In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell’ordine forensi

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|4 febbraio 2021| n. 2606.

In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell’ordine forensi, l’art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012, che prevede l’ineleggibilità per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato da una lettura sistematica della stessa, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale.

Sentenza|4 febbraio 2021| n. 2606

Data udienza 3 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – GIUDIZI DISCIPLINARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9262/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la Dott.ssa (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO, COMMISSIONE ELETTORALE ELEZIONI FORENSE DI AVELLINO, (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 210/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio Nazionale Forense in relazione al reclamo elettorale proposto dall’avv. (OMISSIS), nel quale, tra gli altri profili di illegittimita’ segnalati, si rilevava quello riguardante l’incandidabilita’/ineleggibilita’ dell’avv. (OMISSIS), ha accolto questo motivo di reclamo osservando che lo stesso aveva ricoperto l’incarico di componente della Commissione dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di avvocato nelle prove del dicembre 2018 e fino al 10 gennaio 2019 e conseguentemente ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 47, non avrebbe dovuto candidarsi ne’ poteva essere ritenuto validamente eletto per le elezioni che si erano svolte il 27 luglio 2019. La norma prevedeva che gli avvocati componenti della Commissione non potevano essere eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell’incarico ricoperto. Nella specie l’avv. (OMISSIS) aveva rassegnato le dimissioni da commissario di esame il 10 gennaio 2019, cosi’ integrando la condicio legis, trattandosi di una ipotesi di ineleggibilita’ di stretta interpretazione che si protraeva fino alle elezioni immediatamente successive al momento nel quale fosse cessata la condizione di componente della predetta commissione d’esame. Il vizio riscontrato era produttivo della sola decadenza dell’avv. (OMISSIS) senza inficiare la regolarita’ e validita’ dell’intero procedimento elettorale. Veniva ritenuto applicabile la L. n. 113 del 2017, articolo 16, con conseguente subentro del primo dei non eletti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’avv. (OMISSIS) affidato a tre motivi. Vi e’ anche istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronuncia impugnata.
L’istanza proposta e’ astrattamente ammissibile alla luce dell’ordinanza di queste S.U. n. 6967 del 2017, cosi’ massimata:
“L’istanza di sospensione della esecutorieta’ della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense puo’ essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest’ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che la L. n. 247 del 2012, articolo 36, comma 6, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso”. Essa, tuttavia, essendo assorbita dall’esame del merito del ricorso deve ritenersi, in concreto, inammissibile per carenza sopravvenuta d’interesse.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 113 del 2017, articolo 9, nonche’ la lettera e la ratio della L. n. 247 del 2012, articolo 47. In primo luogo, viene rilevato che la norma che contiene la causa d’ineleggibilita’ (L. n. 247 del 2012, articolo 47) e’ stata abrogata dalla L. n. 113 del 2017, la quale reca la disciplina dell’elettorato attivo e passivo e regola le modalita’ delle elezioni dei componenti degli ordini circondariali forensi. Poiche’ vengono individuate cause di ineleggibilita’ diverse da quella contestata deve ritenersi che la stessa non sia piu’ esistente. Inoltre nel merito, secondo la parte ricorrente non ricorre la causa d’ineleggibilita’. La ratio della norma e’ quella di evitare che i componenti delle commissioni di esame possano trarre vantaggio dalla carica in questione ma nella specie alla data di svolgimento delle elezioni nessuno degli aspiranti avvocati avrebbe potuto esercitare non essendo concluso il procedimento abilitativo. La causa d’ineleggibilita’ sarebbe potuta scattare solo alle elezioni successive. Il ricorrente si e’ tempestivamente dimesso nel gennaio 2019; non ha partecipato alla correzione degli elaborati dunque non e’ maturata alcuna condizione d’incompatibilita’ rispetto alle elezioni del successivo luglio.
2.1 la censura e’ manifestamente infondata sotto entrambi i profili. La L. n. 247 del 2012, articolo 47, non e’ stato abrogato ne’ espressamente ne’ tacitamente dalla L. n. 113 del 2017. Quest’ultimo testo normativo contiene, all’articolo 18, l’espressa previsione delle disposizioni della L. n. 247 del 2012, che sono state abrogate (articolo 18, comma 1: “della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 28, i commi da 2 a 6, sono abrogati”). Cio’ costituisce un indice ermeneutico di primaria importanza nel ritenere che l’effetto abrogativo della nuova disciplina sia limitato a quel che il legislatore ha reso esplicito. In piu’ deve osservarsi che la nuova legge e’ diretta esclusivamente a disciplinare la procedura elettorale fino alla fase della proclamazione degli eletti, risultando priva di regole relative all’incandidabilita’/ineleggibilita’.
2.2 Quanto al secondo profilo di censura di natura strettamente interpretativa, si deve rilevare che dell’articolo 47, comma 6, stabilisce: “Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto”. Gia’ dal mero esame testuale della norma emerge che e’ sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della Commissione d’esame, per integrare la condizione impeditiva alla partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa. Ma anche l’interpretazione sistematica conduce alla medesima conclusione. La posizione che si assume con la carica, al di la’ dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parita’ delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale (di recente, sull’articolo 47, comma 6, S.U. 27769 del 2020 ha escluso il sospetto d’illegittimita’ costituzionale della norma nell’interpretazione fatta propria dal provvedimento impugnato).
3. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 113 del 2017, articolo 8 e dei principi in materia di difetto d’interesse per non aver ritenuto il ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS) inammissibile per difetto d’interesse dal momento che alla decadenza del ricorrente non consegue il suo subentro. Poiche’ l’articolo 8, stabilisce che gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali, ne consegue che la legittimazione all’impugnazione dell’elezione e’ esclusivamente in capo a chi puo’ conseguire un vantaggio dall’elezione.
3.1 Il reclamo elettorale avverso le elezioni dei componenti del Consiglio dell’ordine degli Avvocati e’ previsto dalla L. n. 247 del 2012, articolo 28, comma 12. La disposizione stabilisce che: “Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo puo’ proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio”. La legittimazione alla proposizione del reclamo richiede esclusivamente di essere un avvocato iscritto all’ordine, in quanto tale titolare di un interesse diretto al regolare svolgimento della competizione elettorale e alla corrispondenza ai requisiti di legge dei candidati eletti.
4. Nel terzo motivo viene dedotta la nullita’ del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio, non avendo il ricorrente avuto notizia nelle forme di legge, indicate nel Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 59, della proposizione del ricorso-reclamo. La norma invocata, tuttavia, riguarda esclusivamente i procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d’impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, i quali hanno natura giuridica e funzione del tutto diversa da quella evidenziata del cd. reclamo elettorale. Deve pertanto ritenersi del tutto adeguato ai fini della salvaguardia del diritto di difesa del ricorrente, l’avviso eseguito mediante PEC all’avv. (OMISSIS) dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza (rispettivamente il 28/8/2019 ed il 31/10/2019 come da ricevuta di avvenuta consegna ed accettazione in atti, riscontrata dall’esame degli atti processuali, consentita dalla natura del vizio).
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere alla statuizione sulle spese processuali, mancando la parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Sussistono i requisiti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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