Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 febbraio 2023| n. 5479.

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell’art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la polizza fideiussoria, recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società garantita, spiegasse effetti nei confronti della società, che la aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere una agevolazione sotto forma di finanziamento).

Sentenza|22 febbraio 2023| n. 5479. Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società

Data udienza 12 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Polizza fideiussoria – Contratto – Apposizione di una firma apocrifa del legale rappresentante della società – Mancanza di effetti nei confronti della società stessa – Contratto recepibile nella sua sfera giuridica qualora questa manifesti univocamente la volontà di avvalersene

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12757-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) che ha incorporato (OMISSIS), in persona del Funzionario Procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) Sas (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1109/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal cons. Lina RUBINO.

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 La societa’ (OMISSIS) s.a.s di (OMISSIS) presentava un progetto finalizzato all’ottenimento di agevolazioni finanziarie al Ministero Attivita’ Produttive. Il Ministero ammetteva la societa’ alle agevolazioni richieste, concedendo un contributo in conto impianti da erogarsi in tre rate, e subordinava l’erogazione del contributo alla presentazione di una garanzia fideiussoria da parte della societa’, finalizzata a garantire l’eventuale restituzione del contributo ricevuto. La (OMISSIS) s.p.a., poi divenuta (OMISSIS), prestava la predetta garanzia a prima richiesta nell’interesse della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), fino a concorrenza dell’importo della prima tranche.
2. Nel giugno 2002 socio accomandatario della (OMISSIS) diveniva (OMISSIS).
3. Nel 2005, ritenuto che la societa’ non avesse rispettato le condizioni necessarie per fruire del beneficio, il Ministero chiedeva la restituzione del contributo e veniva escussa la polizza fideiussoria.
4. La (OMISSIS), dopo aver pagato e chiesto invano la restituzione dell’importo alla societa’ garantita e all’accomandatario, agiva in via monitoria, in regresso, contro la (OMISSIS) s.a.s di (OMISSIS) e contro la (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di socio accomandatario al momento della firma, nonche’ verso la nuova societa’ e verso gli accomandanti.
5. Facevano opposizione la (OMISSIS), la (OMISSIS) s.a.s di (OMISSIS) e i soci accomandanti. La (OMISSIS) rinunciava in parte, e il giudizio proseguiva solo nei confronti della (OMISSIS) in proprio, e della (OMISSIS) s.a.s di (OMISSIS). Nel corso del giudizio di primo grado emergeva, a seguito di consulenza grafica che la firma ” (OMISSIS)” apposta sul contratto di concessione della polizza fideiussoria tra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) era falsa.
6. Il tribunale rigettava comunque l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, affermando che, anche se la firma era falsa, la polizza era pur sempre riconducibile alla societa’, che l’aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere l’agevolazione concordata.
7. La Corte d’appello di Roma, dinanzi alla quale proponeva appello la (OMISSIS), confermava la sentenza del tribunale rigettando l’appello, ritenendo la polizza fideiussoria comunque riconducibile alla societa’, che se ne era avvalsa per ottenere l’erogazione del finanziamento, e al suo socio accomandatario all’epoca della conclusione del contratto. Rigettava il gravame proposto da (OMISSIS) per la riforma della decisione del Tribunale di Roma n. 741/2014, ritenendo che, al di la’ della individuazione della persona fisica di chi abbia agito in nome e per conto di una societa’, ai fini della impegnativita’ del negozio rileva la circostanza che la stessa societa’ se ne sia giovata (la sentenza richiama analoga affermazione contenuta in Cass. n. 22891 del 2016 in tema di falso uso del nome del legale rappresentante, che argomenta in termini di applicazione analogia della ratifica societaria di negozio pur concluso senza un valido consenso). Aggiunge che depositando la polizza fideiussoria al Ministero delle Attivita’ Produttive, al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla L. n. 488 del 1992 per la realizzazione di un programma di investimenti la (OMISSIS) SAS di (OMISSIS) ha realizzato una condotta specificamente diretta ad avvalersi del contratto di garanzia pur malamente stipulato sopportandone ogni conseguenza. Puntualizza che la responsabilita’ della (OMISSIS) quale socio accomandatario si fonda sul fatto che ricopriva tale carica al momento della sottoscrizione e dell’utilizzo della polizza rimanendo irrilevante la successiva cessione delle quote ed anche che la prima erogazione fosse avvenuta successivamente alla variazione del socio accomandatario, conseguente alla cessione delle quote. Conferma l’implicito rigetto della domanda di rivalsa proposta dalla (OMISSIS) contro la societa’ (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s., atteso che la (OMISSIS) rimaneva tenuta all’adempimento delle obbligazioni contratte dalla societa’ durante il periodo in cui aveva ricoperto la carica di socio illimitatamente responsabile.
8. Avverso la sentenza n. ro 1109/2019, pronunciata dalla Corte di appello di Roma e pubblicata il 14 febbraio 2019, propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) e c. nonche’ di (OMISSIS) in proprio.
9. (OMISSIS), che nelle more del giudizio ha acquisito, mediante fusione per incorporazione, la (OMISSIS), si costituisce depositando controricorso, illustrato da memoria in data 1.3.2022.
11. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede l’accoglimento del ricorso. La sola (OMISSIS) ha depositato memoria in vista della trattazione in pubblica udienza.

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Propone ricorso per Cassazione la sola (OMISSIS) denunciando, con l’unico motivo, la nullita’ o inesistenza del contratto di garanzia per falsita’ della sottoscrizione del legale rappresentante della s.a.s. nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1418, 1399 c.c. in relazione all’articolo 360, numeri 3 e 5, c.p.c..
1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo dato atto della falsita’ della firma apposta in calce al contratto di fideiussione, ha reputato che il contratto potesse comunque essere ratificato come se fosse stato stipulato da un falsus procurator e ha attribuito valore di ratifica da parte della societa’ al fatto che la stessa, e per essa il suo accomandatario, avesse beneficiato della garanzia avvalendosi del contratto, avendolo presentato al Ministero per ottenere l’erogazione del contributo, secondo lo schema della falsa rappresentanza.
1.2. Pur denunciando nella rubrica la nullita’ o l’inesistenza del contratto, rileva che in effetti non si trattava ne’ di contratto inefficace ma ratificabile ne’ di contratto nullo non ratificabile, ma di una terza ipotesi, riconducibile al “contratto stipulato sotto nome altrui pur se con la decisiva variante che il falso nome e’ stato usato da colui che ha agito come legale rappresentante della societa’, essendo questa stata indicata come parte contrattuale”. E’ stato accertato quindi che si e’ verificata la stipulazione di un contratto con sostituzione di persona ed usurpazione del nome del legale rappresentante della societa’, cui e’ stata intestata la polizza fideiussoria al contempo gravandola delle obbligazioni restitutorie conseguenti alla escussione della polizza.
Riconosce che a determinate condizioni il contratto sotto falso nome ben puo’ essere inteso come riferito sia dall’autore della dichiarazione che dalla sua controparte contrattuale al vero portatore del nome e produrre effetti nei confronti di quest’ultimo, secondo lo schema della falsa rappresentanza.
1.3. Sottolinea che parte della dottrina ritiene il contratto stipulato dall’usurpatore di nome altrui nullo per mancanza di volonta’ del soggetto a cui quella dichiarazione si attribuisce, ovvero per mancanza dell’accordo tra le parti, il che escluderebbe la possibilita’ della ratifica. Evidenzia che la peculiarita’ nel caso di specie e’ che il contratto e’ stato riferito alla societa’, imputando a quest’ultima il contratto di garanzia con tutti gli effetti anche di carattere negativo che ne sono conseguiti e ritiene la situazione assimilabile a una spendita indebita del nome del legale rappresentante della societa’ come ritenuto dal giudice di merito, ipotesi non immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, essendo possibile l’applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica.
1. 4. Conclude nel senso che il contratto ben avrebbe potuto essere ratificato dalla societa’, ma tale ratifica poteva provenire solo dal legale rappresentante di essa, che avrebbe dovuto compiere un atto formale in tal senso, che a sua volta avrebbe dovuto essere oggetto di indagine da parte del giudice di merito. Sostiene che invece non si e’ indagato se ci fosse l’intenzione, da parte della societa’, di far propri gli effetti della polizza stipulata sotto falso nome.

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società

2. La (OMISSIS), nel proprio controricorso, sostiene l’inammissibilita’ del gravame avversario per difetto di interesse, e perche’ la sentenza impugnata ha deciso in conformita’ alla giurisprudenza della Corte, e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento. Sottolinea che la fideiussione non necessita di prova scritta e che, a norma di legge, e’ efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza, che la prestazione finanziaria pubblica e’ stata richiesta dalla societa’ (OMISSIS), che ha in tal modo realizzato, come affermato dalla corte d’appello, una condotta specificamente diretta ad avvalersi del contratto di garanzia pur malamente stipulato, sopportandone ogni conseguenza. Essendo queste le premesse, l’apocrifia della firma del soggetto oblato (che all’epoca dei fatti, era socio accomandatario illimitatamente responsabile della societa’ richiedente il finanziamento) costituisce un dato irrilevante. Sottolinea infine che il caso va inquadrato nell’ambito dell’accesso alla finanza pubblica agevolativa, che e’ essenziale a sostegno del sistema produttivo e puo’ operare solo se a sua volta assistita da specifiche guarentigie: in questo contesto, la causa concreta della garanzia, necessaria per accedere ai finanziamenti agevolati, e’ quella di realizzare la piu’ completa elisione del rischio per la finanza pubblica, e a garantire al creditore (la P.A.) l’oggetto della prestazione. Richiama a tal fine un precedente di questa Corte (Cass. n. 65 del 2012, nel quale, a proposito dei negozi autonomi di garanzia, o polizze fideiussorie, con i quali una societa’ di assicurazione garantisce all’Amministrazione finanziaria, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis, la restituzione delle somme indebitamente versate da questa in sede di procedura di rimborso anticipato tramite conto fiscale, si afferma “l’irrilevanza giuridica dell’aspetto soggettivo della garanzia, valendo il dovere restitutorio (del finanziamento pubblico) su di un piano meramente oggettivo, attesa l’inderogabile esigenza di tutela della finanza pubblica”.
3. Il ricorso e’ infondato, e va pertanto rigettato.
3. 1. I fatti, che emergono con chiarezza dalla sentenza impugnata e non sono neppure contestati nella loro ricostruzione della ricorrente, indicano che nel caso di specie si e’ verificata non una attivita’ svolta da un falsus procurator, quanto, come evidenzia la stessa ricorrente, l’ipotesi, distinta, del contratto stipulato sotto nome altrui, o con sostituzione di persona, pur se con la decisiva variante che il falso nome e’ stato usato da colui che ha agito come legale rappresentante della societa’, essendo questa stata indicata come parte contrattuale (analogamente all’ipotesi alla base di Cass. n. 22891 del 2016).
Nel caso di specie, infatti, non si e’ verificato che una persona, correttamente identificata, abbia agito in nome e per conto della s.a.s. assumendo di averne i poteri, dei quali era invece sprovvisto.
E’ rimasto accertato invece che vi e’ stata la sottoscrizione della polizza fideiussoria, da parte di una persona rimasta sconosciuta, che ha firmato, nella qualita’ di debitore, con il nome della socia accomandataria dell’epoca, (OMISSIS), per conto della (OMISSIS) di (OMISSIS) s.a.s.
E’ stato altresi’ accertato in giudizio che il documento, che era necessario a norma di legge per consentire alla (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) di accedere ai finanziamenti previsti dalla L. n. 488 del 1992, e che era stato predisposto a tal fine secondo il modello indicato dalla relativa circolare ministeriale, sia stato portato a conoscenza, da un lato, del Ministero delle Attivita’ Produttive, creditore garantito, e dall’altro della societa’ debitrice, dalla garante (OMISSIS), e che il predetto documento sia stato fatto proprio ed utilizzato dalla societa’ garantita, che non solo nulla ha rilevato in ordine alla prestazione della garanzia (e quindi alla riconducibilita’ in capo alla societa’ della richiesta di garanzia e alla assunzione in capo alla stessa degli impegni economici da essa derivanti), ma soltanto grazie a quella garanzia ha potuto incassare la prima tranche del finanziamento, che altrimenti il Ministero, senza idonea garanzia del recupero delle somme, ove dovuto, non avrebbe erogato.
4. Il contratto stipulato in tal modo non e’ nullo (come affermato, in fattispecie in qualche misura analoga, da Cass. n. 27008 del 2020, che evoca quell’orientamento minoritario sia in dottrina che in giurisprudenza, che riconduce alla nullita’ la stessa attivita’ svolta dal rappresentante senza poteri) – e neppure la ricorrente, del resto, nello sviluppo argomentativo del motivo ipotizza la nullita’, affermandone invece l’inefficacia – ma sarebbe improduttivo di effetti nella sfera giuridica dell’apparente firmatario, a meno che questi non lo faccia proprio.
4.1. A monte, occorre distinguere le ipotesi in cui l’autore della dichiarazione abbia voluto per se’ il risultato del negozio, ovvero abbia inteso attribuirlo al titolare del nome usato, dovendosi procedere volta a volta ad una delicata operazione ermeneutica del comune volere dei contraenti. Nel caso in esame il contratto di garanzia non avrebbe potuto essere riferito al dichiarante quale persona fisica, risultando dal contratto medesimo che la beneficiaria della garanzia era la (OMISSIS). L’usurpatore, o l’usurpatrice, del nome della legale rappresentante, infatti, non ha riferito il contratto ne’ a se’ stesso ne’ alla persona fisica della quale ha usato falsamente il nome (nella specie, (OMISSIS)); piuttosto, come detto, l’ha riferito alla societa’, imputando comunque a quest’ultima il contratto di garanzia della restituzione del finanziamento. Con la conseguenza che il Ministero erogatore del finanziamento ha prestato il suo consenso, ed erogato la prima tranche del finanziamento, consapevole che esso era garantito dalla polizza fideiussoria che il soggetto finanziato aveva richiesto.
4. 2. La situazione finisce quindi per essere assimilabile ad una spendita indebita del nome del (legale rappresentante del) la societa’, come ritenuto dal giudice di merito. La falsificazione della sottoscrizione del vero legale rappresentante da’ luogo – sul piano dell’apparenza – alla riferibilita’ del negozio alla societa’, alla persona giuridica, esattamente come la conclusione del negozio da parte di chi dichiari di rappresentare un soggetto che non e’ abilitato a rappresentare. Se l’ipotesi non e’ immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta, e’ tuttavia possibile l’applicazione in via analogica della relativa disciplina codicistica.
5. Inoltre, rileva la circostanza che il contratto di garanzia non e’ un contratto formale, con la conseguenza che la mancanza di sottoscrizione da parte del (vero) legale rappresentante non e’ determinante per l’esistenza del contratto nemmeno quanto all’onere della forma scritta.
6. In una situazione siffatta e’ quindi possibile, mediante l’applicazione analogica delle norme sulla rappresentanza, la ratifica da parte della societa’, che certamente va accertata in concreto, con un accurato esame di atti o comportamenti concludenti, che integrino una manifestazione di volonta’, anche tacita, di avvalersi del contratto di garanzia facendolo proprio, provenienti dalla societa’ e per essa dal suo legale rappresentante dotato allo scopo adeguati poteri rappresentativi, idonei a recuperare l’atto nella propria sfera giuridica (cfr. Cass. n. 27335/05 e n. 20805/11, nel senso che nel caso di negozio concluso nel nome di una societa’, il comportamento dal quale possa inferirsi l’esistenza della ratifica deve provenire dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa).
6.1. Tanto, come ricordato, e’ stato in effetti accertato dal giudice di merito, che ha verificato che la societa’, in persona del suo legale rappresentante dell’epoca, portata formalmente a conoscenza dell’avvenuta prestazione della garanzia da parte della garante, non soltanto non l’ha immediatamente disconosciuta, denunciando la falsita’ della firma ed esplicitando che il proprio legale rappresentante non aveva mai sottoscritto il contratto, ma se ne e’ avvalsa, facendola propria ed acquisendo in tal modo a se’ gli effetti dell’attivita’ svolta dal falso sottoscrittore (ed assumendone le relative obbligazioni), nell’ambito procedimentale del finanziamento richiesto al Ministero, all’interno del quale l’avvenuta prestazione di idonea garanzia era una tappa indefettibile per poter ricevere il finanziamento.
6.2. Il successivo disconoscimento della firma sul contratto, effettuato solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla garante in via di regresso dopo aver pagato, neppure accompagnato da una denuncia penale, ed anche l’esito della CTU confermativo della apocrifia della firma, scolorano sul piano della decisivita’ a fronte del formarsi in capo al giudice del motivato convincimento che quell’atto sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che ne risulta l’apparente firmatario.
Il ricorso va pertanto rigettato, in conformita’ al presente principio di diritto: “Il contratto (nella specie, di garanzia) cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della societa’ apparentemente firmataria e’ privo di effetti nei confronti della societa’ stessa, ma puo’ essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell’articolo 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante avente allo scopo adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volonta’ di avvalersene”.
Si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione della complessita’ della questione, e delle oscillazioni dottrinarie e giurisprudenziali sul tema.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimita’ tra le parti.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

 

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