Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 febbraio 2023| n. 5474.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall’art. 138 cod. ass. (prevista dall’art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall’art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette “tabelle milanesi”.
Sentenza|22 febbraio 2023| n. 5474. In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea
Data udienza 25 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Scoperta di una garza – Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso r.g. n. 29478-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) tutti e tre nella qualita’ di eredi del fu genitore (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d’appello di Potenza, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la (OMISSIS) di (OMISSIS), al risarcimento, in favore del (OMISSIS), dei danni da quest’ultimo subiti a seguito dell’intervento chirurgico di osteosintesi del femore della relativa gamba sinistra eseguito, in data (OMISSIS), dai medici ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) della struttura ospedaliera gestita dalla (OMISSIS) di (OMISSIS), essendo risultato che i chirurghi dimenticarono, nel corpo dell’attore, al termine dell’operazione, una garza di circa 20 centimetri, provocando ai suoi danni il ricorso di postumi degenerativi gravemente invalidanti.
2. Con la medesima decisione, la corte d’appello ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. a tenere indenne la (OMISSIS) di (OMISSIS) dalle conseguenze della condanna, nei limiti precisati in sentenza.
3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto, in dissenso rispetto a quanto statuito dal primo giudice, che la pretesa risarcitoria avanzata dal (OMISSIS) non fosse venuta meno in ragione del decorso della prescrizione riconosciuta dal tribunale, atteso che il dies a quo del termine di prescrizione andava identificato, nella specie, nel momento in cui il (OMISSIS) venne distintamente a conoscenza della riconducibilita’ causale dell’infezione contratta alla permanenza della garza dimenticata dai chirurghi nel proprio corpo: momento che, collocato nel corso dell’anno 1994 (successivo a quello individuato dal giudice di primo grado), risultava ampiamente ricompreso nel decennio anteriore alla proposizione, nel dicembre del 2001, della domanda risarcitoria proposta dall’attore sul presupposto della responsabilita’ contrattuale dei convenuti.
4. Sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha dunque quantificato e liquidato il danno risarcibile in favore dell’attore, sulla base dei criteri stabiliti dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano
5. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione.
6. La (OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso, concludendo per l’accoglimento del ricorso principale con la conseguente cassazione della sentenza impugnata
7. (OMISSIS) ha depositato controricorso.
8. La Gestione liquidatoria della (OMISSIS) di (OMISSIS) non ha svolto difese in questa sede.
9. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, disattesi i restanti.
10. I ricorrenti e (OMISSIS) hanno depositato memoria.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si da’ preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, articolo 16, comma 1, (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti ne’ il Procuratore Generale fatto tempestiva richiesta di trattazione orale.
2. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come gia’ nel giugno del 1991 era stata prospettata all’attore la presenza di un corpo estraneo nella regione interessata dall’intervento chirurgico eseguito dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS), con la conseguente piena percepibilita’, da parte del (OMISSIS), con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il danno dallo stesso sofferto fosse causalmente riconducibile al ridetto intervento chirurgico, si’ che la domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio ben avrebbe potuto essere avanzata a partire da quel momento (giugno 1991), mentre l’introduzione di detta domanda solo nel dicembre del 2001 avrebbe imposto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del diritto vantato dal (OMISSIS).
3. Il motivo e’ infondato.
4. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia distintamente preso in considerazione (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata) il fatto consistito nella prospettazione all’attore, gia’ nel 1991, della presenza, nella regione interessata dall’intervento chirurgico oggetto di causa, di un âEuroËœcorpo estraneo’, ritenendo tuttavia che tale fatto non fosse giunto ad assumere alcuna valenza decisiva ai fini della prospettabile riconducibilita’ della presenza di vaie corpo estraneo (e dunque della conseguente ricollegabilita’ della sofferenza lamentata) all’operazione del 1987, atteso che la rilevata ambiguita’ o indecifrabilita’ clinica del fatto (tale da indurre gli stessi sanitari ad escludere l’opportunita’ di un intervento chirurgico) era valsa a impedire alcuna responsabilita’ colposa del danneggiato in ordine all’oggettiva riconducibilita’ causale, della sofferenza lamentata, all’ipotizzabile dimenticanza, da parte dei responsabili del ridetto intervento chirurgico, di una garza nel corpo del paziente, si’ da escludere che un eventuale comportamento diligente del danneggiato avrebbe consentito il riconoscimento, anche sul piano di un’ipotesi eziologica concretamente fondata, dell’azionabilita’, gia’ a far tempo da tale riscontro obiettivo, del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dei chirurghi e della struttura sanitaria convenuti.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea
5. Deve conseguentemente negarsi la fondatezza dell’odierna censura, nella misura in cui prospetta l’ipotesi di un omesso esame, da parte del giudice d’appello, del fatto qui denunciato, a fronte dell’espressa considerazione di tale fatto nel quadro delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e della riscontrata irrilevanza dello stesso ai fini cella decisione.
6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la prima fuoriuscita spontanea della garza dalla ferita dell’attore non si verifico’ nel 1994 (come infondatamente asserito dalla stessa corte d’appello), bensi’ in un momento imprecisato tra il 1991 e il 1994 (come emerso sulla base degli atti di causa), con la conseguenza che la mancata specificazione o documentazione, da parte dell’attore, del momento esatto di tale prima fuoriuscita, non potendo escluderne la relativa collocabilita’ nel tempo nel corso del 1991, era valsa ad attribuire valore decisivo a tale trascurata circostanza di fatto ai fini della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione oggetto dell’odierno esame.
7. Il motivo e’ inammissibile.
8. Osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame gli odierni ricorrenti, lungi dal dedurre l’effettivo e concreto ricorso di un fatto certo (il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte territoriale), di per se’ idoneo a disarticolare in modo decisivo l’argomentazione posta dal giudice d’appello a fondamento del provvedimento impugnato, si siano unicamente limitati a denunciare il mancato riconoscimento, da parte del giudice a quo, di una âEuroËœsupposta’ incertezza circa il momento esatto in cui la garza dimenticata dai sanitari fuoriusci’ per la prima volta dalla ferita sulla gamba dell’attore.
9. In realta’, varra’ considerare come la corte territoriale abbia concretamente accertato che solo con la “scoperta della garza del 1994” l’attore ebbe finalmente a percepire “la causa dell’infezione” che lo afflisse dopo l’intervento al femore del 1987 e, dunque, la sua riconducibilita’ certa all’intervento chirurgico medesimo (pag. 7).
10. L’eventuale incertezza circa la possibile scoperta di tale garza da parte dell’attore in un (qualche imprecisato) momento precedente deve dunque riguardarsi alla stregua di una me,-a congettura formulata dai ricorrenti, avendo gli stessi asserito, senza alcun concreto dato di riscontro, che l’attore avrebbe necessariamente dovuto percepire l’esistenza di tale fuoriuscita spontanea della garza in una delle sedute di medicazione presso l’ospedale di (OMISSIS) (v. pag. 22-23 del ricorso), senza peraltro neppure allegare alcun elemento utile a identificare in corrispondenza di quale, tra le ridette sedute di medicazione, tale percezione si sarebbe (e come) eventualmente manifestata.
11. E’ appena il caso di sottolineare, al riguardo, come l’onere della prova della decorrenza della prescrizione di un credito (risarcitorio) a partire da un’epoca anteriore a quella accertata dal giudice di merito incomba integralmente a carico del debitore che ha interesse a far valere l’intervenuto integrale decorso del termine di prescrizione (secondo i principi desumibili dall’articolo 2697 c.c.), con la conseguenza che il rilievo del preteso omesso esame di un fatto incerto non vale a integrare gli estremi per la denuncia del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, mancando propriamente fatto’ del cui omesso esame il giudice a quo si sarebbe reso responsabile.
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12. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., nonche’ dei principi vigenti in tema di decorrenza della prescrizione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la prescrizione de diritto risarcimento del danno azionato dal (OMISSIS) fosse iniziata soia a decorrere dalla scoperta (rectius, dall’estrazione) della garza dal suo corpo nel 1994, e non gia’, invece, dal precedente momento (maggio-giugno 1991) in cui all’attore era stata chiaramente prospettata l’ipotesi della presenza di un âEuroËœcorpo estraneo’ nella regione interessata dall’intervento chirurgico eseguito dai medici convenuti presso la struttura sanitaria convenuta, dovendo escludersi la correttezza di quanto affermato dalla corte territoriale circa la decorrenza della prescrizione, nei caso di specie, solo dal momento della rilevata riconduibilita’ âEuroËœcerta’ del danno al comportamento del sanitario, dovendo viceversa attribuirsi valore decisivo alla percepibilita’, anche in via di ipotesi, della riconducibilita’ causale di tale danno al comportamento dei sanitario.
13. Il motivo e’ inammissibile.
14. Osserva il Collegio come, sotto l’apparente veste della denunzia di un vizio di falsa applicazione delle norme richiamate, i ricorrenti si siano in realta’ limitati a prospettare una rinnovata valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di legittimita’ (prospettazione critica di per se’ non consentita in questa sede), avendo gli stessi rivendicato propriamente la riconsiderazione dell’oggettiva riconoscibilita’, a partire dalla scoperta di un âEuroËœcorpo estraneo’ nella regione interessata dall’intervento chirurgico del 1987, della derivazione causale della sofferenza lamentata dall’attore al ridetto intervento chirurgico e, dunque, l’oggettivo significato esplicativo (anche solo in via di mera ipotesi) di quella scoperta rispetto al decorso causale della sofferenza dell’attore.
15. Nel sostenere tale prospettiva, tuttavia, i ricorrenti trascurano che la corte territoriale ha motivatamente attestato come quella scoperta (del âEuroËœcorpo estraneo’) fosse rimasta a un tale livello di ambiguita’ e indecifrabilita’ clinica (per gli stessi operatori che negarono financo l’opportunita’ di un intervento chirurgico sul (OMISSIS)) da escludere che, pur avvalendosi del piu’ elevato livello di diligenza esigibile, la vittima potesse rappresentarsi ragionevolmente la riconducibilita’ causale delle proprie sofferenze a quel corpo estraneo, nonche’ la riconducibilita’ causale della presenza di quest’ultimo all’intervento chirurgico del 1987.
16. Del tutto infondatamente, pertanto, i ricorrenti assumono che la corte territoriale abbia preteso di far decorrere la prescrizione a partire da un accertamento âEuroËœconclamato’ della riconducibilita’ causale della sofferenza all’intervento chirurgico del 1987, essendosi la corte territoriale piuttosto limitata alla disamina della valenza rappresentativa degli estremi clinici nel tempo sottoposti alla valutazione del danneggiato, si’ da escludere che quest’ultimo potesse ragionevolmente rappresentarsi la riconducibilitàcausale delle proprie sofferenze all’intervento chirurgico del 1987 in un’epoca anteriore alla prima fuoriuscita della garza la ferita della propria gamba.
17. Deve pertanto recisamente escludere che corte d’appello abbia affermato l’esigenza di un’indiscutibile certezza circa la derivazione causale del danno dal comportamento del danneggiante ai fini della decorrenza della prescrizione, avendo piuttosto escluso che, nella specie, prima del 1994 (ossia della fuoriuscita della garza dalla ferita del danneggiato), fossero mai emersi elementi oggettivi di per se’ sufficienti a ritenere esigibile dal danneggiato la prospettabile riconducibilita’ causale (dunque anche in via di ipotesi) del danno all’operazione chirurgica del 1987.
18. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi tre, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione della L. n. 24/2017, articolo 7, comma 4, e del Decreto Legge n. 158/2012, articolo 3, comma 3, convertito nella L. n. 189/2012 relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente applicato, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto in favore dell’attore, i criteri previsti dalle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, e non invece i criteri di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 138 e 139, con particolare riguardo all’individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilita’ temporanea, atteso che, con riguardo a tale tipo di danno, non era indispensabile l’attesa delle disposizioni regolamentari previste per l’approvazione di una tabella applicabile ai danni non patrimoniali per lesioni di non lieve entita’ (secondo quanto disposto dalla L. n. 124/2017, articolo cc. 18,), essendo gia’ vigente ed operativa la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139, alla cui stregua il danno non patrimoniale da inabilita’ temporanea sarebbe stato liquidato in misura sensibilmente inferiore a quella stabilita dal giudice a quo.
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19. Il motivo e’ infondato.
20. Osserva il Collegio come il danno alla persona subito dall’attore sia stato quantificato nella misura del 35% (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
21. Si e’ trattato, dunque, di un danno non patrimoniale per lesioni alla persona di non lieve entita’ che risulterebbe allo stato liquidabile secondo le disposizioni della tabella prevista dall’ articolo 138 cod. ass. per i fatti successivi all’approvazione della tabella medesima (in forza della L. n. 124/2017, articolo 1, comma 18).
22. Nella specie, in assenza di tale tabella (non ancora approvata sul piano normativo), la conseguente inappicacilita’ dell’articolo 138 cod. ass. ha correttamente indotto il giudice a quo a liquidare il danno sofferto dal (OMISSIS) attraverso il ricorso ai parametri offerti dalle c.d. tabelle milanesi.
23. Cio’ posto, varra’ rilevare come la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilita’ temporanea derivante ce lesioni di non lieve entita’ non poteva avvenire sulla base dei parametri previsti dall’articolo 139 cod. ass. (come infondatamente preteso cagli odierni ricorrenti), poiche’ anche tali parametri necessariamente s; riferiscono all’ipotesi della liquidazione di danni non patrimoniali da inabilita’ temporanea derivanti da lesioni di lieve entita’.
24. Anche in relazione alla liquidazione dei danni non patrimoniali da invalidita’ temporanea (riferiti a lesioni di non lieve entita’), pertanto, il giudice a quo ha correttamente fatto ricorso ai parametri offerti dalle c.d. tabelle milanesi.
25. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle cesure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti, nonche’ della (OMISSIS) s.p.a. che ha concluso per l’accoglimento dei ricorso, al rimborso, in favore di (OMISSIS), Cee spese de; presente giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione ci cui ai dispositivo.
26. Dev’essere infine rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti della (OMISSIS) s.p.a., in solido tra loro, al rimborso, in favore di (OMISSIS), delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 8.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura dei 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori come par legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 dei 2002, articolo 13 comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.
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