In tema di dichiarazione di fallimento quando la società è in liquidazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 dicembre 2020| n. 28193.

In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.

Ordinanza|10 dicembre 2020| n. 28193

Data udienza 24 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Società in liquidazione – Attendibile realizzazione dell’attivo – Rilevanza – Necessità che il patrimonio esprima un valore utile a soddisfare i debiti liquidabile in tempi compatibili con il fine

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18504/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore fallimentare Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2934/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:
con sentenza in data (OMISSIS) il Tribunale di Pavia dichiarava il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
la corte d’appello di Milano, con sentenza in data 27-6-2017, ha respinto il reclamo L. Fall., ex articolo 18;
ha premesso che ai fini dello stato di insolvenza, trattandosi di societa’ in liquidazione, dovevasi attribuire rilevanza all’elemento differenziale corrente tra le attivita’ e le passivita’, e che tuttavia l’insolvenza non era esclusa dal dato puro e semplice della superiorita’ dell’attivo sul passivo, dovendosi considerare anche la composizione dell’uno e dell’altro onde potersi da cio’ desumere non solo la sufficienza in astratto degli elementi dell’attivo a consentire il soddisfacimento dei diritti dei creditori ma anche il prevedibile contenimento del periodo di tempo destinato alla liquidazione, in limiti idonei a rendere concretamente apprezzabile il soddisfacimento stesso;
in tale prospettiva la corte d’appello ha osservato:
– che la (OMISSIS) era stata messa in liquidazione in seguito a deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria dei soci il 13-1-2017, dopo la proposizione dell’istanza di fallimento nei suoi confronti da parte della s.r.l. (OMISSIS);
– che le risultanze dei bilanci avevano evidenziato rimanenze di valore costituite da beni immobili, dei quali tuttavia non era stata realizzata l’alienazione nel corso di tre anni nonostante la presenza di debiti di consistente entita’ (in tutti gli esercizi superiori a 8.000.000,00 Euro);
– che cio’ induceva a concludere che la mancata alienazione era stata frutto di una scelta, per essersi quanto meno presentata non agevole l’alienazione dei beni;
– che dunque la societa’ si era infine dimostrata non in grado di adempiere le sue obbligazioni e neppure in grado di liquidare gli elementi attivi in tempi certi, onde realizzare con il ricavato l’eguale e integrale soddisfacimento dei diritti dei creditori;
per la cassazione della sentenza la societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso sorretto da due motivi;
la curatela ha replicato con controricorso;
il creditore istante non ha svolto difese;
la ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
I. – col primo motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatti decisivi e la conseguente violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 6, per avere la corte territoriale ritenuto esistente la legittimazione del creditore istante (OMISSIS) s.r.l. nonostante il credito fosse contestato giudizialmente, e senza effettuare il necessario vaglio della ripetuta contestazione;
II. – il motivo e’ manifestamente infondato;
in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento la L. Fall., articolo 6, laddove stabilisce che il fallimento e’ dichiarato, tra l’altro, su istanza di uno o piu’ creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, ne’ l’esecutivita’ del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (v. Cass. Sez. U. n. 1521-13 cui adde, ex aliis, Cass. n. 30827-18);
nel caso concreto la corte territoriale non ha mancato di svolgere la delibazione all’uopo richiesta, avendo sottolineato che l’istante aveva gia’ ottenuto il titolo esecutivo giudiziale costituito dalla sentenza di condanna al pagamento di 660.000,00 Euro; in tal modo la delibazione e’ stata fatta per relationem alla sentenza di condanna, avverso la quale, del resto, non risulta che la ricorrente abbia mosso specifici rilievi in sede di reclamo, essendosi limitata a protestare di aver semplicemente interposto appello;
III. – col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 5, per avere la corte d’appello mancato di conformare la decisione al consolidato principio per cui, ove la societa’ sia in liquidazione, l’accertamento deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori; e cio’ in quanto l’impresa in liquidazione non si propone di restare sul mercato, ma possiede l’unico obiettivo di provvedere al soddisfacimento dei creditori mediante la realizzazione delle proprie attivita’, cosi’ da rendere irrilevante la circostanza che essa disponga di liquidita’ necessaria a soddisfare le obbligazioni contratte;
IV. – il motivo e’ fondato nel senso che segue;
la liquidazione della societa’ ha l’obiettivo di estinguere le passivita’ dell’ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, cosi’ da ripartire poi, tra i soci, l’eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che durante la liquidazione la societa’ continua a esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo;
questa Corte ha da tempo chiarito che quando la societa’ e’ in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. Fall., articolo 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e cio’ proprio perche’ – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attivita’, e alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non e’ piu’ richiesto che essa disponga, come invece la societa’ in piena attivita’, di credito e di risorse, e quindi di liquidita’, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (tra le tante, Cass. n. 13644-13, Cass. n. 25167-16, Cass. n. 19414-17);
V. – a fronte di tali principi il rilievo della corte d’appello, per cui, ai fini specifici, oltre all’entita’ dell’attivo e del passivo sarebbe necessario tener conto anche della composizione dell’uno e dell’altro, puo’ esser condiviso solo in parte: il rilievo puo’ esser condiviso ove diretto a sostenere che l’attivo – piu’ che il passivo, per il quale esso (rilievo) a niente serve – deve essere valutato secondo concretezza, al di la’ cioe’ dei valori astratti delle rimanenze risultanti nelle scritture contabili dell’imprenditore;
cio’ tuttavia non vuol dire affatto che sia legittimo richiedere, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, anche qualcosa di ulteriore e diverso dalla connotazione patrimoniale; e in questo si annida l’errore della corte territoriale: essa ha falsamente applicato la L. Fall., articolo 5, praticamente operando in modo sincretico tra gli orientamenti giurisprudenziali rispettivamente attinenti alla societa’ operativa e alla societa’ in liquidazione; orientamenti che invece debbono essere mantenuti ben distinti giustappunto in considerazione del diverso scopo che caratterizza la societa’ nelle diverse fasi;
VI. – il problema ulteriore che pone la curatela, e che in qualche modo risulta considerato anche dall’impugnata sentenza, e’ quello dei tempi della liquidazione;
certamente il fattore temporale assume rilevanza, ma non nel senso che traspare dalla sentenza;
ove la societa’ sia in liquidazione, la non immediata liquidabilita’ dei beni che compongono l’attivo rende comunque indebita la mescolanza dei criteri, nel senso che non consente di richiedere (onde evitare il fallimento) che, nella difficolta’ della liquidazione, la societa’ sia in grado di adempiere con regolarita’ le proprie obbligazioni mediante altra liquidita’;
semmai la difficolta’ di pronta liquidazione puo’ esser sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di liquidazione dei beni che compongono l’attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili dell’imprenditore; e in tal caso il giudice del merito deve valutare il profilo patrimoniale mettendo in comparazione l’effettivo valore dei beni costituenti l’attivo (e dunque quel valore sul quale necessariamente incide l’andamento del mercato di riferimento) con l’ammontare dei debiti;
in altre parole, ove la societa’ sia in liquidazione non e’ richiesto che essa disponga di liquidita’ (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell’attivo; quel che e’ richiesto e’ che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, cosi’ da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione;
VII. – l’impugnata sentenza va cassata in relazione al secondo motivo;
segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Milano la quale, in diversa composizione, rinnovera’ l’esame attenendosi al principio appena esposto;
la medesima corte provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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