In tema di confisca allargata

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 6 novembre 2019, n. 45105.

Massima estrapolata:

In tema di confisca allargata di cui all’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), il terzo interessato dal provvedimento ablatorio che non ha partecipato al processo di primo grado, per non essere ancora entrato in vigore il comma 1-quinques dell’art. 104-bis disp. att cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21), non ha titolo, in assenza di una norma transitoria che lo consente, ad intervenire nei successivi giudizi di impugnazione e può tutelare la sua posizione sostanziale chiedendo la restituzione al giudice della cognizione, se non è intervenuta sentenza irrevocabile, ovvero proponendo incidente di esecuzione, in presenza di decisione irrevocabile.

Sentenza 6 novembre 2019, n. 45105

Data udienza 4 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. PARDO Ignazi – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/05/2018 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso del (OMISSIS); quanto al ricorso dei terzi estranei al reato chiede il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori avv.ti (OMISSIS), per (OMISSIS) il quale chiede l’accoglimento dei motivi e fa comunque rilevare l’intervenuta prescrizione; ed avv.to (OMISSIS), per tutti i ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento dei motivi deducendo in ogni caso la prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 11 maggio 2018, la corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Trani in data 20 ottobre 2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di usura allo stesso contestato al capo A) della rubrica perche’ estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena allo stesso inflitta in ordine al rimanente reato di estorsione di cui al capo B) in anni 5 di reclusione; confermava la predetta pronuncia del tribunale quanto alla confisca di alcuni beni mobili ed immobili revocando invece in parte il vincolo reale su altri beni analiticamente indicati al punto n. 3 del dispositivo di cui disponeva la restituzione agli aventi diritto.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo, con unico motivo, violazione del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, comma 4 quinques e articolo 104 bis disp. att. c.p.p. poiche’ sebbene tali norme prevedevano la partecipazione al giudizio anche dei terzi sequestrati e fossero entrate in vigore prima della definizione dell’appello tutti i predetti ricorrenti non erano stati citati per tale fase del giudizio con conseguente nullita’ della impugnata pronuncia.
1.3 Gli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS) proponevano ricorso per cassazione nell’interesse del (OMISSIS) lamentando, con distinti motivi:
– violazione dell’articolo 606 lettera b) e c) c.p.p. per omessa osservanza dell’articolo 157 c.p. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione anche del reato di estorsione di cui al capo B) della rubrica che doveva ritenersi essere stato consumato nonostante la data di consumazione indicata fosse quella del 14-6-2005 posto che il fatto era avvenuto in data (OMISSIS) al momento della stipula del preliminare di vendita dell’immobile di via (OMISSIS) gia’ trasferito al (OMISSIS) in occasione del precedente rogito notarile dell’8 luglio 2003 poiche’ a quella data si era verificato l’evento ingiusto della definitiva perdita di tale immobile;
– totale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per disporre la confisca allargata in virtu’ dell’articolo 240 bis c.p. disposta nei confronti di beni immobili, mobili registrati e rapporti bancari intestati all’imputato ed ai suoi familiari non essendo stato accertato il requisito della intestazione fittizia dei beni dei familiari, non essendo stata operata una verifica compiuta della formazione nel tempo del patrimonio facente capo al prevenuto, non essendosi tenuto conto degli acquisiti e delle successive vendite effettuate dal 1973, non essendosi valorizzati i redditi provenienti dalla lecita attivita’ di intermediazione ancorche’ non palesati al fisco.
Presupposti questi che secondo l’interpretazione giurisprudenziale andavano verificati anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato di estorsione; al proposito veniva approfondito il tema della rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco sottolineando come non dovesse farsi applicazione del disposto contenuto nell’ultima parte del comma 1 del nuovo articolo 240 bis c.p. per la parte in cui esclude rilevanza ai redditi in nero e cio’ perche’ al momento dell’adozione della confisca nel giudizio di primo grado tale principio non risultava avere vigore e non potendosi fare applicazione retroattiva di norme in relazione ad istituti dotati di carattere sanzionatorio. Con la conseguenza che poiche’ al momento della data del provvedimento di confisca in primo grado l’articolo 12 sexies era interpretato dalle Sezioni Unite n. 33451/2014 secondo la quale va dato rilievo anche ai redditi non dichiarati da evasione fiscale occorreva tenere conto di tali importi nella valutazione della giustificazione offerta dal (OMISSIS) e dai figli circa gli acquisti effettuati.
1.4 L’avv.to (OMISSIS), proponeva anch’egli ricorso per cassazione nella qualita’ di difensore di (OMISSIS) deducendo:
– violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione al capo b) della rubrica di cui doveva dichiararsi l’estinzione per prescrizione poiche’ il danno ingiusto e la consumazione del reato erano stati realizzati attraverso l’appropriazione del logo commerciale di Cristiano ed il rifiuto di restituirgli l’immobile di gran lunga antecedenti il suicidio della vittima dovendosi fissare le date di tali episodi al 2003 ed al (OMISSIS) con conseguente decorso del termine ex articolo 157 c.p.;
– violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) quanto alla assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso proposto nell’interesse dei terzi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ avanzato da soggetti non legittimati; invero la sentenza della corte di appello di Bari appare essere stata pronunciata nel maggio del 2018 e cioe’ in una data successiva l’entrata in vigore dell’articolo 240 bis c.p., dell’articolo 578 bis c.p.p. e dell’articolo 104 bis disp. att. c.p.p. tutti oggetto di formulazione all’interno del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 che ha disposto la codificazione delle norme di legge speciale. In particolare le suddette disposizioni dettano la nuova disciplina integrale della c.d., confisca allargata (gia’ disciplinata dalla L. n. 203 del 1991, articolo 12 sexies) prevedendo:
– l’articolo 240 bis c.p. i presupposti applicativi della norma, in particolare indicando le fattispecie dei c.d. reati spia e cioe’ di quelle imputazioni che possono giustificare l’ablazione del patrimonio dell’imputato indipendentemente dal profitto illecito del singolo reato, prevedendo che i beni possano appartenere a terzi intestatari fittizi, nonche’ prevedendo l’inversione dell’onere della prova a carico dello stesso imputato con esclusione della possibilita’ di difendersi eccependo la sussistenza di redditi da evasione fiscale;
– il successivo articolo 104 bis disp. att. c.p.p. il procedimento da seguire in seguito al disposto sequestro, in relazione all’amministrazione dei beni sequestrati nella pendenza del procedimento e prevedendo in particolare al comma 1 quinquies che “nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro di cui l’imputato risulti avere la disponibilita’ a qualsiasi titolo”;
– l’articolo 578 bis c.p.p. la disciplina dell’ipotesi particolare della confisca disposta nel procedimento che in sede di impugnazione si sia concluso con la declaratoria di prescrizione imponendo, analogamente al precedente articolo 578 c.p.p. che lo stabilisce in caso di accertamento della responsabilita’ civile, che la pronuncia che dichiara l’estinzione del reato ove accompagnata dalla conferma della confisca debba contenere una specifica motivazione dell’accertamento della responsabilita’ dell’imputato.
Mentre tale ultima norma impone quindi un preciso obbligo di motivazione al giudice che dichiara la confisca unitamente alla declaratoria di prescrizione, l’articolo 104 bis disp. att. c.p.p. tutela specificamente la posizione dei terzi interessati dal provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ex articolo 240 bis c.p. prevedendo che gli stessi debbano necessariamente essere citati nel procedimento di cognizione che ha ad oggetto l’accertamento della responsabilita’ e cio’ perche’ tale e’ la sede naturale per l’accertamento del presupposto della fittizia intestazione che i terzi possono contestare. Dal combinato disposto delle suddette norme di cui agli articoli 104 bis cit. e 578 bis cit. si evince, quindi, che la tutela dei terzi interessati dalla confisca allargata prevede la loro citazione nel corso del procedimento di merito e che, ove in sede di impugnazione il giudice di appello o di legittimita’ debba dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e debba disporre la confisca dei beni intestati ai suddetti terzi, e’ comunque obbligato a motivare l’affermazione di responsabilita’ dell’imputato in relazione al c.d, reato spia che viene dichiarato estinto oltre che i presupposti per l’ablazione dei beni intestati ai terzi e cioe’ la loro interposizione fittizia.
Tuttavia, l’assenza di qualsiasi disposizione transitoria che preveda l’applicazione dell’obbligo di citazione dei terzi anche ai procedimenti pendenti, impedisce che nel giudizio di appello e di cassazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni di cui all’articolo 578 bis c.p.p. e articolo 104 bis disp. att. c.p.p. debbano essere citati soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado. La partecipazione dei terzi al giudizio di cognizione e’ prevista come forma di coinvolgimento del terzo interposto nella intestazione al fine di fare valere sin dalla fase di primo grado i propri diritti, anche mediante la partecipazione alla fase istruttoria, nel corso del quale lo stesso e’ titolare di analogo diritto alla prova rispetto all’imputato limitatamente agli aspetti di interesse specifico.
Conseguentemente, deve essere escluso che il terzo interessato dal provvedimento ablatorio inizialmente disposto in forza dell’articolo 12 sexies citato oggi 240 bis c.p. abbia un diritto di intervento anche nelle fasi di impugnazione, poiche’ si ammetterebbe una estensione dei giudizi di impugnazione a soggetti non coinvolti dall’accertamento del giudice di primo grado, estranea all’ordinamento processuale che vuole come limite del giudicato proprio l’accertamento compiuto nel corso del primo grado; tale conclusione puo’ agevolmente desumersi sia dal contenuto dell’articolo 597 c.p.p. che regola la devoluzione delle questioni proponibili al giudice di appello stabilendo che questi e’ chiamato a pronunciarsi limitatamente ai punti della decisione impugnata e quindi soltanto su questioni gia’ affrontate e coinvolgenti le parti del giudizio di primo grado che dell’articolo 581 c.p.p. che stabilisce l’obbligo di specificita’ dei motivi e delle richieste correlandolo al contenuto della sentenza di primo grado che non puo’ avere preso in considerazione la specifica posizione dei terzi rimasti estranei al giudizio e quindi anche al giudicato.
Ne’ puo’ ritenersi che tale interpretazione privi i terzi di tutela, valendo al proposito il previgente statuto frutto dell’orientamento giurisprudenziale di questa corte che ha gia’ affrontato e risolto la questione della posizione del terzo interessato dalla confisca ex articolo 12 sexies e che continua ad applicarsi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato articolo 104 bis disp. att. c.p.p.. In particolare, le Sezioni Unite di questa corte, hanno affermato che in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene gia’ in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, puo’ chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938). Cosi’ che secondo tale orientamento, il terzo intestatario del bene nella fase del sequestro puo’ ottenere specifica tutela attivando il procedimento cautelare reale nel corso del quale puo’ quindi fare valere le proprie ragioni indipendentemente dall’esito e dallo svolgimento del procedimento di merito nei confronti dell’imputato.
E quanto al rimedio esperibile da parte del terzo successivamente l’adozione della confisca, vale l’ulteriore principio secondo cui in materia di confisca – sia quale misura di prevenzione reale, sia quale confisca atipica i terzi rimasti estranei al procedimento nel cui ambito e’ stato disposto il sequestro, possono proporre incidente di esecuzione per far valere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione, a condizione che versino in buona fede e che abbiano trascritto il loro titolo anteriormente al sequestro (Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, Rv. 257599).
Sicche’ la posizione del terzo viene a trovare una completa tutela sia nella fase del procedimento che dopo l’adozione della confisca definitiva.
E tale essendo lo statuto generale della tutela del terzo attinto da confisca ex articolo 12 sexies oggi articolo 240 bis c.p. deve essere esclusa, pertanto, l’obbligatoria citazione dei terzi intestatari di beni del (OMISSIS) nel giudizio di appello ben potendo gli stessi avanzare istanza al giudice della cognizione che ove respinta andava impugnata con il rimedio di cui all’articolo 322 bis c.p.p. ovvero incidente di esecuzione in seguito alla definitivita’ della pronuncia di confisca.
2.2 Il primo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse del (OMISSIS), e con il quale si deduce vizio della sentenza impugnata per omessa declaratoria di prescrizione del reato di estorsione di cui al capo B) e’ proposto per motivi non consentiti ed, in ogni caso, appare anche manifestamente non fondato.
Quanto al primo profilo va infatti evidenziato come nel caso in esame il ricorrente tramite tutti i propri difensori reclami la declaratoria di prescrizione di un reato pur avendo rinunciato in fase di appello ai motivi attinenti la responsabilita’ con conseguente formazione del giudicato interno sul punto; a tale proposito valgono i precedenti giurisprudenziali di questa corte secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, dichiari, in virtu’ dell’articolo 589 c.p.p., commi 2 e 3 e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera d), l’inammissibilita’ sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l’esame ai fini dell’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimita’. Pertanto, poiche’, ex articolo 597 c.p.p., comma 1, l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non puo’ il giudice di appello prenderli in considerazione, ne’ puo’ farlo il giudice di legittimita’ sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l’irrevocabilita’ di tutti i negozi processuali, ancorche’ unilaterali (Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, Rv. 249269). Ancora si e’ affermato come la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talche’ e’ inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). E sul caso analogo del tema del c.d. patteggiamento in appello che comporti anche esso la rinuncia ai motivi sulla responsabilita’ si e’ in particolare affermato in tema di rilievo della prescrizione che e’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di concordato in appello, ex articolo 599 c.p.p., comma 4, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, considerato che la concessione in tale sede delle attenuanti generiche – che fanno parte integrante dell’accordo e sono unicamente finalizzate alla rideterminazione in concreto del trattamento sanzionatorio – non ha alcun rilievo ai fini della prescrizione e non spiegano altro effetto se non quello di ridurre la pena con coessenziale rinunzia da parte dell’imputato “patteggiante” a far valere la prescrizione, non essendo consentito, in virtu’ del principio di lealta’ processuale, l’utilizzazione dell’accordo per finalita’ incompatibile con gli scopi cui e’ preordinato (Sez. 5, n. 15547 del 19/03/2008, Rv. 239489).
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad escludere che rinunciati i motivi sulla responsabilita’ in fase di appello possa poi essere devoluta alla corte di cassazione la questione della intervenuta prescrizione del reato; del resto la rinuncia e’ un negozio unilaterale abdicativo che determina l’immediato passaggio in giudicato del reato sul quale interviene e determina pertanto l’effetto di precludere qualsiasi successiva questione sul punto dell’affermazione di responsabilita’. Ne consegue che a seguito della rinuncia sulla responsabilita’ si determina l’immediato passaggio in giudicato del punto sul quale la stessa cade senza possibilita’ per il giudice di pronunciare sentenza di estinzione del reato per prescrizione ne’ tanto meno diritto della parte rinunciante a proporre impugnazione di legittimita’ sul punto.
Ne’ assume rilevanza alcuna la dichiarazione espressa dai difensori in sede di giudizio di appello e riportata dalla impugnata pronuncia a pagina 8 della motivazione e con la quale gli stessi contestualmente alla rinuncia ai motivi sulla responsabilita’ dichiaravano di non rinunciare a quelli sulla prescrizione; invero dall’analisi degli atti di appello non risulta che alcun motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado era stato avanzato facendo valere l’estinzione del reato per decorso del tempo sicche’ i difensori non potevano non rinunciare a motivi che non erano stati proposti.
La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilita’ determina pertanto l’applicazione del principio secondo il quale e’ inammissibile l’impugnazione relativa a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia espressamente rinunciato, il che ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimita’, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione o all’analoga ipotesi dell’accordo sulla pena in appello in forza dell’articolo 599 bis c.p.p., (cfr., su tale analoga evenienza, Cass. Sez. 1, n. 43721 del 15.11.2007, dep. 23.11.2007; Cass. n. 40767 del 2001 rv. 220427, n. 94 del 2003 rv. 224239, n. 16965 del 2003 rv. 224241, n. 20477 del 2003 rv. 224924, n. 21358 del 2003 rv. 224505, n. 28831 del 2003 rv. 225771, n. 29699 del 2003 rv. 225896, n. 39663 del 2004 rv. 231109, n. 1754 del 2005).
2.3 In ogni caso, il motivo proposto in tema di prescrizione del delitto di estorsione di cui al capo B) e’ pure manifestamente non fondato; difatti fondamentalmente errate sono le ricostruzioni operate da parte del ricorrente nei distinti ricorsi e con i quali si deduce che dovendo essere anticipata la data di consumazione dei fatti al momento della stipula del preliminare di retrocessione, il reato doveva ritenersi prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello. In primo luogo, infatti, appare evidente che intervenuta la rinuncia ai motivi di impugnazione in tema di responsabilita’ il giudice di appello e tanto meno il giudice di legittimita’ possono operare ex officio una modifica del capo di imputazione individuando una diversa data di consumazione dei fatti rispetto a quella indicata poiche’ tale invocata decisione ancora una volta esulerebbe dalle questioni oggetto di devoluzione e comunque involgerebbe aspetti di puro fatto preclusi al giudizio di legittimita’.
In ogni caso la prospettiva si rivela errata anche in punto ricostruzione dei fatti; difatti dalla lettura del capo di imputazione di cui alla lettera B) risulta che la minaccia e la condotta intimidatoria del (OMISSIS) finalizzate a realizzare l’ingiusto profitto costringevano il (OMISSIS) a “dare esecuzione alle pattuizioni usurarie”. Stante pertanto lo stretto collegamento tra usura ed estorsione secondo la lettera dell’imputazione, la data di consumazione del secondo reato risulta strettamente connessa a quella della esazione dei crediti usurari sicche’ proseguita la condotta di versamento di somme da parte della vittima (OMISSIS) la fattispecie estorsiva veniva ad essere ugualmente consumata. E poiche’ dalla stessa lettura del capo di imputazione, oltre che dagli accertamenti in fatto contenuti nella impugnata pronuncia, risulta espressamente che ancora a marzo del 2005 e cioe’ pochi mesi prima del suicidio, il (OMISSIS) era costretto a cedere il proprio motociclo proprio all’imputato in adempimento dei precedenti accordi e che dopo l’intervenuta tragica morte della persona offesa, (OMISSIS) veniva rinvenuto addirittura in possesso di ulteriori assegni per complessivi 48.000 Euro del (OMISSIS), appare evidente che sino al momento del suo suicidio la vittima subiva l’estorsione del (OMISSIS) finalizzata ad ottenere il pagamento di crediti usurari. Con la conseguenza di dovere certamente escludere la possibilita’ di ritenere anticipata la data di consumazione dei fatti rispetto a quella indicata nel capo di imputazione.
2.4 Manifestamente non fondati sono poi i motivi proposti in punto di determinazione della pena e formulazione del giudizio di bilanciamento; la corte di appello ha infatti adeguatamente motivato il gia’ pur generoso giudizio di concessione delle attenuanti generiche a fronte di fatti gravissimi e la valutazione di equivalenza rispetto alla riconosciuta aggravante con valutazione non sindacabili nella presente sede di legittimita’, riducendo la pena del minimo edittale assoluto.
2.5 Manifestamente non fondati appaiono altresi’ i motivi dedotti in punto di statuizione di confisca adottata dalla corte di appello; innanzi tutto non vanno esaminate le doglianze (pagina 11 del ricorso avv.to (OMISSIS)) con le quali ci si dilunga sul tema del rapporto tra confisca e declaratoria di prescrizione posto che nel caso in esame la definitiva conferma della responsabilita’ per il capo B) conseguente la declaratoria di inammissibilita’ dei motivi priva di efficacia tale prospettazione difensiva.
Quanto agli altri aspetti devoluti con il ricorso, va in primo luogo richiamato il precedente di questa corte pronunciato nella fase cautelare del presente procedimento con il quale sono state riconosciute le condizioni dell’intestazione fittizia di beni ai familiari e della evidente sproporzione dei redditi, quali elementi costitutivi del provvedimento ablatorio L. n. 203 del 1992, ex articolo 12 sexies oggi articolo 240 bis c.p.; difatti nella predetta pronuncia (Sez. 2 n. 6458 del 2011 non massimata) e’ stato gia’ rilevato che “i ricorrenti, a fronte della riscontrata insufficienza della capacita’ reddituale ad accantonare ricchezza, non avevano fornito la prova positiva della lecita provenienza dei beni sequestrati. Ne’ appare conducente il rilievo che i beni sono nella
disponibilita’ dei figli e delle loro famiglie la giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretare la
disposizione di cui all’articolo 321 c.p.p. con riferimento al sequestro di beni Decreto Legge n. 306 del 1992, ex articolo 12 sexies, ha chiaramente avvertito che il legislatore, nella specifica materia, ha creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che ha la titolarita’ o la disponibilita’ del bene l’onere di giustificarne la provenienza; tale presunzione e’ peraltro inoperante con riferimento alla titolarita’ o alla disponibilita’ da parte dell’imputato di beni formalmente intestati a terzi, nel qual caso trova applicazione la consueta ripartizione dell’onere probatorio, che grava sull’accusa. Ha rilevato tuttavia questa Corte che siffatta prova, concernendo il rapporto tra la persona ed il bene, coincide con quella incentrata sulla esistenza di una intestazione fittizia del bene stesso, di talche’ sara’ sufficiente dimostrare che il titolare apparente, sulla base del reddito dichiarato, non svolgeva un’attivita’ in grado di procurargli il bene, per comportare l’inversione dell’onere della prova, spettando a lui dimostrare una titolarita’ del reddito non dichiarato adeguato ad assicurargli la titolarita’ del bene, la cui intestazione, dunque, non e’ reale ma fittizia”.
Deve pertanto essere escluso che i presupposti della intestazione fittizia e della sproporzione possano essere nuovamente censurati posto che le emergenze difensive hanno gia’ portato alla riduzione del sequestro e della rispettiva confisca operato in sede cautelare attraverso la parziale restituzione dei beni come motivata dalla corte di appello.
2.6 Quanto al tema della rilevanza dei redditi da evasione fiscale, suggestiva, seppure anch’essa manifestamente infondata, appare la prospettiva adottata nel ricorso; la tesi difensiva reclama l’applicabilita’ al caso in esame dell’interpretazione ricavabile da una pronuncia delle Sezioni Unite di questa corte (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260247) che attribuisce rilievo ai redditi da evasione fiscale ai fini di escludere la confisca allargata ex articolo 12 sexies cit. oggi 240 bis c.p. e secondo cui la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta “allargata”, di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, articolo 12 sexies, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe e’ previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilita’ diretta o indiretta dell’interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest’ultimo dichiarato ovvero all’attivita’ economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione e’ prevista la possibilita’ di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attivita’ illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego.
In sostanza, il ricorrente, sostenendo la natura essenzialmente sanzionatoria della confisca c.d. allargata, e la conseguente non applicabilita’ retroattiva di una disciplina meno favorevole ai reo, reclama l’impossibilita’ di applicare al caso in esame il piu’ recente testo dell’articolo 240 bis c.p. che nel penultimo periodo del comma 1 come riformulato dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, articolo 6, comma 1 espressamente prevede che “in ogni caso il condannato non puo’ giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale…” e deduce quindi che ha errato la corte di appello di Bari nel confermare la confisca di parte dei beni mobili ed immobili del nucleo familiare (OMISSIS) non avendo tenuto conto dei c.d. redditi in nero.
Orbene tale soluzione non puo’ trovare alcun accoglimento e si profila anche essa inammissibile per manifesta infondatezza per almeno un duplice ordine di ragioni; innanzi tutto va ricordato un differente orientamento giurisprudenziale di questa corte successivo la gia’ indicata pronuncia delle Sezioni Unite, in tema di confisca Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, ex articolo 12 sexies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, secondo cui l’interessato puo’ dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti, fornendo la prova che l’acquisto e’ avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati (quali, ad esempio, lasciti ereditari, vincite di gioco o redditi provenienti da attivita’ lecita prima della scadenza del termine per la dichiarazione), a condizione che gli stessi non costituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili; ne consegue che e’, a tal fine, irrilevante l’adesione al condono tributario tombale di cui al L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9, comma 10, (Sez. 6, n. 10765 del 06/02/2018, Rv. 272719). Soluzione questa che puo’ ritenersi conforme a quelle maggioritarie pronunce che escludono la natura sanzionatoria della confisca allargata affermando espressamente che l’ipotesi di confisca prevista dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, puo’ essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita, in quanto il principio di irretroattivita’ opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione (Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, Rv. 254786). Con l’evidente conseguenza che anche il reddito da evasione fiscale non potrebbe essere invocato stante l’applicabilita’ dell’articolo 240 bis c.p. ultima formulazione.
In ogni caso, pero’, se anche dovesse accedersi alla soluzione esposta nel ricorso, deve essere sottolineato come la semplice allegazione della esistenza di redditi da evasione fiscale non e’ elemento sufficiente ad eludere l’applicabilita’ della confisca dei beni sproporzionati al reddito di soggetto condannato per uno dei reati di cui all’elenco contenuto nell’articolo 240 bis c.p.; appare evidente infatti che in tali casi deve essere fornita prova specifica della consistenza dei redditi ad effettuare proprio quegli acquisti. Con la conseguenza che il soggetto condannato per estorsione nei cui confronti viene disposta la confisca allargata ha l’onere preciso di provare il giro di affari dallo svolgimento del quale e’ stata ricavata la provvista per gli acquisti immobiliari o per gli investimenti bancari e finanziari altrimenti deducendosi una circostanza solamente e meramente generica che demanderebbe al giudice del merito un onere esplorativo totalmente estraneo al giudizio di confisca ed all’inversione dell’onere della prova che esso comporta ex articolo 240 bis c.p..
Deve quindi essere richiamato il sempre valido orientamento di questa sezione della corte di cassazione e secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la presunzione di illegittima provenienza di risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall’attivita’ economica svolta, benche’ non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che e’ onere dell’interessato dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento di attivita’ economiche non denunciate al fisco (Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Rv. 261046). E quindi, se anche dovesse ritenersi che per le confische adottabili anteriormente la piu’ recente previsione dell’articolo 240 bis c.p. rilevino i redditi in nero, non basta pero’ allegare o provare genericamente che nell’esercizio dell’attivita’ professionale cui si e’ dediti si e’ usufruito di redditi non dichiarati perche’ i beni sequestrati al soggetto condannato per uno dei c.d. reati-spia ex articolo 240 bis c.p. siano esenti da confisca allargata, occorrendo invece una specifica prova dell’ammontare di tali redditi e del reinvestimento proprio negli acquisti dei beni poi sequestrati e confiscati altrimenti apparendo la deduzione evidentemente generica e priva di rilievo decisivo non potendo certo ammettersi che la semplice dimostrazione dell’avvenuta realizzazione di redditi da evasione fiscale assuma un effetto sanante generalizzato di tutti gli acquisti effettuati da un soggetto condannato per gravi fatti di reato.
L’applicazione dei sopra esposti principi deve proprio fare concludere per l’inammissibilita’ anche di questo motivo di ricorso e per manifesta infondatezza e per genericita’ poiche’ anche a volere ritenere i redditi in nero del (OMISSIS) rilevanti a fronte di un cosi’ cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare acquisito nel tempo, gli stessi non paiono in alcun modo decisivi non essendo neppure stati indicati anno per anno nel ricorso introduttivo della presente fase di legittimita’ ed essendo comunque totalmente privi di qualsiasi ricostruzione adeguata.
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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