In tema di disconoscimento della scrittura privata

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 aprile 2023| n. 9690.

In tema di disconoscimento della scrittura privata

In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’articolo 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. , in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo la prima difesa costituita dalla memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ., il disconoscimento era stato tardivamente effettuato dal ricorrente con le memorie di replica; tuttavia, parimenti, l’eccezione di tardività del disconoscimento era stata sollevata dalla società controricorrente solo con le memorie conclusionali di replica ex articolo 190 cod. proc. civ.; la Suprema Corte ha pertanto cassato con rinvio la sentenza impugnata demandando al giudice del rinvio l’applicazione dell’enunciato principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15676; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 giugno 2018, n. 15780; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 maggio 1990, n. 4059; Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 maggio 1978, n. 2114).

Sentenza|12 aprile 2023| n. 9690. In tema di disconoscimento della scrittura privata

Data udienza 31 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Prova civile – Disconoscimento della scrittura privata – Disposizione dell’articolo 215, comma 1, n. 2, c.p.c. – Riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa sia essa una udienza o una difesa scritta – Eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata – Difetto – Preclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27972-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3716-2017 depositata il 01/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

In tema di disconoscimento della scrittura privata

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), titolare di un distributore di carburanti, con atto di citazione ritualmente notificato, propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di Euro 6.322,84, oltre interessi legali e spese, a titolo di mancato pagamento del prezzo di acquisto di alcuni beni consegnati dalla (OMISSIS) S.p.A. nell’ambito della campagna promozionale denominata “(OMISSIS)”.
L’opponente eccepi’ l’insussistenza del credito per non aver mai ricevuto i beni mobili e contesto’ la valenza probatoria della copia autentica del Registro Fatture, prodotte nella fase monitoria dalla (OMISSIS) S.p.A.
Si costitui’ la (OMISSIS) S.p.a., producendo ulteriore documentazione a sostegno della propria pretesa e, specificamente, copia dei buoni di consegna riferiti alla merce promozionale; chiese, quindi, il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Roma, rilevata l’apposizione sui documenti di trasporto della merce in oggetto del timbro “Distributore (OMISSIS) di (OMISSIS)”, con relativa sottoscrizione in calce, rigetto’ l’opposizione, ritenendo che la (OMISSIS) avesse fornito la prova del credito. Il Tribunale evidenzio’ che i documenti prodotti dall’attrice non erano stati disconosciuti nei termini di cui agli articoli 214 e 215 c.p.c. ma solo con la memoria conclusiva ex articolo 190 c.p.c..
Propose appello (OMISSIS), deducendo che il disconoscimento della conformita’ delle copie dei documenti di trasporto all’originale era avvenuto tempestivamente con la memoria ex articolo 183, comma VI c.p.c., n. 3 e non con la memoria conclusiva ex articolo 190 c.p.c.;
rilevo’, inoltre, che la tardivita’ del disconoscimento non poteva essere rilevata d’ufficio ma dedotta tempestivamente dalla parte che ha prodotto il documento.
La Corte d’Appello di Roma rigetto’ l’appello.
Per quel che ancora rileva in sede di legittimita’, la Corte distrettuale evidenzio’ che il disconoscimento della conformita’ all’originale dei documenti prodotti dalla (OMISSIS) S.p.A. era avvenuto con la terza memoria ex articolo 183, comma 6, c.p.c., prevista per la prova contraria, mentre doveva essere effettuato con la prima memoria prevista dall’articolo 183, comma VI c.p.c; rilevo’, inoltre, che l’eccezione di tardivita’ del disconoscimento era regolarmente avvenuto con il deposito degli scritti difensivi finali.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo ed ha depositato memorie in prossimita’ dell’adunanza camerale dell’1.6.2022.
La (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.
Il collegio, con ordinanza interlocutoria dell’1.6.2022, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Aldo Ceniccola ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

In tema di disconoscimento della scrittura privata

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 214 c.p.c., 215 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. sotto un duplice profilo: la tardivita’ del disconoscimento e la rilevabilita’ d’ufficio della tardivita’ del disconoscimento. Sotto il primo profilo il ricorrente ribadisce la tempestivita’ del disconoscimento, avvenuto con le memorie ex articolo 183, comma VI, n. 3 c.p.c. e reiterato nel corso dell’udienza riservata all’ammissione dei mezzi istruttori. Il ricorrente richiama la decisione N. 6187 del 2009, con cui questa Corte avrebbe affermato che il disconoscimento deve essere effettuato con atto compiuto alla presenza di entrambe le parti. Nel caso di specie, anche se il disconoscimento era avvenuto con le memorie di cui all’articolo 183, comma VI, n. 3 c.p.c., esso era stato nuovamente effettuato in udienza e sarebbe percio’ tempestivo. In ogni caso, anche qualora il disconoscimento non fosse stato tempestivo, l’eccezione di tardivita’ sarebbe stata tardivamente sollevata dal difensore della (OMISSIS) s.r.l. solo con la memoria conclusionale – che ha lo scopo di illustrare le domande o le eccezioni gia’ proposte – mentre il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire, al piu’ tardi, all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il motivo e’ fondato nei termini di cui in motivazione.
Le questioni, aventi rilievo nomofilattico, in relazione alle quali e’ stata disposta la remissione della causa alla pubblica udienza sono le seguenti:
– se la “prima risposta utile” entro cui va effettuato il disconoscimento debba essere intesa come atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti o se il disconoscimento possa essere effettuato con le memorie istruttorie;
– se la tardivita’ del disconoscimento possa essere rilevata d’ufficio o debba essere tempestivamente sollevata dalla parte che ha prodotto il documento disconosciuto.
L’articolo 215 c.p.c. dispone che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta 1) se la parte, alla quale la scrittura e’ attribuita o contro la quale e’ prodotta, e’ contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 comma 3;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, la norma, nel descrivere i contorni della barriera preclusiva opera un riferimento alternativo alla “prima udienza” ovvero alla “prima risposta” successiva alla produzione, intendendo con cio’ fare riferimento a due ipotesi ben distinte tra loro a seconda che l’appuntamento processualmente rilevante, successivo all’avvenuto disconoscimento, si traduca in una comparizione delle parti innanzi al giudice ovvero in un’appendice scritta di trattazione.
Nella giurisprudenza di questa Corte e’ stato piu’ volte ribadito il principio per cui il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un’udienza o un atto difensivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23174 del 27/10/2006, Rv. 593624; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3474 del 13/02/2008, Rv. 601836; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19680 del 17/07/2008, Rv. 604986; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 25/02/2009, Rv. 606996; Cass. Sez. 61, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014, Rv.631388; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 882 del 16/01/2018, Rv. 646669; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018, Rv. 647808).
Le massime citate non attribuiscono particolare rilievo all’attivita’ svolta in udienza, posto che l’articolo 215 c.p.c. indica chiaramente la prima udienza o la prima risposta, per ter tale dovendosi intendere la prima difesa utile.
Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata puo’ scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensi’ nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta (in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4059 del 11/05/1990, Rv. 467078, secondo cui “Dal combinato disposto degli articoli 214, comma 2, e 215 n. 2 c.p.c. si desume che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui e’ prodotta, se la stessa non la disconosce o se, trattandosi di erede -o di avente causa del suo erede apparente- non dichiari di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento”; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2114 del 05/05/1978, Rv. 391495).
Piu’ di recente, detto orientamento ha trovato conferma nell’ordinanza n. 15676 del 23.7.2020 in cui espressamente si individua quale termine preclusivo per il disconoscimento l’udienza o la difesa scritta, purche’ si tratti della prima occasione successiva alla produzione del documento contro il quale effettuare il disconoscimento.
La giurisprudenza richiamata trova conferma nell’ordinanza n. 15780 del 15/06/2018, che individua come primo momento utile quello in cui la parte esercita una propria difesa; si trattava di un caso in cui, effettuata la produzione del documento nel termine previsto dall’articolo 183, comma VI, n. 2 c.p.c., la controparte aveva omesso di depositare la memoria prevista dal n. 3.
La Corte ha ritenuto che la barriera preclusiva si spostava alla prima udienza successiva, affermando che, una volta effettuata la produzione nel termine di cui all’articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura e’ prodotta, della memoria prevista dall’articolo 183, comma 6, n. 3, e’ tempestivo il disconoscimento operato, ai sensi dell’articolo 215, comma 1, c. p. c., alla prima udienza successiva all’effettuata produzione documentale, non potendo la decadenza di cui all’articolo 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa quale deve essere qualificata l’omesso deposito della memoria sopra indicata.
Essendo ancorata la scadenza del termine per il disconoscimento alla celebrazione della prima udienza ovvero alla formulazione della prima risposta, occorre, perche’ il termine possa dirsi spirato, che una udienza ovvero una difesa, da parte dell’onerato del disconoscimento, abbiano avuto effettivamente luogo: di guisa che la decadenza non puo’ essere fatta dipendere, salvo ad incorrere in evidente violazione tanto della lettera quanto della ratio dell’articolo 215 c.p.c., da una non difesa, in cui si risolve il mancato esercizio della facolta’ di deposito della terza memoria prevista dal medesimo articolo 183, comma VI c.p.c..
Si osserva lucidamente in motivazione che il termine per il disconoscimento della scrittura privata prodotta dall’attore con l’atto di citazione coincide con lo spirare del termine per il deposito della comparsa di risposta, ai sensi dell’articolo 166 c.p.c., solo se il convenuto si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza mentre, se si costituisce alla prima udienza, ha l’onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa” (Cass. 2 luglio 2001, n. 8920).
Potrebbe indurre ad equivoci quanto affermato da Cassazione Civile sez. III, 13/03/2009, n. 6187 e ribadito da Cass. 15113/2019, secondo cui “la prima risposta successiva alla produzione”, deve intendersi integrata da un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l’esigenza dell’immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne e’ destinatario sicche’ non puo’ quindi intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perche’ effettuato in assenza della controparte.
Nella prima decisione richiamata (Cass. 6187-2009), i documenti erano stati depositati insieme a note illustrative e richiamati in ordinanza emessa fuori udienza, sicche’ la Corte ha affermato che il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire all’udienza immediatamente successiva fissata anch’essa nella suindicata ordinanza.
Nella decisione N. 15114-2019, la Corte d’appello ha rilevato che il disconoscimento della conformita’ all’originale della fotocopia dell’avviso di ricevimento della cartella esattoriale non era stato effettuato alla prima udienza di discussione ma solo con le note autorizzate.
In definitiva, le due decisioni hanno ritenuto che il disconoscimento non poteva essere effettuato nelle note difensive perche’ era stato tardivo.
Non si ravvisa, pertanto, un contrasto con il principio che in questa sede si intende ribadire, secondo cui, in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’articolo 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento a qualsiasi atto processualmente rilevante in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta.
Nel caso di specie, la prima difesa era costituita dalla memoria ex articolo 183, comma VI, n. 1 c.p.c. sicche’ il disconoscimento fu tardivamente effettuato con le memorie di replica.
Tuttavia, l’eccezione di tardivita’ del disconoscimento venne tardivamente sollevata dalla (OMISSIS) s.r.l. solo con le memorie conclusionali di replica ex articolo 190 c.p.c..
Questa Corte ha, in piu’ occasioni chiarito che l’eccezione di tardivita’ del disconoscimento e’ rimessa alla disponibilita’ della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad avere interesse a valutare l’utilita’ di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass. 23636-2019; Cass. 10147-2011; Cass. 9994-2003).
L’eccezione di tardivita’ del disconoscimento della scrittura privata, perche’ effettuato oltre la prima udienza successiva a quella di produzione, non e’ rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura. (Sez. 1, Sentenza n. 388 del 27/01/1978, Rv. 389686).
Quanto al momento entro il quale deve essere fatta valere l’eccezione di tardivita’ del disconoscimento della scrittura privata, va certamente escluso che l’eccezione possa essere sollevata con la comparsa conclusionale, avente l’esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni gia’, ritualmente, proposte. (Sez. 3, Sentenza n. 5666 del 10/06/1994, Rv. 487013 – 01 ha affermato che, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, l’eccezione di tardivita’ deve essere proposta nella medesima sede).
Il ricorso va, pertanto accolto; l’impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che si atterra’ ai seguenti principi di diritto:
” In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’articolo 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”.
“L’eccezione di tardivita’ del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l’impossibilita’ di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l’esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni gia’, ritualmente, proposte”.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.
Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

 

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