Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13611.
La massima estrapolata:
In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l’eccezione d’incompetenza è tenuta a prospettarla con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. la società deve allegare, non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche di non avere alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito
Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13611
Data udienza 13 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Competenza – Responsabilità civile – Sinistro stradale – Risarcimento danni – Regolamento di competenza – Competenza territoriale derogabile – Eccezione di competenza – Onere di allegazione criteri di determinazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16076-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOP., (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 8399/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che chiede l’inammissibilita’ del ricorso.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ha convenuto (OMISSIS), la societa’ cooperativa (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., dinanzi al Giudice di pace di Roma al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;
costituendosi in giudizio, la (OMISSIS) s.p.a., tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roma, dovendo viceversa ritenersi competenti, eventualmente, il Giudice di pace di Velletri (luogo di residenza del convenuto (OMISSIS) e luogo di insorgenza dell’obbligazione risarcitoria), ovvero di Bologna (avuto riguardo alla sede della (OMISSIS) S.p.A.) o di Viterbo (avuto riguardo alla sede della cooperativa (OMISSIS));
con ordinanza depositata in data 29/4/2016, il Giudice di pace di Roma, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza sollevata, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quali giudici competenti, il Giudice di pace di Velletri o, alternativamente, quello di Bologna o di Viterbo;
su appello del (OMISSIS), con sentenza resa in data 17/4/2019, il Tribunale di Roma, disattesa l’impugnazione, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, ritenendo corretta la relativa declinazione della propria competenza per territorio;
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione;
la (OMISSIS) s.p.a. si e’ costituita depositando memoria;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per la dichiarazione di inammissibilita’ del regolamento di competenza, siccome non notificato al litisconsorte necessario e danneggiante, (OMISSIS);
entrambe le parti costituite hanno depositato un’ulteriore memoria; nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
che:
con il ricorso proposto, (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la dichiarazione d’incompetenza del giudice adito, con particolare riguardo alla mancata verifica: 1) del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; 2) dell’esistenza di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per le societa’ convenute; 3) del domicilio del convenuto (OMISSIS);
il ricorso e’ fondato;
dev’essere preliminarmente disatteso il rilievo avanzato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in ordine alla pretesa mancata notificazione del ricorso nei confronti di (OMISSIS) (parte in relazione alla quale va comunque esclusa la qualita’ di litisconsorte necessario), avendo il ricorrente ritualmente depositato agli atti del giudizio la relazione di notificazione del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, tempestivamente eseguita presso il domicilio del (OMISSIS) in data 16/5/2019;
nel merito, osserva il Collegio come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l’eccezione d’incompetenza e’ tenuta a prospettarla con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicche’, ove sia convenuta una societa’ per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’articolo 19 c.p.c., la societa’ deve allegare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche di non avere alcuna sede secondaria, ne’ alcuno stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (v. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/10/2008, Rv. 604741 – 01, e successive conformi);
nel caso di specie, la (OMISSIS) s.p.a., societa’ convenuta, pur avendo tempestivamente indicato la competenza del foro di Bologna, di Viterbo o di Velletri, in relazione alle sedi principali delle societa’ convenute o del luogo in cui ebbe a verificarsi del sinistro (e dunque i luoghi di insorgenza e di esecuzione dell’obbligazione risarcitoria), ha del tutto omesso di dedurre e di comprovare l’inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento della stessa societa’ nel territorio di Roma (ex articolo 19 c.p.c.), incorrendo, in tal modo, nel vizio di incompletezza dell’eccezione di incompetenza (su cui v., da ultimo, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 – 01, secondo cui, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano piu’ criteri concorrenti – come quelli indicati negli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilita’ di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l’eccezione, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito);
sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del regolamento proposto, dev’essere dichiarata, in relazione alla causa in esame, la competenza territoriale del Giudice di pace di Roma in primo grado e, in appello, del Tribunale di Roma, cui dev’essere rimessa la causa per la celebrazione del giudizio d’appello, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio regolamentare.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale del Giudice di pace di Roma in primo grado e, in appello, del Tribunale di Roma, e condanna (OMISSIS) s.p.a. al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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