In tema di confisca di prevenzione

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 13 maggio 2019, n. 20572.

La massima estrapolata:

In tema di confisca di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 27 e 41 Cost. della norma transitoria di cui all’art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude la perdita di efficacia della confisca, ex art. 27, comma 6, d.lgs. cit., per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore di tale decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione, in quanto la scelta di regolare, nei processi in corso, gli effetti di nuovi istituti o delle modifiche a istituti esistenti costituisce espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore.

Sentenza 13 maggio 2019, n. 20572

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il decreto del 16/11/2018 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento sopra indicato la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente il decreto impugnato, dichiarando ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 6, la perdita di efficacia della confisca dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” e la loro restituzione agli intestatari, e confermava nel resto il decreto del 22/04/2013 con il quale il Tribunale di Prato aveva disposto nei riguardi di (OMISSIS) la confisca di una serie di beni nella disponibilita’ diretta o indiretta del proposto, ritenuto soggetto pericoloso socialmente, in quanto indiziato di appartenere ad un associazione di stampo camorristico facente capo a (OMISSIS), ai sensi della L. n. 575 del 1965, articolo 1, come modificato dal Decreto Legge n. 92 del 2008 convertito nella L. n. 125 del 2008, nonche’ dalla L. n. 94 del 2009.
2. Avverso tale decreto hanno presentato ricorso il proposto (OMISSIS) e, quali terzi interessati, (OMISSIS) e (OMISSIS) – con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori avv. (OMISSIS), avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) – i quali hanno dedotto i seguenti motivi, cosi’ raggruppabili.
2.1. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo cit., articolo 27, comma 6 e articolo 117, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non applicabile nella fattispecie la disposizione, dettata dal menzionato articolo 27, relativamente alla perdita di efficacia della confisca sul presupposto che nei riguardi di (OMISSIS) sarebbero state presentate piu’ proposte di prevenzione, benche’ il procedimento fosse rimasto unitario; in via subordinata e’ stato chiesto sollevarsi questione di legittimita’ costituzionale di tali norme per violazione dei principi di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost. e della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost., e del diritto di proprieta’, come protetto dall’articolo 1 prot. add. 1 CEDU, rilevante a mente degli articoli 41 e 117 Cost. (motivo unico ricorso avv. (OMISSIS); primo motivo ricorso avv. (OMISSIS); motivo unico ricorso avv. (OMISSIS)).
2.2. Violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 24, comma 1, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto di confermare i beni sequestrati ritenendoli nella disponibilita’ del proposto (OMISSIS), benche’ gli stessi risultassero in parte intestati al di lui fratello (OMISSIS), valorizzando elementi indiziari riferibili esclusivamente al primo e non anche al secondo (secondo motivo ricorso avv. (OMISSIS)).
3. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili.
3.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. (OMISSIS), nonche’ gli analoghi motivi dei ricorsi a firma dell’avv. (OMISSIS) e dell’avv. (OMISSIS), sono manifestamente infondati.
Come noto, il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 27, comma 6, stabilisce che “in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso”, norma che e’ stata interpretata nel senso che entro tale termine va depositato il decreto motivato e non il solo dispositivo (cosi’, tra le altre, Sez. 6, n. 52774 del 10/11/2016, Masala, Rv. 268437). Tale disposizione, tuttavia, non e’ applicabile a tutti i procedimenti nei quali il decreto motivato della Corte di appello sia stato emesso dopo la data del 13 ottobre 2011 di entrata in vigore del suddetto D.Lgs., in quanto il legislatore della novella, con una apposita norma transitoria contenuta nell’articolo 117, comma 1, ha stabilito che “le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia gia’ stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti”.
Orbene, di tale norma transitoria la Corte di appello di Firenze ha fatto, nel caso di specie, corretta applicazione rilevando come la proposta di prevenzione formulata nei riguardi di (OMISSIS) fosse stata presentata il 25 luglio 2011 e fosse stata integrata una prima volta con atto del 10 ottobre 2011, di taiche’ con esattezza si e’ escluso che, con riferimento alle richieste formulate con quelle istanze, potesse ritenersi operante la disposizione sulla perdita di efficacia della disposta confisca di cui al menzionato articolo 27, comma 6.
Discorso diverso e’ stato fatto dalla Corte fiorentina con riferimento alle richieste formulate, ad integrazione, nei riguardi di (OMISSIS) con l’istanza integrativa depositata il 13 febbraio 2013, per le quali correttamente e’ stata giudicata applicabile la disposizione in argomento.
Manifestamente infondate devono ritenersi le questioni di legittimita’ costituzionali che sono state prospettate dai tre ricorrenti, in quanto – seguendo l’insegnamento della Consulta sull’argomento (v., tra le tante, C. Cost., ord. n. 332 del 2008; C. Cost., ord. n. 445 del 2006; C. Cost., sent. n. 219 del 2004, C. Cost., sent. n. 381 del 2001) – deve ritenersi espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore la scelta di regolare gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti o delle modificazioni apportate ad istituti gia’ esistenti, dunque la scelta, con riferimento alla tematica in esame, di limitare la operativita’ non solo della disposizione in esame, ma di tutte le nuove norme introdotte con il Libro I con il Codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al citato D.Lgs., ai soli procedimenti instaurati, con la formulazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione, dopo l’entrata in vigore di tale decreto.
Ne’ e’ corretto richiamare principi che attengono alla efficacia nel tempo delle norme di diritto penale sostanziale, in quanto e’ di tutta evidenza come la disposizione in oggetto ha una natura palesemente processuale, talche’ vale in generale la regola tempus regit actum, salvi gli effetti regolati dalla considerata norma destinata a disciplinare il regime transitorio di entrata in vigore della nuova normativa in materia di misure di prevenzione.
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse di Tiziano (OMISSIS) e’ inammissibile.
Va premesso che il decreto impugnato contiene un apparato argomentativo congruo e adeguato su tutte le questioni devolute alla cognizione della Corte territoriale, sicche’ la gran parte delle doglianze formulate con il ricorso si risolvono sostanzialmente in censure alla motivazione che non superano il vaglio preliminare di ammissibilita’, posto che dal combinato disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 3 e articolo 26 si desume pacificamente che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione e’ proponibile solo per violazione di legge.
Per il resto va rammentato quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 24 del 2019, nella quale, nel definire l’ambito di compatibilita’ della disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali con i principi della Carta fondamentale e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, si e’ chiarito che “oltre alla verifica della riconducibilita’ del soggetto a una delle categorie oggi elencate nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, presupposto comune dell’applicazione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, e’ la pericolosita’ del soggetto medesimo per la sicurezza pubblica. Al riscontro probatorio delle sue passate attivita’ criminose, deve dunque affiancarsi una ulteriore verifica processuale circa la sua pericolosita’, in termini – cioe’ – di rilevante probabilita’ di commissione, nel futuro, di ulteriori attivita’ criminose. Il requisito della pericolosita’ per la sicurezza pubblica del destinatario delle misure di prevenzione personali accomuna le stesse alle misure di sicurezza disciplinate dal codice penale, dalle quali tuttavia le prime si differenziano in quanto non presuppongono l’instaurarsi di un processo penale nei confronti del soggetto. Sufficiente e necessario a legittimare l’applicazione di una misura di prevenzione personale e’, infatti, che l’attivita’ criminosa – descritta nelle varie fattispecie elencate oggi nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, e il cui riscontro probatorio funge da base sulla quale sviluppare il giudizio in ordine alla pericolosita’ del soggetto per la sicurezza pubblica – risulti da evidenze che la legge indica ora come “elementi di fatto”, piu’ spesso come “indizi”; evidenze che debbono essere vagliate dal tribunale nell’ambito di un procedimento retto da regole probatorie e di giudizio diverse da quelle proprie dei procedimenti penali.”
In tale ottica, deve escludersi la ricorrenza di alcuna delle denunciate violazioni di legge, avendo i giudici di merito indicato in maniera analitica i numerosi e attendibili elementi informativi in base ai quali era stato possibile sostenere che le societa’ facenti capo a (OMISSIS) erano state sistematicamente finanziate dal gruppo camorristico (OMISSIS), i cui proventi erano confluiti, senza alcuna possibilita’ di distinzione, nei conti correnti intestati ai fratelli (OMISSIS); che il patrimonio dei prevenuti, incrementato dall’omessa annotazione dei corrispettivi delle prestazioni e dagli incassi “a nero” dei ristoranti, doveva ritenersi unitario, come riscontrato dalla fittizieta’ dei passaggi di quote sociali da un familiare all’altro effettuati sempre al mero valore nominale; e che (OMISSIS) aveva avuto, nel periodo di riferimento, scarsissimi redditi dichiarati, del tutto sproporzionati al valore dei beni oggetto di confisca.
4. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed ciascuno a quella di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

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