In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2021| n. 1684.

In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore, l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale – ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l’occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti.

Ordinanza|26 gennaio 2021| n. 1684

Data udienza 8 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Previdenza – Aiuto che la moglie dà stagionalmente al marito nella sua attività commerciale – Irrilevanza ai fini contributivi – Periodo non determinabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6305/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A;
– intimata –
avverso la sentenza n. 60/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/02/2014 R.G.N. 1151/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RITENUTO

Che:
con sentenza del 20 febbraio 2014, la Corte d’appello di Bologna, a conferma della sentenza di prime cure, rigettava le opposizione a cartelle, riunite in unico giudizio e proposte da (OMISSIS), con le quali era stato ingiunto allo stesso (OMISSIS) di pagare all’INPS i contributi dovuti alla Gestione lavoratori autonomi per la di lui moglie (OMISSIS) per l’intero anno di iscrizione, ritenuta in sede ispettiva familiare coadiutore operante con continuita’ ed essendo stata ritenuta, ai fini dell’obbligo di iscrizione, irrilevante la caratteristica stagionale dell’attivita’ di collaborazione all’impresa commerciale di cui egli era titolare;
contro tali statuizioni ricorre (OMISSIS) con due articolati motivi di censura;
resiste l’INPS con controricorso.

CONSIDERATO

Che:
preliminarmente va rilevata la genericita’ della eccezione di tardivita’ del ricorso per cassazione, in relazione alla disciplina transitoria del nuovo testo dell’articolo 327 c.p.c., ai sensi della L. n. 69 del 2009, articolo 58, sollevata dall’INPS in ragione del fatto che il termine lungo per impugnare sarebbe quello semestrale e non annuale quanto a due delle tre cause riunite in primo grado; a prescindere da ogni altra considerazione sulla operativita’ del meccanismo di concentrazione delle impugnazioni avverso la medesima sentenza (articolo 335 c.p.c.) in ipotesi di cause riunite ex articolo 274 c.p.c., va rilevato che la sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione sulle date di deposito di ciascuno dei tre ricorsi introduttivi riuniti in primo grado; inoltre, il controricorrente indica, senza allegare gli atti, date in parte inverosimili (non si comprende come un ricorso depositato il 20 aprile 2010 possa aver avuto assegnato il numero di registro generale n. 280 del 2009) ed omette del tutto di specificare i contenuti esatti delle cause riunite che ritiene siano state colpite dal giudicato per tardivita’; tali carenze impediscono alla Corte di cassazione la concreta disamina della eccezione, seppure la stessa sia relativa ad atti processuali, dovendo comunque essere proposte questioni sufficientemente specifiche e quindi tali da consentire il riscontro di legittimita’, tanto piu’ nel caso di specie, ove si profila il formarsi di un giudicato parziale e dal contenuto del ricorso per cassazione (pag. 3) si descrive una sorta di coincidenza di causa petendi e di petitum tutti derivanti da unico verbale di accertamento ispettivo e dalla consequenziale pretesa contributiva; con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, articolo 2, L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, in relazione agli articoli 3, 23 Cost. ed all’articolo 12 disp. gen.; in sostanza ci si duole che la sentenza abbia dato atto dell’esistenza di un vuoto normativo (relativo alla ipotesi di collaborazione familiare prestata a favore di imprenditore stagionale) e cio’ nonostante abbia affermato l’obbligo contributivo per l’intero anno di iscrizione, con cio’ trascurando la necessita’ che l’attivita’ del collaboratore familiare rivesta i caratteri dell’abitualita’ e della prevalenza ed inserendo l’inesistente requisito della professionalita’ della stessa collaborazione;
con il secondo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 23 Cost. e dell’articolo 1 disp. gen., in relazione alla L. n. 613 del 1966, articolo 2 e della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, in ragione del fatto che, in difetto di espressa disciplina di legge, la sentenza impugnata ha ritenuto valida fonte dell’obbligo di iscrizione per l’intero anno nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali un mero atto interno dell’INPS (circolare n. 147 del 2/11/2004), con cio’ incorrendo anche in vizio di motivazione per omesso esame circa un dato materiale (la medesima circolare) che era stata oggetto di discussione tra le parti cio’ posto, i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;
questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che la L. n. 613 del 1966, articolo 2 (a norma del quale “si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza, sempreche’ per tale attivita’ non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualita’ di lavoratori dipendenti o di apprendisti”), va interpretato nel senso che l’obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorche’ la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuita’ e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorche’ non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l’occasionalita’, la transitorieta’ o la saltuarieta’) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (cosi’ Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell’azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti;
la Corte territoriale si e’ attenuta a tale principio, dal momento che ha accertato che (OMISSIS) non svolgeva altra attivita’ lavorativa nel periodo in esame, come dalla stessa riferito unitamente al proprio coniuge e che all’atto della domanda di iscrizione lo stesso titolare aveva dichiarato che la coadiutrice svolgeva la propria opera con “abitualita’ e prevalenza”;
trattasi di valutazione in fatto del giudice di merito, insindacabile dalla Corte di Cassazione ed in ordine alla quale non e’ stato neanche formulato motivo di ricorso;
la censura, trascurando tali aspetti, si incentra sulla affermazione della erronea ricostruzione giuridica operata dalla sentenza impugnata, derivante dal presupposto che l’obbligo di iscrizione e contribuzione per l’intero anno sarebbe stato basato sulla previsione della circolare Inps n. 147 del 2004 e non sulla legge;
in sostanza, il ricorrente lamenta che i contributi previdenziali relativi alla moglie, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere calcolati non gia’ sul livello minimo imponibile sancito in ragione d’anno dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, articolo 1, comma 3, ma, piuttosto, sulla base del livello minimo imponibile computato sul periodo, di durata inferiore all’anno, corrispondente a quello in cui l’attivita’ lavorativa e’ stata effettivamente svolta;
tale assunto e’ errato per diverse ragioni: a prescindere infatti che l’accertato carattere della non persistente quotidiana esecuzione delle prestazioni della coadiutrice nel corso dell’anno, ma solo in alcuni mesi, non consente di determinare il periodo effettivo di svolgimento di tali prestazioni, come gia’ rilevato da Cassazione n. 9873 del 2014 sopra citata, resta insuperabile il chiaro ed inequivoco tenore letterale della L. n. 233 del 1990, articolo 1, comma 3, che fissa il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, dovuti alle gestioni di cui al comma 1, da ciascun assicurato, nella misura del minimale annuo di retribuzione, cio’ che non consente all’interessato di provare un reddito effettivo inferiore a quello corrispondente alla presunzione di legge (cfr., in questi termini, Cass. 23 dicembre 1999 n. 14498; Cass. 10 settembre 2009 n. 19502);
tale regime contributivo imposto dalla legge non e’ correlato alla durata della prestazione nel corso dell’anno ma al reddito prodotto nel corso dell’anno e cio’ priva di sostanziale rilevanza giuridica la questione sollevata relativa alla interruzione nel periodo della collaborazione resa e ne dimostra comunque l’erroneita’ giacche’ non e’ certo la circolare Inps a disciplinare il regime contributivo del coadiutore familiare;
in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.500,00 per compensi; oltre ad Euro 200,00 per esborsi; spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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