In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4358.

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera, sussiste la responsabilità del committente, che sia anche comodatario dell’area sulla quale si svolge la prestazione, ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno, l’ambiente ed i luoghi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il nesso eziologico non potesse ritenersi interrotto dal comportamento del prestatore d’opera, posto che il committente-comodatario non poteva non percepire, sia in ragione della qualità non professionale dell’incaricato che per l’assenza di misure di sicurezza, la situazione di pericolo insita nello svolgimento dell’incarico conferito, avente ad oggetto il montaggio di un tendone di otto metri di altezza).

Ordinanza|10 febbraio 2022| n. 4358. In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – RESPONSABILITA’ DEI PADRONI E COMMITTENTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13570/2019 proposto da:
(OMISSIS) Srl, in liquidazione (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS), (OMISSIS) Spa;
– intimati –
nonche’
(OMISSIS);
e
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), e all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) Srl, in liquidazione (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) Spa;
– intimati –
avverso la sentenza n. 97/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/10/2021 dal Cons. Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/1/2019 la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento del gravame interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Bergamo n. 1026/2016, ha parzialmente accolto la domanda dal medesimo nei confronti dell’ (OMISSIS) ed altri originariamente proposta di risarcimento dei danni – patrimoniali e non – lamentati in conseguenza di sinistro avvenuto in data (OMISSIS) allorquando, “presso il (OMISSIS), in occasione della manifestazione “(OMISSIS)”… era caduto a terra mentre insieme a (OMISSIS) stava montando una grande tenda, denominata “(OMISSIS)”, gia’ utilizzata in Pakistan come campo-base in occasione dell’anniversario della prima ascesa degli italiani sul (OMISSIS)””, riportando “gravissime lesioni”, e in particolare “cecita’ in occhio sinistro; deficit visivo in occhio destro con emianopsia temporale; cefalea e vertigini; facile irritabilita’ e disturbi del sonno; disfonia e disfagia; dolore e limitazione funzionale del collo; artralgia e grave ipomiotrofia della spalla destra con limitazione dei movimenti; dolore e rigidita’ del polso destro e sinistro”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) propone ora ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Con separato, successivo atto il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi l’ (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), la societa’ (OMISSIS) s.p.a., l’Associazione (OMISSIS).
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 1655 c.c., articolo 2222 c.c., Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di “fatti decisivi per il giudizio”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito non abbia “considerato che la prestazione dello stesso (OMISSIS)… fosse stata volontaria, occasionale, a titolo gratuito e pertanto priva di qualsiasi connotato contrattuale sottostante”, come emerge dall’erroneamente valutato compendio probatorio, sicche’ “non puo’ assolutamente essere considerata una committente, ne’ nell’ambito di un appalto, ne’ tanto meno sotto il profilo del contratto di prestazione d’opera ex articolo 2222 c.c., posto che, oltre all’assenza dei requisiti fondamentali del compenso e dell’accordo tra le parti, vi e’ anche la palese insussistenza degli altri due presupposti previsti dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 (vigente ratione temporis)”.
Lamenta essere nella specie semmai configurabile la responsabilita’ ex articolo 2053 c.c. della chiamata in causa societa’ (OMISSIS) s.p.a., proprietaria della tenda, che nella specie non ha dato la prova liberatoria del caso fortuito.
Il motivo e’ infondato.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, nel definire la nozione del contratto d’opera l’articolo 2222 c.c., espressamente contempla l’obbligazione del corrispettivo a carico del committente, confermando in tal modo che il rapporto di lavoro autonomo, non diversamente da quello di lavoro subordinato, rientra nella categoria dei negozi di scambio, a prestazioni corrispettive.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

Nel sistema della legge la prestazione dell’opera o del servizio in via autonoma deve normalmente ritenersi a titolo oneroso, con la conseguenza che la mancata preventiva determinazione del compenso non importa che questo non sia dovuto, dovendo, sia pure in via presuntiva ammettersene l’esistenza, salvo la possibilita’ della prova contraria.
Le parti, nello svolgimento della libera autonomia dispositiva, ben possono peraltro stabilire che la prestazione dell’opera avvenga senza corrispettivo, ma il rapporto cosi’ concluso a titolo gratuito esorbita dalla figura tipica del contratto di opera (v. Cass., 15/2/1963, n. 331), potendo se del caso integrare la prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea (v. Cass., 6/5/2010, n. 10974; Cass., 21/5/2008, n. 12964. Cfr. anche Cass., 18/4/2013, n. 9468).
In considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita deve pertanto ritenersi che, in difetto di una chiara e precisa dimostrazione della concorde determinazione consensuale delle parti volta ad escludere l’obbligazione corrispettiva del compenso, l’eventuale contestazione al riguardo vada risolta in favore del prestatore di opera, secondo i principi della utile versione o dell’indebito arricchimento del committente, attesa la irripetibilita’ del lavoro eseguito (v. Cass., 15/2/1963, n. 331).
Nel contratto di prestazione d’opera autonoma la pattuizione del prezzo – la quale non costituisce elemento prescritto a pena di nullita’- puo’ dunque anche mancare, a norma dell’articolo 2225 c.c., il corrispettivo va in tal caso determinato secondo le tariffe professionali o gli usi o direttamente dal giudice (v. Cass., 21/8/1985, n. 4452. Cfr. altresi’ Cass., 11/7/2018, n. 18286, ove si e’ precisato l’articolo 2225 c.c. puo’ trovare applicazione anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova), sicche’ indipendentemente dalla specifica richiesta del prestatore d’opera, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum ed in difetto di tariffe professionali e di usi il giudice non puo’ rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l’omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensi’ ex articoli 1709 e 2225 c.c., deve determinarlo, con criterio equitativo ispirato alla proporzionalita’ del corrispettivo con la natura, quantita’ e qualita’ delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente (v. Cass., 18/9/1995, n. 9829; Cass., 27/1/1984, n. 650. Cfr. altresi’ Cass., 8/6/2007, n. 13440, ove si e’ precisato che se non sia stato convenuto dalle parti il corrispettivo deve essere stabilito dal giudice in relazione alla natura, quantita’ e qualita’ delle prestazioni eseguite, nonche’ al tempo e ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice parametro del risultato per il committente e del lavoro per il prestatore d’opera).
Orbene, di tali principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

In particolare la’ dove, nel riqualificare lo stipulato contratto de quo come “contratto di prestazione d’opera” (argomentando dal rilievo che “in sede di interrogatorio formale… (OMISSIS) riconosceva di essere stato contattato telefonicamente dal legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l., che gli aveva chiesto se era disponibile a montare la tenda denominata “(OMISSIS)” e, nell’occasione di aver dato risposta affermativa”, al riguardo sottolineando che la “validita’ del contratto, perfezionatosi mediante l’accettazione dell’incarico, non puo’ dirsi inficiata dalla forma orale in quanto per il contratto d’opera la legge non prescrive alcuno specifico onere di forma sicche’ nessun rilievo assume il fatto… che solo successivamente all’infortunio il legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. avesse consegnato alla moglie dell’appellante un contratto scritto di conferimento di incarico, in quanto l’accordo tra le parti… si era gia’ perfezionato per effetto dell’accettazione dell’incarico manifestata via telefono da quest’ultimo”), in luogo del contratto di appalto viceversa ravvisato dal giudice di prime cure, in quanto “l’attivita’ svolta dall’appaltatore deve necessariamente essere organizzata in forma imprenditoriale, cosa che nella specie non puo’ certo essere affermata per il (OMISSIS), dipendente di una struttura pubblica, privo di partita Iva e privo di mezzi necessari ossia di attrezzature idonee a consentirgli l’esecuzione della prestazione” mentre nella specie “per il montaggio della tenda (OMISSIS) e (OMISSIS) utilizzarono un trabatello e… non disposero di altre attrezzature”.
Nella parte in cui ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie dei “caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato” (“costituiti dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi del datore di lavoro, con conseguente limitazione di autonomia”, e che “vanno rigorosamente provati da chi lo fa valere, non sussistendo presunzione di subordinazione (Cass. n. 1799/2010”), ponendo in rilevo che “per effettuare il montaggio della tenda non gli erano state impartite istruzioni in quanto gia’ in Pakistan e poi alla Fiera di (OMISSIS) sia lui che il (OMISSIS) avevano eseguito la medesima prestazione”.
Con il 2 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 2043, 2051, 2053 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

Si duole che la corte di merito, “muovendo da errati presupposti fattuali, prospettati in modo palesemente diverso rispetto a quelli realmente sussistenti ed emersi nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai valutato, nemmeno lontanamente, l’ipotesi della sussistenza di un rapporto extracontrattuale tra le parti… e dunque la necessaria prova del nesso di causalita’ tra il danno patito ed il contegno attribuito alla parte ritenuta responsabile”, laddove il “giudice di primo grado aveva… affermato correttamente… nell’ambito di rapporto extracontrattuale che tra la caduta del (OMISSIS) ed il comportamento delle societa’ convenute (tra cui l’odierna ricorrente) non vi era alcun nesso di causalita’ posto che lo stesso attore non aveva assolutamente dimostrato che tali medesime societa’ gli avessero mai richiesto di arrampicarsi sulla tenda per “raddrizzare il telone” nella parte alta e rilevato altresi’ che la caduta e pertanto tutti i danni fisici patiti erano dipesi e derivati direttamente proprio da detta arrampicata”.
Lamenta che “tale ultima statuizione in punto di fatto (ovverossia che alcuno dei soggetti coinvolti avesse mai richiesto al (OMISSIS) di arrampicarsi sulla tenda) non e’ stata mai contestata da alcuna parte nel giudizio di appello e pertanto la medesima circostanza e’ coperta dal giudicato e non piu’ soggetta a contestazioni di sorta”.
Il motivo e’ inammissibile.
Atteso che la corte di merito ha riformato la sentenza del giudice di prime cure (anche) nella parte in cui risulta ravvisata nella specie la sussistenza di una responsabilita’ extracontrattuale dopo aver qualificato il rapporto intercorso tra la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e il (OMISSIS) come contrattuale (erroneamente qualificandolo, come sopra esposto analizzando il 1 motivo di ricorso, come “una sorta di appaltatore”); e sottolineato per altro verso che l’accertamento della sussistenza del nesso di causalita’ risponde ad accertamento di fatto spettante al giudice del merito (cfr. Cass., 10/4/2019, n. 9985; Cass., 25/2/2014, n. 4439), va osservato che al di la’ della formale intestazione del motivo l’odierna ricorrente prospetta in realta’ una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimita’, nonche’ una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimita’ riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.
Per altro verso, prospetta la formazione di un giudicato interno formulando la mossa censura in violazione del requisito a pena d’inammissibilita’ richiesto all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, invero applicantesi pure allorquando questa Corte diviene giudice anche del fatto – processuale – relativamente all’ipotesi dell’error in procedendo ex articolo 112 c.p.c., cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), preliminare ad ogni altra questione prospettandosi invero pur sempre l’ammissibilita’ del motivo in relazione ai termini in cui e’ stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicche’ esclusivamente nell’ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione puo’ e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664; nonche’, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855; Cass., 5/5/2021, n. 17717).
Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

Si duole che la corte di merito abbia con “laconicissima affermazione… non del tutto chiara” escluso la responsabilita’ (anche) dell’Ente Fiera, giacche’ “il fatto che l’area dove si e’ verificato il sinistro fosse nella detenzione dell’appaltatore (OMISSIS) – di per se’ – non e’… certamente sufficiente ad escludere le responsabilita’ dell’Ente Fiera “committente” posto che l’appalto (specie se conferito a ditta “irregolare” e senza contratto scritto), come noto, puo’ solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita al committente datore di lavoro, ma non escluderla interamente”, in quanto altrimenti “si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilita’ della posizione di garanzia”.
Lamenta non essersi considerato che “il fatto che (OMISSIS) detenesse gli spazi sui quali questa avrebbe dovuto realizzare (OMISSIS), di per se’, non fa… venir meno le responsabilita’ dell’Ente Fiera che (quale soggetto committente/organizzatore della manifestazione “(OMISSIS)” in programma dal (OMISSIS), in realta’ avrebbe… dovuto attivarsi e vigilare perche’ i lavori si svolgessero nel rispetto dei sistemi di sicurezza dettati dalla normativa antinfortunistica”.
Con il 3 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 1803 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di “fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra l’Ente Fiera e il (OMISSIS) come di comodato, attesa la gratuita’ di quest’ultimo laddove nella specie il (OMISSIS) era tenuto “non… solo e soltanto al pagamento di una somma simbolica a titolo di rimborso spese ovvero ad occuparsi dell’area bensi’ all’espletamento di una vera e propria controprestazione” consistente nel “provvedere alle operazioni di “montaggio gestione e smontaggio della tenda (cfr. la comparsa 23.02.2010 dell’Ente Fiera sub pag. 2)”.
Con il 4 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 1803 c.c. e segg., Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 3 e 6, Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 3, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole non essersi considerato che quand’anche l’ (OMISSIS) “avesse comodato gratuitamente a terzi l’area sulla quale doveva essere montata la tenda” sarebbe stata comunque tenuta “a vigilare perche’ le operazioni di allestimento dello stand assegnato a (OMISSIS) si svolgessero in ossequio e nel rispetto delle norme imperative di legge dettate in tema di sicurezza sul lavoro”.
Con il 5 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia completamente omesso di considerare la questione della responsabilita’ del (OMISSIS) all’esito della censura mossa alla sentenza del giudice di prime cure che del pari aveva trascurato di prendere in considerazione la propria responsabilita’ in seguito alla “committenza dei lavori per la realizzazione della struttura (OMISSIS)” alla societa’ (OMISSIS).
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono in parte inammissibili e in parte infondati.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), in ragione della relativa disponibilita’ ed effettiva possibilita’ di controllo (cfr. Cass., 7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948), cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr., da ultimo, con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 19/5/2021, n. 13595; Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n. 22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005).
Custodi sono i proprietari, il possessore, il concessionario, il detentore, quest’ultimo in particolare ritraendo il proprio potere sulla cosa esclusivamente da un titolo, come in particolare i conduttori di immobile in locazione (cfr. Cass., 14 5/5/2020, n. 8466; Cass., 18/09/2014, n. 19657; Cass., 27/7/2011, n. 16422) e l’appaltatore (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 14/5/2018, n. 11671; Cass., 22/1/2015, n. 1146; Cass., 25/6/2013, n. 15882; Cass., 23/7/2012, n. 12811; Cass., 18/7/2011, n. 15734; Cass., 9/7/2009, n. 16126; Cass., 16/10/2008, n. 25251; Cass., 16/5/2008, n. 12425; Cass., 6/10/2005, n. 19474. Cfr. altresi’ Cass., 30/5/1996, n. 5007).
Detentore e’ anche il comodatario – anche precarista – (v. Cass., 18/10/1986, n. 6146; Cass., 8/9/1978, n. 4053), che ex articolo 1804 c.c. e’ tenuto a conservare e custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (v. Cass., 23/5/2014, n. 11532; Cass., 29/10/2014, n. 296), e risponde autonomamente anche ex articolo 2051 c.c. (v. gia’ Cass., 2/4/1963, n. 819).
L’indagine al riguardo costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito (v. Cass., 19/5/2021, n. 13595; Cass., 10/2/2003, n. 1948).
Orbene, di tali principi la corte di merito in esplicazione dei propri poteri ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione, pervenendo a ravvisare l’esclusiva responsabilita’ dell’odierna ricorrente in via principale relativamente al montaggio del tendone de quo nell’area espositiva della Fiera in argomento concessale in godimento (“Nel caso di specie, reputa la Corte che la scelta operata dalla committente di affidare l’incarico di montare una tenda dell’altezza di piu’ di otto metri ad un soggetto non professionista, privo di partita Iva e di qualsiasi organizzazione d’impresa e quindi dei titoli idonei prescritti dalla legge, facendo affidamento unicamente sulle sue doti di alpinista, non possa essere considerata una buona scelta, posto che la societa’ committente non poteva non percepire agevolmente ed immediatamente la situazione di pericolo insita nell’espletamento dell’incarico conferito… e, segnatamente di quella situazione di pericolo, puntualmente concretizzatasi, di caduta dall’alto, senza provvedere ad assicurare le piu’ elementari norme di sicurezza (imbracature, caschi, ponteggi o cestelli). Ne’ puo’ assumere rilevanza, al fine di escludere la responsabilita’ del committente, il fatto che il (OMISSIS) avesse in altre occasioni gia’ eseguito quella stessa prestazione perche’ diversa e’ la situazione di chi, per passione personale per la montagna, effettui il montaggio di una tenda ad alta quota, in condizioni di estrema difficolta’, da chi effettui la stessa opera su incarico di terzi, all’interno di un polo fieristico perche’ in tale caso egli deve essere posto in condizioni di svolgere l’attivita’ lavorativa in sicurezza.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

E ancora, la responsabilita’ del committente non puo’ essere esclusa da quello che il primo giudice qualificava come “rischio elettivo” in quanto gli strumenti messi a disposizione non consentivano di eseguire l’opera in condizioni di sicurezza rendendo necessario e prevedibile che i due alpinisti avrebbero dovuto, per montare la tenda di otto metri, arrampicarsi sui tubulari, non disponendo di altri strumenti e/o di atre attrezzature. Dal che discende che l’essersi arrampicati sui tubulari per montare la tenda non si puo’ dire aver costituito una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa, esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attivita’ lavorativa (c.d. rischio elettivo), perche’ cosi’ facendo essi altro non hanno fatto che eseguire l’incarico conferito. Il committente, pertanto, deve essere considerato l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso. Il committente, pertanto, deve essere considerato l’unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso, con esclusione di un concorso colposo dell’appellante” ed odierno ricorrente in via incidentale (OMISSIS), e “la responsabilita’ dell’infortunio occorso va attribuita alla sola committente (OMISSIS) s.r.l. in quanto detentrice dell’area sulla quale la tenda doveva essere montata, area che le era stata consegnata dall’Ente Fiera – proprio a quel precipuo fine scopo in forza di un contratto di comodato”).
Ne’ risulta essere stato d’altro canto dedotto, e nel giudizio di merito accertato, che l’Ente Fiera sia stato anch’esso committente di siffatto incarico, ovvero abbia nella specie mantenuto un potere di ingerenza e controllo al riguardo deponente per la configurabilita’ di una possibile concustodia sull’area attribuita in detenzione alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., con corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza richiedenti l’adozione, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto, di tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
Emerge a tale stregua evidente come anche l’odierno ricorrente in via incidentale, al di la’ della formale intestazione dei motivi, prospetti in realta’ una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimita’, nonche’ una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimita’ riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.
Ancora, che denunzi per altro verso (anche) di vizi di motivazione al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omissione o la “laconicita’” (v. in particolare pagg. 25 e 38 del ricorso) della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 91, 92 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che sono state erroneamente poste a suo carico le spese dei terzi chiamati, anziche’ dei chiamanti.
Lamenta non essersi considerato che la societa’ (OMISSIS) e il (OMISSIS) sono stati chiamati dai convenuti (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) “con domanda… giudicata del tutto infondata”, mentre (OMISSIS) e’ risultata soccombente.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

Nell’impugnata sentenza risulta del tutto apoditticamente affermato che l’odierno ricorrente in via incidentale “va condannato a pagare le spese di lite del grado” nei confronti (oltre che dell’Ente Fiera) anche “di (OMISSIS)… e (OMISSIS) s.p.a.”, laddove risulta ex artis che questi ultimi sono stati chiamati in giudizio in manleva dai convenuti (OMISSIS) e societa’ (OMISSIS) s.r.l., e la domanda di quest’ultima nei confronti del (OMISSIS) e’ stata infine respinta.
A tale stregua, atteso altresi’ che l’odierno ricorrente in via incidentale ha notificato l’atto di appello anche ai terzi chiamati (OMISSIS) e societa’ (OMISSIS) s.p.a. ai soli fini dell’integrita’ del contraddittorio, siffatta condanna si appalesa violativa del principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c..
Orbene, all’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale; alla fondatezza nei suesposti termini del 1 motivo del ricorso incidentale consegue, rigettati gli altri motivi, l’accoglimento in relazione del ricorso incidentale, con rinvio – anche per le spese del giudizio di cassazione limitatamente all’Associazione (OMISSIS) – alla Corte d’Appello di Brescia, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame.
Stante le ragioni della decisione, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra gli odierni ricorrenti, principale e incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a carico dell’odierno ricorrente in via incidentale e in favore del controricorrente (OMISSIS) nonche’ della controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a., seguono la soccombenza.
Non e’ viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e i motivi dal 2 al 5 del ricorso incidentale. Accoglie il 1 motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione limitatamente all’Associazione (OMISSIS), alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale. Condanna il ricorrente in via incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari di giudizio, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente (OMISSIS). Condanna il ricorrente in via incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari di giudizio, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a..
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *