Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 6 giugno 2019, n. 15359.
La massima estrapolata:
In tema di definizione agevolata per violazioni alle norme tributarie, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 il pagamento del terzo della sanzione deve avvenire perentoriamente entro sessanta giorni, sicché ove il contribuente provveda alla definizione mediante bonifico bancario effettuato l’ultimo giorno utile, con conseguente accredito della somma solo in data successiva, l’adempimento deve considerarsi tardivo, essendo necessario che il creditore entri effettivamente nella materiale disponibilità del denaro entro il suddetto termine, che assolve alla funzione di evitare l’instaurazione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che il contribuente avesse inviato, a mezzo fax, copia della disposizione di bonifico, ritenendola attività non esaustiva dell’obbligo di pagamento).
Ordinanza 6 giugno 2019, n. 15359
Data udienza 16 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12194/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Srl;
– intimato –
e nei confronti di
Equitalia Servizi di (OMISSIS) Spa;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1314/04/16, depositata il 16 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.
RILEVATO
Che:
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a (OMISSIS) Srl in data 22 novembre 2012 atto di contestazione di sanzioni per l’importo di Euro 15.000,00 per la violazione del TULD, articolo 303, comma 3.
La contribuente in data 21 gennaio 2013 disponeva a mezzo bonifico bancario il pagamento della somma di Euro 5.000,00, pari ad un terzo della sanzione, che veniva accreditata il successivo 23 gennaio, oltre il termine di 60 giorni previsto per la definizione agevolata, sicche’ l’Ufficio iscriveva a ruolo l’importo residuo e notificava la relativa cartella, contro la quale (OMISSIS) Srl proponeva ricorso eccependo l’avvenuta definizione agevolata Decreto Legislativo n. 472 del 1997, ex articolo 16, comma 3.
L’impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione con un motivo. La contribuente ed Equitalia Servizi di (OMISSIS) Spa sono rimaste intimate.
CONSIDERATO
Che:
1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, comma 3, in combinato disposto con l’articolo 1182 c.c., comma 3, e articolo 1183 c.c., nonche’ del TULD, articolo 77, per aver la CTR ritenuto sufficiente, per la definizione agevolata, l’invio del bonifico.
1.1. Il motivo e’ fondato.
Il Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, comma 3, prevede che, in caso di irrogazione di sanzione, il contribuente puo’ “definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata”, che deve essere effettuato “entro il termine previsto per la proposizione del ricorso”, ossia 60 giorni, indicazione che rende evidente sia il carattere perentorio del termine in questione (poiche’ assolve alla funzione di evitare l’instaurazione del giudizio), sia la necessita’ che il pagamento sia effettivo.
Nella vicenda in esame e’ incontroverso, dandone atto la stessa CTR, che il pagamento e’ stato effettuato l’ultimo giorno utile (il 21 gennaio 2013) a mezzo di bonifico bancario, ma che il relativo importo e’ stato accreditato solo il successivo giorno 23 gennaio, sicche’ l’adempimento e’ stato tardivo.
E’ invece irrilevante che la contribuente avesse provveduto, il 21 stesso, ad inviare a mezzo fax copia della disposizione trattandosi di attivita’ che, pur intesa a dimostrare l’intento di accedere alla definizione agevolata, non e’ esaustiva dell’obbligo di pagamento.
Occorre ricordare, sul punto, che secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, in caso di bonifico bancario e’ necessario che il creditore entri nella materiale disponibilita’ del denaro (Cass. n. 149 del 10/01/2003; Cass. n. 18877 del 10/07/2008).
E, del resto, la disposizione bancaria e’ compiuta salvo buon fine ed e’ atto che puo’ essere posto nel nulla se la revoca intervenga prima della sua esecuzione.
2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato l’originario ricorso della contribuente.
Va disposta la compensazione delle spese dell’intero giudizio tenuto conto della condotta – processuale e preprocessuale – del contribuente e dell’esito dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
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