In tema di confisca diretta

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 17 luglio 2020, n. 21353.

Massima estrapolata:

In tema di confisca diretta, non può essere disposta l’ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la confisca ex art. 322-ter, comma primo, cod. pen. di somme ottenute dall’I.N.P.S., a titolo di rimborso, da un datore di lavoro, che aveva falsamente comunicato all’ente l’avvenuta corresponsione di un’indennità a una dipendente, in considerazione del successivo volontario versamento di tale indennità).

Sentenza 17 luglio 2020, n. 21353

Data udienza 24 giugno 2020

Tag – parola chiave: Indebita percezione di erogazione di somma ex art. 316 ter cp – Confisca – Profitto del reato – Somme non versata alla Stato – Confisca diretta quale misura di sicurezza – Condotta riparatoria del reo – Eliminazione della confisca

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. ROSATI Martin – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 17/05/2018 dal Tribunale di Massa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla statuizione di confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Massa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di sei mesi di reclusione a (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 316-ter c.p., per avere ottenuto dall’I.N.P.S., mediante compensazione con propri debiti, il rimborso di somme dovute a titolo di indennita’ ad una propria dipendente, avendone falsamente comunicato all’ente previdenziale l’avvenuta corresponsione, in realta’ non avvenuta.
Con la medesima sentenza, quel giudice ha altresi’ disposto la confisca del profitto del reato, a norma dell’articolo 322-ter c.p., comma 1, nella misura delle somme oggetto d’indebita compensazione.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui e’ stata disposta la confisca, per violazione del citato articolo 322-ter, comma 1, poiche’, avendo successivamente corrisposto all’avente diritto le somme dovutele, egli non avrebbe conseguito alcun profitto dal reato.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, con la quale chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza in parte qua, senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, anzitutto, e’ ammissibile.
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione della confisca puo’ essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l’introduzione dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 50, trattandosi di un’ipotesi di “illegalita’ della misura di sicurezza”, percio’ rilevante come violazione di legge, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, e comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862; Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, Lika, Rv. 273830; nel medesimo senso, secondo la notizia di decisione diffusa, pure Sez. U, sentenza del 26 settembre 2019, proc. n. 20381/18, ric. Savin, non ancora pubblicata).
2. L’impugnazione, inoltre, e’ fondata.
2.1. S’intende per “profitto del reato” – almeno nella nozione che rileva ai fini del presente ricorso – il “vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito” (per tutte, Sez. U, 26/06/2015, n. 31617, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, non massimata sul punto).
Nello specifico, esso va quindi individuato nel mancato esborso, per effetto dell’indebita compensazione ottenuta, delle somme che l’imputato avrebbe dovuto versare alla propria dipendente a titolo di prestazione previdenziale.
Trattandosi, percio’, di un risparmio di spesa, detto profitto e’ rappresentato direttamente dal denaro non versato.
Tanto rileva ai fini dell’individuazione della natura della misura ablativa disposta: se, cioe’, si tratti di una confisca diretta, e quindi di una misura di sicurezza, oppure di una confisca di valore, nella specie c.d. “per equivalente”, che invece rappresenta una pena in rem (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. 6, n. 16103 del 19/02/2020, De Grandi, Rv. 278961).
A tal fine, il mero riferimento all’articolo 322-ter c.p., non soccorre, poiche’ tale norma prevede entrambe le fattispecie di confisca. Decisiva, invece, e’ la specie della res staggita, in relazione alla tipologia del reato: per cui – cosi’ come precisato dalle gia’ ricordate sentenze Lucci e Gubert – laddove il profitto sia rappresentato da denaro, la relativa confisca dev’essere qualificata come diretta, indipendentemente dalla derivazione immediata o meno dal reato.
2.2. Si versa, dunque, nella fattispecie oggetto di giudizio, in un’ipotesi di confisca diretta e, quindi, di misura di sicurezza.
La ragione giustificatrice delle misure di sicurezza e’ di natura tipicamente preventiva. Tanto vale, ovviamente, per quelle di tipo personale, quanto per la confisca, attraverso la quale l’ordinamento mira a sottrarre al circuito economico-sociale legale le cose ricollegabili all’attivita’ criminale e, come tali, a vario titolo, potenzialmente criminogene.
Se questa, pero’, almeno nei suoi estremi essenziali, e’ la ratio delle misure di sicurezza, se ne deve coerentemente desumere che, qualora il profitto conseguito attraverso il reato venga meno, successivamente a questo, per una condotta riparatoria posta in essere volontariamente dal reo, la cosa pericolosa esce dal circuito dell’economia legale e non v’e’, percio’, alcuna ragione che giustifichi l’ablazione.
Seppur con riferimento a diverse tipologie di reato, si collocano in questo solco interpretativo Sez. 2, n. 36444 del 26/05/2015, Ottonello, Rv. 264525, secondo la quale l’utilita’ economica ricavata dalla consumazione di una truffa non puo’ essere confiscata come profitto del reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata gia’ restituita al soggetto danneggiato; ma, ancor prima, le numerose sentenze in materia di reati tributari, che hanno affermato la necessita’ della progressiva riduzione del sequestro in ragione della misura dei tributi successivamente versati dall’imputato in adempimento dell’accordo eventualmente perfezionato con l’Amministrazione finanziaria: altrimenti, si e’ argomentato, verrebbe a determinarsi un’inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non puo’ mai essere superiore al vantaggio economico conseguito attraverso l’azione delittuosa (tra varie altre, Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409).
3. Poiche’, dunque, e’ pacifico, in fatto, che il ricorrente, successivamente al perfezionamento del reato, abbia versato alla propria dipendente le somme alla stessa spettanti, e’ conseguentemente venuto meno il corrispondente vantaggio economico, da lui ottenuto mediante la compensazione del relativo credito verso l’ente previdenziale con i suoi debiti nei confronti del medesimo. Nessun “profitto”, percio’, e’ a lui residuato, in ragione di una sua condotta riparatoria volontaria; e, di conseguenza, nessuna confisca di tali somme poteva essere disposta.
La sentenza impugnata dev’essere percio’ annullata senza rinvio in parte qua, a norma dell’articolo 620 c.p.p., lettera d).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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