In tema di contenuto della sentenza

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721.

La massima estrapolata:

In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell’esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che “l’appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione”).

Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721

Data udienza 8 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2031/2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona della Dott.ssa (OMISSIS) nella qualita’ di procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2416/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:
la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione (basato su due motivi) avverso la sentenza n. 2416/2017 della Corte di Appello di Milano (pubblicata in data 1.6.2017), con cui e’ stata rigettata l’impugnazione svolta dalla stessa (OMISSIS) avverso la sentenza n. 8166/2014 del Tribunale di Milano, pronunciata nella controversia promossa dall’odierna ricorrente avverso gli ” (OMISSIS) che hanno assunto il rischio di cui al contratto n. (OMISSIS)” e la (OMISSIS) s.r.l.;
hanno resistito gli (OMISSIS), a mezzo di controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:
il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – omessa esposizione delle ragioni in diritto” e censura la sentenza “perche’ priva di motivazione in quanto “non rappresenta la decisione delle questioni poste dall’appellante, cosi’ come risultanti dalla lettura complessiva dell’impugnazione, ma un mero commento dello stesso atto, di cui la Corte si e’ limitata a dichiarare di non apprezzare la struttura”; piu’ specificamente, la ricorrente assume che “la pronuncia e’ carente di uno degli elementi indispensabili perche’ possa definirsi una sentenza, vale a dire l’esposizione dei motivi per i quali la Corte ha ritenuto di rigettare le argomentazioni dell’appellante”;
il secondo motivo deduce “violazione o falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c. (…), anche in relazione alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 – successione di (OMISSIS) s.r.l. nei diritti di (OMISSIS) s.p.a. nei confronti dei (OMISSIS)”;
il primo motivo (che, a prescindere dal richiamo al n. 3 dell’articolo 360 c.p.c., evidenzia chiaramente una nullita’ della sentenza) e’ fondato: la motivazione – costituita da una sola pagina – e’ talmente “ermetica” da non consentire di inquadrare (se non in modo assolutamente generico) la vicenda e da impedire di avere contezza dei motivi di gravame e delle ragioni per cui la Corte milanese ha ritenuto che “l’appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione” e che “non vi sia correlazione tra i tre punti della sentenza richiamati e lo sviluppo della motivazione dell’appello”, risultando del tutta apodittica l’affermazione secondo cui l’appellante) non solo non avrebbe contestato i principi espressi da Cass., S.U. n. 6071/2013, ma, “con riferimento ai richiamati tre punti della sentenza, (avrebbe) sviluppato una tesi che con questi punti neanche ha elementi in comune”;
la sentenza, che dichiara di adeguarsi ai criteri di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., tradisce dunque la sua premessa giacche’ la concisione della motivazione non puo’ prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale (funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione); requisiti minimi che difettano evidentemente nel caso di specie, in cui giudice di appello si e’ limitato ad una valutazione criptica della struttura dell’atto di gravame senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto (cfr. Cass. n. 920/2015);
la nullita’ della sentenza ne comporta la cassazione (con assorbimento del secondo motivo) e il rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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