In tema di elezione di domicilio effettuata dall’imputato

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 marzo 2020, n. 10358

Massima estrapolata:

In tema di elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore d’ufficio, qualora quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile.

Sentenza 17 marzo 2020, n. 10358

Data udienza 14 gennaio 2020

Tag – parola chiave: NOTIFICAZIONE – PENALE – DOMICILIO ELETTO O DICHIARATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO M. – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI P. – Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO L. – Consigliere

Dott. PARDO I. – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/09/2019 del TRIBUNALE di AREZZO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 12 settembre 2019, nel procedimento a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), considerato che dal verbale di identificazione risultava che gli imputati avevano eletto domicilio presso il difensore di ufficio, che non aveva prestato assenso alla domiciliazione, ritenuto che essendo noto l’indirizzo di residenza le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate ai sensi dell’articolo 157 c.p., disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, eccependo l’abnormita’ dell’ordinanza per regressione del procedimento da cui derivava una stasi processuale, osservando che le indicazioni circa le modalita’ di rinnovo della notificazione apparivano errate e che non era stata pronunciata declaratoria di nullita’ del decreto di citazione a giudizio.
1.2 In data 12 dicembre 2019 veniva depositata memoria da parte del difensore di (OMISSIS), il quale osserva che la sentenza citata nel ricorso si riferiva a fattispecie del tutto diversa, ossia ad imputati senza fissa dimora che, alla reiterata richiesta di indicare il luogo ove effettuare le notifiche, non avevano provveduto ad effettuare una diversa elezione di domicilio, mentre i ricorrenti erano residenti all’estero, per cui le notifiche dovevano essere effettuate ai sensi degli articoli 157 e 159 c.p.p..
1.3 Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il difensore rileva che lo stesso era inammissibile ed infondato, in quanto non si era creato alcuno stallo processuale, posto che4 il giudice aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero indicando il rimedio processuale, cioe’ l’effettuazione della notifica ai sensi degli articoli 157 c.p.p. e segg..
1.2 Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
1.1 Questa Corte ha recentemente precisato che “In tema di elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore d’ufficio, qualora quest’ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dall’articolo 162 c.p.p., comma 4-bis introdotto della L. 23 giugno 2017, n. 103, e l’imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile.” (Sez. 2, Sentenza n. 27935 del 03/05/2019, Betancur Caravajala Rv. 276214.)
Nella motivazione della sentenza, si legge che “il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria (nel caso di specie il difensore d’ufficio) di ricevere l’atto rende l’elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata (cfr. Sez. 5, n. 8825 del 1 ottobre 1997 n. 8825) e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell’atto al difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, a norma dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, (Sez. 5, n. 33882 del 04/05/2017, Moros Vega, Rv. 271609; Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863; Sez. 4, Sentenza n. 31658 del 20/05/2010, Rei, Rv. 248099). Il quadro deve ritenersi immutato anche a seguito dell’introduzione dell’articolo 162 c.p.p., comma 4 bis in quanto diversamente argomentando in presenza di un difensore indicato come domiciliatario che non presti l’assenso alla ricezione delle notifiche per conto dell’imputato ed in assenza di una manifestazione di volonta’ dell’imputato di eleggere o dichiarare domicilio altrove, qualora non si ritenesse possibile accedere alla procedura di cui all’articolo 161 c.p., comma 4, il procedimento entrerebbe – come nel caso in esame – in una situazione di stallo”.
Le ragioni sopra indicate impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per l’ulteriore corso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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