In tema di consorzi con attività esterna

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 28 luglio 2020, n. 16052.

La massima estrapolata:

In tema di consorzi con attività esterna, l’art. 2615 cod. civ., per le obbligazioni assunte dal consorzio in nome proprio, distingue, al primo comma, la fattispecie della responsabilità esclusiva del consorzio e, al secondo comma, quella solidale che opera allorquando le obbligazioni assunte in proprio nome dal consorzio realizzino l’interesse dei singoli consorziati. In questa seconda ipotesi, ne rispondono i singoli consorziati ed il fondo consortile

Sentenza 28 luglio 2020, n. 16052

Data udienza 23 ottobre 2019

Tag/parola chiave: Consorzio – Risarcimento del danno a seguito di allagamento del capannone – Responsabilità ai sensi dell’art. 2615 co. 1 c.c. – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), in liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende insieme al Prof. Avv. (OMISSIS) e l’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’Avvocato (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1308 del 07/08/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale;
Uditi per parte ricorrente principale l’Avvocato (OMISSIS) e per parte controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato (OMISSIS), che hanno concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dal (OMISSIS) in Liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 231 del 27 novembre 2005, che aveva accertato e dichiarato la responsabilita’ del Consorzio per i danni arrecati in data 27 aprile 1991 all’immobile di proprieta’ della signora (OMISSIS) ed ai beni del signor (OMISSIS), contenuti in un magazzino condotto in locazione, a seguito della tracimazione dell’acqua da un vicino immobile ove la societa’ (OMISSIS), nella sua qualita’ di consorziata al (OMISSIS) (d’ora in poi solo Consorzio), stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione.
2. Con l’appello della pronuncia di primo grado, il Consorzio chiedeva l’affermazione dell’esclusiva responsabilita’ di (OMISSIS) per i danni derivanti dai lavori e la condanna della (OMISSIS) al risarcimento degli stessi.
3. La Corte d’appello di Bologna, pur ritendo non contestabile la circostanza che (OMISSIS) stesse materialmente eseguendo i lavori, confermava la condanna del Consorzio ai sensi dell’articolo 2615 c.c., comma 1, cioe’ reputando che il contratto sottoscritto fra (OMISSIS) s.r.l. ed il Consorzio determinasse assunzione di obbligazioni esclusivamente in nome e per conto della Consorzio.
4. La Corte bolognese escludeva poi la possibilita’ di una responsabilita’ solidale fra il Consorzio ed (OMISSIS) perche’ tale domanda non era stata avanzata dal Consorzio appellante.
5. La cassazione della pronuncia d’appello e’ chiesta dal Consorzio sulla base di due motivi, cui resiste (OMISSIS) s.p.a. (quale incorporante (OMISSIS) s.p.a.) con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, illustrato pure da memoria ex articolo 380 bis c.p.c.. Non hanno svolto attivita’ difensiva gli altri intimati.
6. Con ordinanza interlocutoria del 12316/2019 la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza, in ordine alla questione dei rapporti fra il consorzio ed i singoli consorziati nella responsabilita’ verso terzi ai sensi dell’articolo 2615 c.c..
7. In vista di detta udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di considerare il contratto di appalto intervenuto fra la societa’ (OMISSIS) ed il Consorzio e per non avere valorizzato la circostanza che (OMISSIS) non aveva contestato di essere la sola impresa operante al momento del verificarsi del sinistro per il cui risarcimento era stato originariamente convenuto il Consorzio.
9. Con il secondo motivo del ricorso principale, il Consorzio denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di applicare al caso di specie l’articolo 2615 c.c., comma 2 e sulla base di esso escludere la responsabilita’ del Consorzio.
10. I due motivi, attinenti alla stessa questione concernente la posizione del Consorzio rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta da terzi in conseguenza del danno causato dal consorziato, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.
11. La norma di riferimento e’ l’articolo 2615 c.c., che, per le obbligazioni assunte dal consorzio in nome proprio, distingue, al comma 1, la fattispecie della responsabilita’ esclusiva del consorzio e, al comma 2, quella solidale che opera allorquando le obbligazioni assunte in proprio nome dal consorzio realizzino l’interesse dei singoli consorziati. In questa seconda ipotesi ne rispondono i singoli consorziati ed il fondo consortile.
12. Ebbene, ritiene il Collegio che erroneamente la Corte territoriale ha ricondotto la fattispecie concreta all’articolo 2615 c.c., comma 1, dovendosi, al contrario, applicare il comma 2 dell’articolo in esame.
13. Tradizionale criterio distintivo e’, infatti, quello rappresentato dalla finalita’ delle obbligazioni assunte in entrambi i casi dal consorzio in proprio: ove esse attengano al funzionamento del consorzio (p. es. spese di gestione, personale, ecc.) ovvero all’attuazione dello scopo consortile, verra’ in considerazione la responsabilita’ patrimoniale esclusiva del consorzio; ove, invece, sia ravvisabile un interesse individuale distinto dalla collettivita’ degli stessi, allora operera’ la sopra indicata responsabilita’ solidale (cfr. Cass. 3664/2006; 12/2019).
14. Orbene, nel caso di specie, il contratto di appalto stipulato dal Consorzio con la societa’ (OMISSIS), in forza del quale (OMISSIS) stava eseguendo la ristrutturazione immobiliare nell’ambito della quale si e’ verificato il sinistro, realizzava l’interesse del singolo consorziato, come anche enunciato dall’articolo 4 dell’atto costitutivo del Consorzio.
15. Cosi’ inquadrata la fattispecie, occorre avere riguardo al principio affermato da questa Corte secondo cui il consorzio puo’ essere considerato responsabile verso terzi anche per fatti illeciti compiuti dalla consorziata (cfr. Cass. 10956/1996).
16. In particolare si e’ precisato che al consorzio si debbano imputare, in forza dell’articolo 2615 c.c., comma 2, direttamente non solo le obbligazioni nascenti dal contratto, ma anche quelle che discendono da una condotta illecita materialmente posta in essere da un’impresa consorziata (cfr. Cass. 18235/2008).
17. L’articolo 2615 c.c., comma 2, individua un autonomo criterio normativo di attribuzione della responsabilita’ verso terzi in caso di consorzio con attivita’ esterna compiuta nell’interesse dei consorziati.
18. Cio’ posto, il ricorso principale va accolto nei limiti sin qui considerati e, pertanto, la domanda di chiamata in causa di (OMISSIS) da parte del Consorzio va riesaminata con riguardo alla fattispecie astratta correttamente applicabile al caso di specie ed ai fatti costitutivi dedotti a sostegno della stessa.
19. A questo proposito viene in considerazione la qualificazione della chiamata in giudizio operata dal Consorzio nei confronti di (OMISSIS) che, per quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata, si fonda sull’allegazione dell’articolo 2615 c.c., comma 2 e, quindi, sulla corresponsabilita’ della consorziata, seppure la conclusione formale sia nel senso di accertare l’esclusione della responsabilita’ del Consorzio.
20. Tale esclusione, pero’, puo’ operare solo nei rapporti interni al consorzio ma non nei confronti dei terzi, sicche’ la chiamata in causa operata ai sensi dell’articolo 2615 c.c., comma 2, dal Consorzio va interpretata come contenente anche quella di accertamento della responsabilita’ solidale fra consorzio e societa’ consorziata, per la quale, secondo consolidata giurisprudenza, non occorre l’estensione della domanda da parte dell’attore (cfr. Cass. 5057/2010; 5400/2013; 23213/2015).
21. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia la violazione del giudicato formatosi in merito all’estraneita’ al sinistro di (OMISSIS) per avere il Consorzio gravato la sentenza di prime cure solo in relazione al rigetto della domanda con cui aveva chiesto dichiararsi che non era responsabile del sinistro.
22. Il ricorso e’ infondato perche’ come emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4) con il gravame il Consorzio ha contestato l’erronea applicazione alla fattispecie concreta dell’articolo 2615 c.c., comma 1, richiamando la responsabilita’ solidale prevista dall’articolo 2615 c.c. e percio’, al di la’ della formale conclusione dell’atto di citazione in appello, l’oggetto dell’impugnazione comprendeva anche la dedotta solidarieta’ fra consorzio e societa’ consorziata, sicche’ deve escludersi la formazione di un giudicato in merito all’estraneita’ di (OMISSIS).
23. In definitiva, va accolto il ricorso principale per quanto di ragione; va rigettato il ricorso incidentale.
24. La sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione alle censure accolte. Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
25. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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