica e lo stabile collegamento con gli ambienti criminali di cui e’ stato esponente di spicco, da cui e’ stato desunto il concreto e attuale rischio di recidiva.
Il ricorso, che si limita ad evidenziare che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto delle condizioni di salute, e’ inammissibile perche’ omette completamente di confrontarsi con la ritenuta pericolosita’ sociale del condannato.
Ai sensi dell’articolo 147 c.p., comma 4, la presenza di indici di pericolosita’ sociale costituisce un elemento ostativo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, sicche’ le doglianze formulate nel ricorso non sono decisive in quanto si limitano ad attaccare unicamente la valutazione del Tribunale di sorveglianza in merito alla compatibilita’ delle condizioni di salute.
3. Sono, del resto, inammissibili le doglianze attinenti al mancato ricovero in una REMS.
3.1. Come si e’ recentemente autorevolmente affermato (Corte costituzionale n. 99 del 2019) “le REMS non sono istituzioni volte a sostituire i vecchi ospedali psichiatrici sotto altra veste e denominazione. Mentre i vecchi OPG erano destinati a ospitare tutti i malati psichiatrici gravi in qualsiasi modo venuti a contatto con la giurisdizione penale e, dunque, anche i condannati con infermita’ psichica “sopravvenuta” alla condanna, al contrario le REMS, cosi’ come chiaramente indica la loro stessa denominazione, hanno come unici destinatari i malati psichiatrici che sono stati ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermita’ psichica, sono stati sottoposti a una misura di sicurezza (Decreto Legge n. 211 del 2011, articolo 3-ter, comma 2, introdotto dalla Legge di Conversione n. 9 del 2012 e successivamente attuato con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro della giustizia 1 ottobre 2012, recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia”). Il chiaro dettato normativo attualmente vigente non puo’ essere integrato in via interpretativa neppure considerando quel passaggio della citata legge di delega nel quale ambiguamente si prevede la “destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermita’ al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosita’ sociale, nonche’ dei soggetti per i quali l’infermita’ di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi” (L. n. 103 del 2017, articolo 1, comma 16, lettera d). Si tratta infatti di una delle previsioni della delega a cui non e’ stata data attuazione”.
3.2. Esulando, quindi, dal campo di applicazione della detenzione domiciliare “umanitaria o in deroga” di cui all’articolo 47-ter Ord. Pen. e articolo 147 c.p., la possibilita’ disporre il differimento della pena o l’esecuzione di essa presso mediante il ricovero in una REMS, nel caso di grave infermita’ mentale sopravvenuta al fatto ex articolo 148 c.p., la relativa doglianza sviluppata nel ricorso e’ inammissibile.
4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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