In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13238.

La massima estrapolata:

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 89 del 2001, quando il giudizio presupposto origini – come nella specie – dalla riunione (nella specie, in fase di appello), di due procedimenti originariamente separati ed aventi come parti una società in accomandita semplice e un socio in proprio, trattandosi di due distinte posizioni giuridiche con separate posizioni processuali e, di conseguenza, con separate aspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, il relativo danno va integralmente ristorato per ognuna delle parti.

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13238

Data udienza 14 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11473/2017 proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 26/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) Sas (OMISSIS) proponeva domanda di equa riparazione in relazione alla irragionevole durata di una causa civile durata dal 2001 al 2005 in primo grado e dal 1 luglio 2005 al 28 aprile 2010 in appello.
La sentenza d’appello del giudizio presupposto aveva sancito l’inammissibilita’ dell’appello del (OMISSIS) in proprio e nella sua qualita’ di rappresentante della societa’.
2. Cio’ premesso la Corte d’Appello, tenuto conto di tutti gli elementi relativi al processo presupposto, quali l’oggetto, l’entita’ della domanda, lo svolgimento e l’esito del giudizio, determinava in tre anni e cinque mesi la durata irragionevole del processo, detratto il tempo di tre anni per il primo grado e di due per l’appello, e quantificava il danno in Euro 500 per ogni anno.
La Corte d’Appello precisava che l’indennizzo non poteva essere riconosciuto per ciascuno dei giudizi di appello come richiesto, in quanto gli appelli erano stati riuniti in forza dell’articolo 335 c.p.c. e, dunque, il giudizio presupposto di secondo grado doveva ritenersi unico.
3. (OMISSIS) e (OMISSIS) Sas (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso
4. Il Ministero della Giustizia intimato non si e’ costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 (nel testo anteriore alle modifiche del Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) e della L. n. 89 del 2001, articolo 2 bis, comma quater, articoli 99, 112, 335 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello ha ritenuto che l’indennizzo spettasse una sola volta, essendo il giudizio riunito, e ha erroneamente liquidato l’importo di Euro 1708,33 per una sola delle parti del giudizio presupposto, senza considerare che le parti richiedenti erano due e la liquidazione doveva essere fatta a ciascuna di esse.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 (nel testo anteriore alle modifiche del Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 e della L. n. 89 del 2001, articolo 2 bis, comma quater, articoli 99, 112, 335 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4.
I ricorrenti ripropongono la medesima censura di cui al primo motivo sotto il profilo dell’error in procedendo per aver omesso di considerare che la domanda, cosi’ come il giudizio presupposto, era stata proposta da due parti.
3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati.
Il collegio ritiene di dare continuita’ al seguente principio di diritto: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, articolo 2, allorche’ i giudizi presupposti hanno avuto come parti una societa’ in accomandita semplice e un socio in proprio, trattandosi di due distinte posizioni giuridiche con separate posizioni processuali e di conseguenza con separate aspettative di definizione del giudizio in tempi ragionevoli, il relativo danno va integralmente ristorato per ognuna delle parti (Sez. 6-1, Sent. n. 15254 del 2013).
La fattispecie in esame e’ perfettamente sovrapponibile a quella decisa in occasione della richiamata sentenza e, dunque, devono dichiararsi fondati i motivi di ricorso.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 bis, comma quater, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
A parere dei ricorrenti la Corte d’Appello di Roma non ha applicato correttamente la norma indicata, determinando la misura dell’indennizzo in Euro 500 per ogni anno di ritardo senza applicare l’incremento fino al 20% per ciascun ricorso riunito. Nel caso di specie, infatti, su istanza di parte i ricorsi erano stati riuniti.
3.1 Il terzo motivo e’ infondato.
Ai sensi dell’articolo 2-bis (Misura dell’indennizzo) L. n. 89 del 2001, comma 1-quater, l’indennizzo e’ riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piu’ giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo’ essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione e’ disposta su istanza di parte.
La norma prevede che la riunione debba riguardare la stessa parte, mentre nella specie la riunione aveva riguardato le distinte posizioni del socio in proprio e in qualita’ di rappresentante legale della societa’ in accomandita.
5. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in altra composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in altra composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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