In tema di determinazione dell’assegno di divorzio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 13224.

In tema di determinazione dell’assegno di divorzio

In tema di determinazione dell’assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex-coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l’assegno ha l’onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio.

Ordinanza|| n. 13224. In tema di determinazione dell’assegno di divorzio

Data udienza 2 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione e divorzio – Spettanza – Legge 898/1970 – Assegno divorzile – Declinazione compensativa e perequativa – Disparità reddituale-patrimoniale tra gli ex-coniugi – Contributo della ex alla formazione del patrimonio dell’ex-marito – Ex moglie dedicatasi all’accudimento e all’educazione di tre figli – Scelta condivisa con l’ex-coniuge – Ragione impeditiva dello svolgimento di attività lavorative

 

 

 

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