Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17572.
La massima estrapolata:
In tema di contratto di agenzia, il conferimento dell’incarico di riscossione all’atto della stipula del contratto fa presumere – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia compreso nella provvigione pattuita, che va riferita al complesso dei compiti affidati, mentre essa va separatamente compensata se il relativo incarico sia conferito nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente.
Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17572
Data udienza 27 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Lavoro – Diritto alle provvigioni – Agente di commercio con attività di incasso e riscossione – Illegittimità della clausola del contratto individuale di agenzia – Omessa motivazione in ordine alla natura di prestazione accessoria di riscossione dei crediti per conto del proponente – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17908-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 398/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/12/2015, R.G.N. 408/2015.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con sentenza n. 398/2015, pubblicata il 12 gennaio 2016, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, ha ritenuto sussistente il diritto di (OMISSIS) – gia’ collaboratore, in qualita’ di agente, di (OMISSIS) S.p.A. (poi (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)) – ad uno specifico compenso per l’attivita’ di riscossione, in aggiunta alle provvigioni, e ne ha liquidato l’ammontare, con determinazione equitativa, in misura percentuale sul fatturato: conclusione cui la Corte e’ giunta facendo riferimento alla previsione in tal senso contenuta nell’A.E.C. di settore e, alla stregua di essa, reputando illegittima la clausola del contratto individuale di agenzia, con la quale era stato invece stabilito il conglobamento del compenso per l’attivita’ di riscossione nella provvigione pattuita;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso la societa’, con sei motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito il (OMISSIS) con controricorso;
rilevato:
che con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’articolo 4 dell’A.E.C. 26 febbraio 2002 e all’articolo 5 dell’A.E.C. 16 febbraio 2009, nonche’ in relazione all’articolo 2697 c.c., non avendo la Corte di appello di Genova tenuto conto dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimita’ in tema di indennita’ di riscossione ed inoltre non avendo verificato la sussistenza delle condizioni per applicare alla fattispecie concreta la disciplina collettiva: in particolare, non avendo considerato che le disposizioni richiamate degli Accordi Economici Collettivi del 2002 e del 2009, identiche nella loro formulazione, si applicano unicamente nei confronti degli agenti che svolgono l’attivita’ di riscossione per conto del preponente in via continuativa e con assunzione di “responsabilita’… per errore contabile”; con la conseguenza che – in difetto di tale responsabilita’, come nella specie – esse non operano e che le (difformi) previsioni del contratto individuale conservano piena efficacia;
– che con i motivi seguenti viene dedotta:
– con il secondo motivo, la violazione dell’articolo 2077 c.c. e la nullita’ della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, sul rilievo che la Corte, prima di operare la sostituzione di diritto della clausola del contratto individuale con quella di fonte collettiva, avrebbe dovuto analizzare il merito del regolamento contrattuale voluto dalle parti e verificare se la liquidazione del compenso per la riscossione in forma provvigionale era da ritenersi piu’ o meno vantaggiosa per l’agente;
– con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 113, 114 e 429 c.p.c., oltre al vizio di contraddittoria motivazione, non essendovi corrispondenza tra il criterio prescelto per la quantificazione dell’indennita’ (1% sul fatturato) e l’importo effettivamente liquidato (superiore al 2%);
– con il quarto, violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda, reiterata in grado di appello, avente ad oggetto la compensazione tra l’indennita’ liquidata per l’attivita’ di riscossione e la quota a tale titolo gia’ conglobata nelle provvigioni;
– con il quinto, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 420 c.p.c., oltre a vizio di motivazione e nullita’ della sentenza, per mancata ammissione della prova testimoniale relativa al compenso per l’attivita’ di incasso;
– con il sesto, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. per avere la Corte di appello erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilita’ del gravame;
osservato:
che e’ fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso;
– che, infatti, la sentenza impugnata, pur avendo rilevato il conglobamento, nella provvigione, del compenso relativo alla prevista attivita’ di riscossione (p. 10), non si e’ conformata al consolidato principio di diritto, per il quale, ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attivita’ sia stato gia’ compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente; mentre la medesima attivita’ va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volonta’ delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente (Cass. n. 1269/1988; conformi, fra altre: n. 3309/1991; n. 1818/1993; n. 7481/2000; n. 22892/2008);
– che tale orientamento ha trovato conferma in Cass. n. 21079/2013, per la quale, poiche’ lo svolgimento da parte dell’agente di attivita’ di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facolta’ e l’obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l’attivita’ di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all’originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all’articolo 2225 c.c. (conformi, fra altre: n. 8110/1995; n. 3902/2001);
– che, d’altra parte, sia l’A.E.C. del 2002 (articolo 4), sia quello del 2009 (articolo 5), prevedono che debba essere “stabilito uno specifico compenso aggiuntivo”, in forma diversa dalla provvigione, “nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilita’ dell’agente per errore contabile”, ponendo di conseguenza la responsabilita’ per errore contabile del collaboratore quale presupposto indispensabile perche’ possa sorgere a favore dello stesso il diritto all’indennita’;
ritenuto:
conclusivamente che – accolto il primo motivo, assorbiti gli altri – l’impugnata sentenza n. 398/2015 della Corte di appello di Genova deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterra’ al principio di diritto richiamato, verificando l’eventuale attribuzione all’agente, nel corso del rapporto, di responsabilita’ per errore contabile dovuto a colpa nell’esecuzione della prestazione accessoria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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