Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12626.
In tema di condominio negli edifici, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, con la quale la corte territoriale, pronunciando sull’appello proposto dal controricorrente avverso la sentenza del giudice di prime cure, aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad agire, in qualità di condomina, a tutela del lastrico solare condominiale, sul presupposto che il relativo potere spettasse soltanto all’amministratore).
Ordinanza|12 maggio 2021| n. 12626
Data udienza 20 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Lastrico solare – Articoli 75 e 81 cpc – Legittimazione attiva – Articoli 112 e 324 cpc – Criteri – Articoli 1103 e 1117 cc – Poteri dell’amministratore del condominio – Articoli 1130 e 1131 cc – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25619-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 776/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni.
RITENUTO
che (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 776 del 2019, pubblicata il 3 aprile 2019, che, pronunciando sull’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 216 del 2014, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS) ad agire, in qualita’ di condomina del Condominio di (OMISSIS), in (OMISSIS), a tutela del lastrico solare condominiale;
che l’intimato (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del terzo motivo di ricorso;
che il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 75, 81, 112, 324 c.p.c., e articolo 2909 c.c., perche’ la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio non il difetto di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, originaria attrice, che si basa sulla sola allegazione della parte che agisce, bensi’ la carenza di legittimazione processuale ai sensi dell’articolo 75 c.p.c., comma 4, che non e’ rilevabile d’ufficio, e sulla quale si era formato il giudicato in mancanza di specifica impugnazione della controparte;
che con il secondo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 75 e 81 c.p.c., articoli 1103 e 1117 c.c., e si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, essendo il lastrico solare di proprieta’ esclusiva condominiale, la (OMISSIS) avrebbe fatto valere in giudizio un diritto altrui, mentre l’articolo 1117 c.c., inserisce il lastrico solare tra le parti comuni dell’edificio, che il condominio e’ chiamato a gestire;
che con il terzo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione degli articoli 75 e 81 c.p.c., articoli 949, 1067, 1103, 1105, 1130, 1131 c.c., perche’ la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito all’amministratore del condominio la legittimazione ad agire oltre i limiti previsti dagli articoli 1130 e 1131 c.c.;
che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la comunanza di questioni in essi prospettate, sono fondati nei termini di seguito precisati;
che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la (OMISSIS) non potesse agire in qualita’ di condomina a tutela del lastrico solare di proprieta’ condominiale, poiche’ il relativo potere spetterebbe soltanto all’amministratore del condominio;
che l’affermazione e’ in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le molte, Cass. n. 1208 del 2017; n. 26557 del 2017; n. 22856 del 2017; n. 4436 del 2017; n. 16562 del 2015), secondo cui la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio, accordata dall’articolo 1131 c.c., nei limiti delle sue attribuzioni in ordine alle liti aventi ad oggetto interessi comuni dei condomini, da’ luogo unicamente ad una deroga rispetto alla disciplina generalmente valida per ogni altra ipotesi di pluralita’ di soggetti del rapporto giuridico dedotto in lite, sopperendo all’esigenza di rendere piu’ agevole la costituzione del contraddittorio nei confronti del condominio, nel senso di evitare la necessita’ di promuovere il litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini;
che rimane intatto il potere del singolo condomino di agire a tutela dei beni condominiali, essendone proprietario pro quota;
che l’impostazione tradizionale e’ stata confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10934 del 2019, che ha affermato il principio secondo cui, “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalita’ giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota”;
che rimane assorbita la questione prospettata con il primo motivo;
che all’accoglimento dei motivi secondo e terzo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato il dispositivo, il quale procedera’ ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa sezione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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