Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2330.
In tema di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, nel caso in cui si proceda, in pendenza del periodo di emergenza da Covid-19, con modalità telematiche ai sensi dell’art. 83, commi 12 e 12-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 558, comma 4, cod. proc. pen., la presentazione dell’arrestato all’udienza da remoto per la convalida e la contestuale celebrazione del giudizio deve ritenersi ritualmente effettuata da parte del pubblico ministero qualora questi, dopo aver trasmesso gli atti e formulato la richiesta di convalida, fornisca al giudice tutte le informazioni e le coordinate volte a consentire l’utile instaurazione dei collegamenti necessari all’apertura dell’udienza virtuale, essendo poi rimesso all’attività del giudice disporre, attraverso la sua struttura organizzativa, la concreta attivazione di detti collegamenti in funzione della celebrazione dell’udienza nel suddetto termine, in guisa da consentire il tempestivo perfezionamento della presentazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che aveva negato la convalida per mancato rispetto del termine di quarantotto ore facendo riferimento al momento in cui l’arrestato, collocato agli arresti domiciliari, era comparso effettivamente davanti al giudice e non a quello di attivazione del collegamento con il difensore).
Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2330
Data udienza 10 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: False dichiarazioni sulla propria identità personale – Articoli 73 e 75 decreto legislativo 159 del 2011 – Convalida dell’arresto – Misura cautelare – Presupposti – Articolo 558 cpp – Criteri – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. SIANI Vincenz – rel. Consigliere
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi F.A. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/06/2020 del TRIBUNALE di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 8 giugno 2020, il Tribunale di Palermo, nel procedimento a carico di (OMISSIS), arrestato e presentato per il giudizio direttissimo in ordine ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, e all’articolo 496 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, con la recidiva reiterata e infraquinquennale, commessi in Palermo, il 6 giugno 2020 (oltre che, ai soli fini della contestazione, al reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 73, egualmente commesso in (OMISSIS), il (OMISSIS)), ha negato la convalida dell’arresto e ha rigettato contestualmente la richiesta di applicazione di misura cautelare, con correlativa restituzione degli atti al P.m..
Per quanto qui rileva, a ragione del provvedimento di non convalida, il Tribunale ha innanzi tutto osservato che il corrispondente verbale attestava che (OMISSIS) era stato dichiarato in stato di arresto alle ore 11:20 del 6 giugno 2020, che, poi, gli atti del procedimento erano stati trasmessi alla cancelleria del Tribunale alle ore 10:57 dell’8 giugno 2020 ed erano materialmente pervenuti alle ore 11:10, che alle ore 11:13 era stato inviato alle parti il link per connettersi all’aula virtuale, il collegamento era stato, poi, attivato e il difensore era gia’ connesso dalle ore 11:19, ma l’arrestato era stato presentato al giudice soltanto alle ore 11:22.
Posti tali elementi di fatto, il Tribunale, pur avendo rilevato gravi elementi a carico dell’arrestato in ordine ai fatti ascrittigli, senza svolgere considerazioni per escludere l’evenienza della sua flagranza, ha ritenuto in via assorbente che non fosse stato rispettato il termine di quarantotto ore stabilito dall’articolo 558 c.p., comma 4, per la presentazione da parte del pubblico ministero dell’arrestato stesso all’udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, termine per individuare il quale occorreva avere riguardo al momento in cui l’arrestato compariva effettivamente davanti al giudice, in quanto l’arresto era stato effettuato il 6 giugno, alle ore 11:20, mentre l’arrestato era stato presentato l’8 giugno, alle ore 11:22.
2. Avverso l’ordinanza, per quanto avente ad oggetto la mancata convalida dell’arresto, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo chiedendone l’annullamento nella parte relativa, con ogni conseguenza di legge.
L’assunto posto a fondamento del provvedimento impugnato circa l’avvenuto decorso del termine di quarantotto ore stabilito dall’articolo 558 c.p., comma 4, non ha tenuto conto, secondo il Pubblico ministero ricorrente, che tale termine coincide con lo spazio massimo affidato al magistrato inquirente per le determinazioni di sua competenza in ordine alla legittimita’ dell’arresto e alle conseguenti richieste da formulare al giudice, sicche’ entro il suddetto termine, una volta giunta la richiesta del pubblico ministero, era rilevante che un’udienza fosse tenuta dal magistrato giudicante e che questi avesse potuto esaminare la richiesta stessa nella continuita’ dello svolgimento dell’udienza.
Posto cio’, il ricorrente segnala che, sulla scorta delle evidenze medesime riportate nel provvedimento impugnato, risultavano la tempestiva richiesta del P.m. (ore 10:57), il successivo invio (ore 11:13) alle parti del link per connettersi all’aula virtuale e, infine, l’avvenuta connessione con il difensore dell’arrestato alle ore 11:19, momento coincidente con quello in cui era stato aperto il verbale di udienza per il procedimento.
A questo punto – sostiene conclusivamente l’impugnante – si era perfezionata la presentazione da parte dal Pubblico ministero dell’arrestato all’udienza tenuta dal giudice, il quale ne aveva poi esaminato la posizione nella continuita’ dello svolgimento della stessa.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata considerando che, una volta osservato il termine di quarantotto ore per la presentazione dell’arrestato fissato dall’articolo 558 c.p., comma 4, era irrilevante l’orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove il relativo differimento si verificava in ragione dell’oggettiva impossibilita’ per l’impegno in altre attivita’ della medesima natura, cosi’ come non rilevava l’orario in cui era intervenuto il provvedimento del giudice, se esso era pronunciato in continuita’ con lo svolgimento dell’udienza: e nel caso in esame la richiesta e il collegamento erano tempestivamente avvenuti, sicche’ il fatto che l’arrestato risultava essersi collegato al link due minuti dopo la scadenza del termine non poteva pregiudicare l’avvenuta osservanza del termine stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e, di conseguenza, deve essere accolto.
2. I dati caratterizzanti la progressione procedimentale forniti dal giudice procedente nell’ordinanza impugnata appaiono di primaria importanza per lo scrutinio del caso concreto, tenuto anche conto del fatto che ai medesimi non e’ dato aggiungere la consultazione del verbale sintetico dell’udienza, non inserito nel fascicolo trasmesso dall’Ufficio a quo, e che il verbale stenotipico, invece consultabile, reca l’orario di inizio dell’attivita’ stenografica alle ore 11:22 dell’8 giugno 2020.
L’elemento di primario rilievo e’ costituito dall’accertamento richiamato nell’ordinanza impugnata del fatto che il collegamento impostato dal giudice procedente, in concomitanza con la relativa apertura dell’udienza, era stato attivato con il difensore di (OMISSIS) alle ore 11:19 dell’8 giugno 2020.
Ora, e’ indubbio che la disciplina costituita dall’articolo 558 c.p.p., comma 4, (“Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo’ presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto…”) determina l’effetto che, ai fini del rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall’articolo 558 cit. per la presentazione da parte del pubblico ministero dell’arrestato all’udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, occorre far riferimento al momento in cui l’arrestato compare effettivamente dinanzi al giudice, essendo irrilevante la tempestivita’ della richiesta e della fissazione dell’udienza di convalida (Sez. 6, n. 11833 del 14/02/2017, Sambu, Rv. 270150 – 01).
Va anche specificato che – per il rispetto del termine di quarantotto ore prescritto dall’articolo 558 c.p.p., comma 4, per la presentazione da parte del P.M. dell’arrestato all’udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo – e’ sufficiente la presentazione dell’arrestato in udienza, non rilevando che l’inizio della effettiva trattazione dello specifico procedimento avvenga successivamente, quando esso sia stato posposto alla conclusione di altro giudizio gia’ in corso in quel momento, rimanendo irrilevanti l’orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, se tale differimento si verifichi in ragione dell’oggettiva impossibilita’ a procedervi per l’impegno in udienza per altra attivita’ della stessa natura, ovvero l’orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, sempre che questo venga pronunciato in continuita’ con lo svolgimento dell’udienza (Sez. 6, n. 3741 del 26/11/2013, dep. 2014, Cannariato, Rv. 258770 – 01; Sez. 6, n. 21 del 26/11/2013, dep. 2014, Demma Rv. 258555 – 01).
In definitiva, occorre acclarare che l’arrestato sia tempestivamente condotto in udienza; dopo di che’ non vale a far ritenere violato il disposto di cui all’articolo 558 c.p.p., comma 4, il fatto che il giudice abbia esaminato piu’ tardi il suo caso per aver dovuto esaminare senza soluzione di continuita’ altri casi simili. L’essenziale e’ che entro il termine di quarantotto ore sia assicurata l’effettiva presenza dell’arrestato e che un’udienza, in tale prospettiva, venga tenuta, anche se non ancora dedicata alla trattazione dello specifico caso, purche’ lo stesso venga poi esaminato nella relativa serie di procedimenti, celebrati in continuita’.
3. Poste tali coordinate, deve poi considerarsi che, nel caso in esame, l’udienza innanzi al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero, e’ stata celebrata in modalita’ definita da remoto, secondo la disciplina recata dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, e succ. modd. (aggiornato dal Decreto Legge n. 23 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, ulteriormente modificato dal Decreto Legge n. 28 del 2020, a sua volta convertito con modificazioni dalla L. n. 70 del 2020).
Il comma 12, della norma suddetta prescrive, con riferimento al periodo di emergenza in cui e’ ricompresa la data dell’8 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e’ assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 146 bis, commi 3, 4 e 5, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Il successivo comma 12 bis, stabilisce, inoltre, che le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (i primi due provvedimenti del direttore generale della DGSIA sono intervenuti il 20 marzo e il 21 maggio 2020).
Il requisito essenziale del relativo procedimento e’ costituito dalla garanzia che lo svolgimento dell’udienza avviene con modalita’ idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, a tal fine essendo compito del giudice di far comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e’ prevista la partecipazione giorno, ora e modalita’ del collegamento.
Nell’indicata prospettiva, risulta altresi’ dagli atti che l’udienza di convalida e di celebrazione del giudizio direttissimo era stata programmata, da remoto, mediante l’impiego della piattaforma Teams.
Intanto, (OMISSIS), al momento dell’arresto e in vista dell’udienza di convalida, era stato collocato, su disposizione del Pubblico ministero, agli arresti presso la sua abitazione.
Tale dato avrebbe dovuto – e deve – essere tenuto in primaria considerazione, in quanto, come espressamente precisa l’articolo 83, comma 12 bis, cit., i difensori attestano l’identita’ dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore (mentre, in caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284 c.p.p., comma 1, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal piu’ vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile, e in tal caso l’identita’ della persona arrestata o formata e’ accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente).
Nella fattispecie esaminata, quindi, trattandosi di arrestato in flagranza collocato agli arresti domiciliari, competeva al difensore di attestarne l’identita’ e la partecipazione dell’arrestato avrebbe dovuto avvenire dalla medesima postazione in cui si collegava il difensore.
Sotto altro concorrente, ma non secondario aspetto, non andava, ne’ va obliterato che l’articolo 146 bis disp. att. c.p.p., comma 5, richiamato per la sua applicazione, sia pure nei limiti della compatibilita’, dall’articolo 83, comma 12, cit., stabilisce, con affermazione avente una chiara valenza generale, che il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione e’ equiparato all’aula di udienza.
4. Acclarati i suesposti elementi, si muove dal presupposto che la disciplina di natura emergenziale emanata per consentire il sicuro e, nei limiti del possibile, completo compimento delle scansioni processuali nella persistenza del rischio pandemico da COVID 19 esige, necessariamente, la leale collaborazione di tutti i soggetti chiamati a partecipare all’attivita’ giurisdizionale e una ragionevole e coerente duttilita’ applicativa quante volte sia necessario adattare i concetti giuridici dettati per l’attivita’ processuale da espletarsi in presenza all’attivita’ processuale da espletarsi invece da remoto, in particolare mediante lo svolgimento dell’udienza a distanza, a cui la partecipazione e’ assicurata da collegamenti telematici interattivi.
4.1. In questo alveo, lo specifica attivita’ costituita dalla presentazione dell’arrestato all’udienza virtuale ex articolo 558 c.p.p., innanzi al giudice del dibattimento per la convalida e la celebrazione del giudizio direttissimo dell’indagato arrestato e poi collocato in detenzione domiciliare si profila potersi ritenere perfezionata quando il pubblico ministero (nell’ipotesi, qui rilevante, di cui al comma 4, della norma), dopo aver trasmesso gli atti e formulato la richiesta di convalida al giudice, non potendo trarre fisicamente l’arrestato al cospetto del giudice procedente, fornisce tempestivamente all’ufficio di quest’ultimo tutte le informazioni e le coordinate logistiche per consentire l’utile instaurazione dei collegamenti necessari all’apertura dell’udienza virtuale, essendo poi rimesso all’attivita’ del giudice del dibattimento disporre, attraverso la sua struttura organizzativa, la concreta attivazione dei collegamenti finalizzati all’udienza nel termine di legge, comunque in continuita’ con l’eventuale attivita’ processuale della stessa natura gia’ in corso.
L’apertura dell’udienza e la conseguente progressiva attivazione del collegamento telematico, una volta che l’attivita’ propedeutica corrispondente alla presentazione si sia verificata, valgono quindi a perfezionare il fatto giuridico previsto dall’articolo 558 c.p.p., comma 4.
Inoltre, nel caso di richiesta di convalida e celebrazione del giudizio direttissimo riferita a soggetto arrestato e collocato presso la sua abitazione, il fatto che, per legge, tale indagato debba essere identificato da parte del suo difensore e debba partecipare all’udienza dalla medesima postazione da cui il difensore si collegar determina che l’instaurazione da parte del giudice, all’apertura dell’udienza, del collegamento con il difensore integri di per se’ la costituzione del collegamento con il suo assistito, indipendentemente dal momento in cui l’indagato dia riscontro della sua presenza nel sito, ormai attivo; presenza da quel momento assicurata gia’ dall’equiparazione normativa del sito in collegamento con l’aula di udienza.
Del resto, diversamente opinando, in fattispecie qual e’ quella in esame, il perfezionamento della presentazione nell’udienza virtuale si troverebbe rimesso – in evidente contrasto con la natura forzosa dell’attivita’ che la connota all’unilaterale determinazione dell’indagato di rispondere alla richiesta di collegamento quando ritiene, con minore o maggiore tempestivita’.
4.2. Applicando il principio esposto al caso di specie, il Collegio ritiene che, per le evidenziate caratteristiche della condizione dell’arrestato, con l’apertura dell’udienza e l’attivazione del collegamento con il difensore di (OMISSIS) alle ore 11:19 dell’8 giugno 2020, la presentazione di quest’ultimo si sia perfezionata nel termine, stabilito dall’articolo 558 c.p.p., comma 4, di quarantotto ore dall’arresto, avvenuto il (OMISSIS), alle ore 11:20.
Certo, il fatto che il Pubblico ministero avesse compiuto l’attivita’ propedeutica, con la trasmissione degli atti, soltanto alle ore 10:57 dell’8 giugno 2020 poteva aver determinato l’esigenza di forte accelerazione dell’attivita’ successiva onde garantire la presentazione nel rispetto del termine di legge: ma l’efficienza dell’ufficio del giudice del dibattimento e la corrispondente leale collaborazione del difensore dell’arrestato avevano fatto si’ che in tempo utile il collegamento per la celebrazione dell’udienza virtuale venisse approntato, l’udienza fosse aperta e il sito remoto fosse posto in collegamento con tempestivita’, assicurando la presentazione di (OMISSIS) nel rispetto della norma indicata.
Pertanto, ha errato il Tribunale nel negare la convalida dell’arresto sulla base dell’unico, infondato punto esaminato.
5. L’approdo comporta l’annullamento dell’ordinanza, nella parte in cui essa e’ stata impugnata, ossia in quella che ha negato la convalida dell’arresto.
E, preso anche atto che non erano segnalate, ne’ emerse altre condizioni ostative alla convalida dell’arresto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. D’altro canto, il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria: ragioni per le quali l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042 – 01; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358 – 01)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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