Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 febbraio 2021| n. 4513.
In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all’art. 1120 cod. civ. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 cod. civ., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 cod. civ., dirette ad ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; sotto il profilo soggettivo, poi, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, nelle quali non rileva un interesse generale, bensì quello del singolo condomino al cui perseguimento sono rivolte, con i limiti previsti dal citato art. 1102 cod. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia gravata con la quale la corte del merito aveva confermato anche in grado di appello la statuizione di condanna emessa in prime cure alla rimozione di un impianto di radiotrasmissione installato dalla società ricorrente sul lastrico solare a motivo dell’impedimento a qualsiasi utilizzazione del bene comune da parte degli altri condomini in palese violazione dei limiti posti all’uso della cosa comune dall’art. 1102 cod. civ.).
Sentenza|19 febbraio 2021| n. 4513
Data udienza 13 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Lastrico solare – Impianto di radiotrasmissione – Violazione art. 1102 cc – Impossibilità di utilizzo del bene – Spese di lite – Principio della soccombenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3573/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la Dott.ssa (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 996/2016 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 09/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata il 9 novembre 2016 e notificata il 22 novembre 2016, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1377 del 2009, e nei confronti del (OMISSIS) e di (OMISSIS).
1.1. Il Tribunale aveva condannato la societa’ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, a rimuovere l’impianto di radiotrasmissione installato sul lastrico solare, ed a rimborsare le spese processuali, compensate invece le spese tra il Condominio attore ed il condomino (OMISSIS), proprietario dell’appartamento condotto in locazione dalla societa’.
2. La Corte d’appello, nella contumacia del (OMISSIS), ha confermato la decisione, sul rilievo che l’installazione del ripetitore, come descritta nella CTU e documentata fotograficamente, risultava di impedimento a qualsiasi utilizzazione del lastrico solare da parte degli altri condomini, con conseguente violazione dei limiti posti dall’articolo 1102 c.c..
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) srl, sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso il (OMISSIS). Non ha svolto difese in questa sede (OMISSIS).
4. Il ricorso, gia’ chiamato in decisione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria sulla questione della procedibilita’ del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre esaminare la questione della procedibilita’ del ricorso.
Al quesito si deve dare risposta positiva, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite 25/03/2019 n. 8312, che ha enucleato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformita’ del difensore del Decreto Legge n. 179 del 2012, ex articolo 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione laddove il contro ricorrente (o uno dei contro ricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformita’ della copia informale all’originale”.
Nella specie, il resistente Condominio non ha disconosciuto la conformita’ all’originale della documentazione prodotta dalla ricorrente. Il ricorso e’ dunque procedibile.
2. Con il primo motivo, che in rubrica denuncia vizio di motivazione sotto il profilo della illogicita’ e falsa applicazione dei principi di diritto, la ricorrente contesta che la Corte d’appello, dopo avere affermato il diritto della societa’ (OMISSIS) ad installare e mantenere un’antenna ricetrasmittente sul lastrico solare dell’edificio condominiale, ha poi confermato la statuizione di condanna alla rimozione del supporto installato dalla societa’. La ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 209, comma 5, che avrebbe consentito di evitare la rimozione del manufatto – asseritamente in ultrapetizione rispetto alla domanda proposta dal Condominio stabilendo un’equa indennita’ a favore dello stesso.
La ricorrente si duole poi che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente la violazione dell’articolo 1102 c.c., per asserita impossibilita’ di utilizzo del lastrico solare da parte degli altri condomini. Tale affermazione sarebbe priva di giustificazione in assenza di uno specifico accertamento da parte del CTU circa la consistenza e le dimensioni precise del manufatto, e del rapporto tra queste e la superficie del lastrico solare. Analogamente, sarebbe priva di supporto l’affermazione relativa alla pericolosita’ del manufatto per la sicurezza del fabbricato.
3. Con il secondo motivo, rubricato “incompletezza dei mezzi istruttori”, e’ denunciata la mancata ammissione della prova testimoniale, che avrebbe potuto chiarire fatti contestati – quale l’avvenuta autorizzazione alla installazione da parte del Condominio, dietro corrispettivo – o che non erano stati precisati dal CTU.
4. Con il terzo motivo la societa’ ricorrente lamenta la statuizione di compensazione delle spese di lite tra il Condominio ed il condomino (OMISSIS), proprietario dell’immobile locato alla ricorrente e quindi beneficiario del canone di locazione comprensivo del posizionamento dell’antenna, sull’assunto che questi sarebbe rimasto soccombente al pari della ricorrente.
La Corte d’appello sarebbe incorsa anche nella violazione dell’articolo 92 c.p.c., tenuto conto vi era stata soccombenza reciproca, essendo state accolte solo in parte le domande del Condominio.
5. I motivi sono privi di fondamento ove non inammissibili.
5.1. La norma che regola la fattispecie in esame e’ l’articolo 1102 c.c., che disciplina l’uso della cosa comune, correttamente richiamato dalla Corte d’appello a fondamento della decisione.
La stessa Corte ha supportato la propria valutazione relativa alla compromissione del pari uso del lastrico solare con una motivazione ancorata a precisi e circostanziati dati di fatto, dalla descrizione del manufatto contenuta nella CTU disposta nel giudizio di primo grado, corredata di fotografie, e’ emerso che la controventatura del traliccio era realizzata tramite cavi fissati al traliccio a diverse altezze e alla muratura del parapetto, con 7 ancoraggi distribuiti a raggiera lungo il perimetro del lastrico solare. I dati richiamati hanno indotto la Corte d’appello ad escludere la possibilita’ di qualsiasi altro utilizzo del lastrico solare da parte degli altri condomini, che integra la violazione dell’articolo 1102 c.c. (ex plurimis, Cass. 28/08/2020, n. 18038; Cass. 22/12/2014, n. 27167), con giudizio che si sottrae alle censure prospettate dalla ricorrente.
5.2. Privo di rilievo, oltre che incompatibile con la disciplina dettata dall’articolo 1102 c.c., e’ il richiamo all’articolo 1120 c.c., che disciplina le opere effettuate “dal condominio”, dirette al miglioramento, o all’uso piu’ comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che le innovazioni di cui all’articolo 1120 c.c., si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’articolo 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facolta’ riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso articolo 1102 c.c., dirette ad ottenere la migliore, piu’ comoda e razionale utilizzazione della cosa; sotto il profilo soggettivo, poi, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, nelle quali non rileva un interesse generale, bensi’ quello del singolo condomino al cui perseguimento sono rivolte, con i limiti previsti dal citato articolo 1102 (ex plurimis, Cass. 04/09/2017, n. 20712; Cass. 19/10/2012, n. 18052).
5.3. Privo di rilievo in quanto argomento ultroneo rispetto alla ratio decidendi – che risiede nell’accertata violazione dell’articolo 1102 c.c. – e’ il fatto che il CTU abbia evidenziato la necessita’ di posizionare ulteriori punti di ancoraggio al parapetto, allo scopo di distribuire la sollecitazione causata dalla spinta del vento.
5.4. Inammissibile, perche’ introduce una questione dedotta per la prima volta in sede di legittimita’, e’ la censura riferita alla mancata applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 259 del 2003. La sentenza impugnata non tratta l’argomento e la ricorrente non riferisce, come era suo onere, dove e come l’avesse dedotta nei giudizi di merito (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430).
Ne segue che non e’ configurabile il vizio di ultrapetizione, prospettato come collegato alla mancata applicazione del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 209, comma 5. In ogni caso, come chiarisce la sentenza impugnata, il Condominio ha domandato la rimozione dell’impianto.
6. Il secondo motivo e’ inammissibile in quanto si risolve nella critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che e’ attivita’ riservata al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 12/04/2017, n. 9356; Cass. 10/06/2016, n. 11892).
7. Risulta inammissibile anche il terzo motivo, che investe la statuizione sulle spese processuali censurando, per un verso, la disposta compensazione tra il Condominio e il condomino (OMISSIS), locatore dell’immobile, e, per altro verso, il mancato riconoscimento della soccombenza reciproca tra il Condominio e la societa’.
Il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato, infatti, ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613).
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento, in favore del Condominio (OMISSIS), delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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