In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2021| n. 5889.

In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di condanna per il riconoscimento, a titolo di indebito oggettivo, di somme dovute per interessi anatocistici, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte territoriale, riformando la pronuncia di prime cure, aveva rigettato le domande della società attrice originaria osservando che la società ricorrente non aveva diritto a subentrare nel credito vantato dall’attrice originaria, non potendosi riconoscere all’appellata, quale socio, né la qualità di successore a titolo universale ex art. 110 cod. proc. civ. per l’insussistenza dei presupposti, né quella di successore a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ.)

Ordinanza|4 marzo 2021| n. 5889

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Illegittimità della capitalizzazione degli interessi e del calcolo degli interessi legali – Estinzione di società di persona a seguito di cancellazione dal registro delle imprese – Trasferimento ai soci di obbligazioni inadempiute – Esclusione per i crediti incerti per mancato inserimento nel bilancio di liquidazione – Estinzione della società ante novella dell’art. 2945 cc – Efficacia dalla data di entrata in vigore della novella

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 2972-2019 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura speciale un atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1000/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:
Con sentenza non definitiva emessa il 16.9.09 il Tribunale di Massa, accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione – nel giudizio in cui era intervenuta la (OMISSIS) s.r.l. quale socio unico della societa’ attrice, aderendo alla domanda – nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., accerto’ l’illegittimita’ della capitalizzazione trimestrale degli interessi, del calcolo degli interessi ultralegali per il periodo non coperto dalla prescrizione, e delle spese amministrative di chiusura-conto, disponendo con separata ordinanza la nomina di c.t.u. per il calcolo del credito della banca.
Con sentenza definitiva del 15.4.11, il Tribunale condanno’ parte convenuta a pagare all’interventore (OMISSIS) s.r.l., a titolo di indebito oggettivo, la somma di Euro 22.880,51 di cui Euro 20.362,36 per interessi anatocistici, Euro 190,55 per cms, Euro 1019,65 per spese di chiusura e Euro 1307,95 per interessi ultralegali.
La Cassa di Risparmio appello’ la suddetta sentenza, lamentandone l’erroneita’ in relazione alle somme riconosciute a favore dell’attrice per aver statuito che l’ (OMISSIS) s.r.l. era successore a titolo particolare della societa’ attrice; si costitui’ l’interventore, proponendo appello incidentale sulla ritenuta prescrizione, assumendo che: la (OMISSIS) s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 28.4.06 e di aver titolo ad esigere il credito vantato dalla correntista, attrice originaria, per esserne, da un lato, l’unico socio, e dall’altro per aver la societa’ estinta, prima della chiusura dell’ultimo bilancio, ceduto alla stessa (OMISSIS) s.r.l. il relativo credito.
Nel corso del giudizio, (OMISSIS) dava atto di aver incorporato la (OMISSIS) s.p.a.
Con sentenza del 19.6.18, la Corte territoriale accolse l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetto’ le domande della societa’ attrice originaria, alle quali aveva aderito la (OMISSIS) s.r.l., osservando che la (OMISSIS) s.r.l. non aveva diritto a subentrare nel credito vantato dall’attrice originaria, non potendosi riconoscere all’appellata, quale socio, ne’ la qualita’ di successore a titolo universale ex articolo 110 c.p.c., per l’insussistenza dei presupposti, ne’ quella di successore a titolo particolare ex articolo 111 c.p.c. A quest’ultimo riguardo, la Corte d’appello ha rilevato che la cessione del credito, prodotta solo dopo che la Cassa di Risparmio aveva eccepito l’estinzione della societa’ attrice, non aveva data certa, ne’ essa poteva desumersi dal bilancio depositato, atteso che dalla nota integrativa s’evinceva che la societa’ estinta aveva chiuso la liquidazione con nessun credito, ma anzi nella predetta cessione non vi era nessun riferimento al presunto credito oggetto di causa.
L’ (OMISSIS) s.rl. ricorre in cassazione con due motivi,illustrati con memoria.
Resiste la (OMISSIS) con controricorso, illustrato con memoria.
RITENUTO
che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 110 e 111, c.p.c. per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la ricorrente non fosse successore a titolo universale o particolare dell’attrice originaria – di cui era unico socio – in quanto la scelta di proseguire nell’azione diretta a recuperare il credito in questione costituiva espressione della determinazione di non rinunciare a tale credito, manifestata con citazione notificata il 20.10.05, prima della chiusura della procedura di liquidazione e della cancellazione dal registro delle imprese della (OMISSIS) s.r.l. La ricorrente si duole altresi’ del fatto che la scrittura privata del (OMISSIS) relativa alla cessione dei crediti di spettanza della (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) s.r.l.- non era stata considerata munita di data certa che, invece, era desumibile dall’avvenuta menzione della stessa cessione nella nota integrativa al bilancio.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 218 disp. att. c.c. (“le societa’ in liquidazione all’1.1.04 sono liquidate secondo le leggi anteriori”) nonche’ omesso esame di fatto decisivo, in quanto la cancellazione della societa’ era priva di valore costitutivo dato che la fase di liquidazione era stata avviata prima dell’entrata in vigore della riforma dell’articolo 2495 c.c..
Il primo motivo di ricorso e’ infondato. La Corte territoriale ha rettamente escluso che la societa’ ricorrente disponga della legittimazione ad agire quale successore, a titolo universale o particolare, della (OMISSIS) s.r.l.
Invero, premesso che la ricorrente e’ pacificamente socia unica di quest’ultima societa’, cancellata dal registro delle imprese il (OMISSIS) – e dunque in astratto avente diritto alla liquidazione del patrimonio societario e alla quota residua – la Corte d’appello ha ritenuto non dimostrata la successione universale in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’estinzione di una societa’ di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtu’ del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorche’ azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la societa’ vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio (Cass., n. 23269/16); principio poi ribadito successivamente: “in tema di effetti della cancellazione delle societa’ di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarita’ di mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla societa’ a favore della conclusione del procedimento estintivo” (Cass., n. 19302/18).
Al riguardo, non giova alla ricorrente invocare la pronuncia a tenore della quale l’estinzione della societa’ per avvenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese non priva i soci dell’interesse alla decisione in un giudizio di accertamento di un credito sociale coltivato dal liquidatore prima di detta cancellazione, stante la qualificazione di tale iniziativa come attivita’ ulteriore escludente una rinuncia alla pretesa azionata e stante l’interesse dei soci anzidetti a determinare l’entita’ del rapporto giuridico facente capo all’ente estinto (Cass., n. 8582/18), poiche’ tale principio riguarda la diversa fattispecie in cui sia stato il liquidatore a promuovere l’azione di recupero prima della cancellazione della societa’, mentre nel caso concreto il liquidatore non ha neppure inserito il credito nel bilancio di liquidazione, fatto che induce a presumere ragionevolmente la rinuncia al credito.
Parimenti, e’ stata esclusa la successione a titolo particolare della societa’ ricorrente nel patrimonio della (OMISSIS) s.r.l., con argomentazioni non censurabili in questa sede, per mancanza di data certa della scrittura privata (relativa all’asserita cessione del credito vantato nei confronti della banca controricorrente) e, comunque, considerata l’assenza di riferimenti, in tale cessione, al credito controverso.
Il secondo motivo e’ del pari infondato. Al riguardo, va premesso che la norma dell’articolo 213 disp. att. c.c. e’ irrilevante, disciplinando i soli criteri della liquidazione iniziata prima dell'(OMISSIS) e non anche la diversa fattispecie della cancellazione della societa’ dal registro delle imprese che, nel caso concreto, si e’ verificata nel 2006. Va altresi’ osservato che, a tenore di giurisprudenza consolidata, la cancellazione dal registro delle imprese di una societa’ di capitali, avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo articolo 2495 c.c. (come modificato dal Decreto Legislativo n. 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4), determina l’estinzione della societa’ dal 1 gennaio 2004, data in cui e’ entrata in vigore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato gli effetti, comportando, percio’, l’operare dell’effetto estintivo da tale data (Cass., n. 22548/10; n. 31037/17). Ne discende, pertanto, che in ogni caso, e’ applicabile la nuova disciplina normativa sulla cancellazione e il relativo effetto costitutivo.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nella somma di Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione dl 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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