In tema di circolazione stradale e la manovra di svolta a sinistra

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 novembre 2020| n. 32879.

In tema di circolazione stradale, la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla strada pubblica con provenienza da una strada privata determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele, sicché il conducente che deve attuare tale manovra, non solo ha l’obbligo di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche quello, imposto dalla comune prudenza, di accertare con ispezione diretta, o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli che giungano lateralmente e da tergo, ai quali va, eventualmente, lasciata la precedenza. (Vedi Sez. 4, n. 9114/1983, Rv. 160979; Sez. 6, n. 2515/1975, dep. 1976, Rv. 132517; Sez. 4, n. 14213/1990, Rv. 185568).

Sentenza|24 novembre 2020| n. 32879

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Omicidio colposo ex art. 589 cp – Assoluzione perché il fattonon costituisce reato – Vizio di motivazione illogica – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – rel. Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
dalla parte civile (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Per le parti civili ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di MILANO che chiede di annullare con rinvio la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni civili e deposita conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Verbania del 14.05.2013, ha assolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 589 c.p., perche’ il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili.
1.1.L’imputazione riguardava l’aver, alla guida della autovettura (OMISSIS), procedendo sul via privata che conduce al Residence (OMISSIS), effettuato la manovra di immissione verso sinistra sulla strada statale n. (OMISSIS) non prestando la dovuta attenzione ai veicoli procedenti con direzione di marcia (OMISSIS) e cosi’ nell’aver causato una collisione con il motociclo tg (OMISSIS), condotto da (OMISSIS), avente la precedenza’ in quanto procedeva verso Verbania; in conseguenza dell’impatto (OMISSIS) decedeva a causa delle gravissime lesioni patite. In (OMISSIS).
1.2. Il Tribunale aveva ritenuto la colpevolezza dell’imputata dopo aver ricostruito la seguente dinamica dell’incidente sulla base dei rilievi della Sezione della polizia stradale di Verbania e le conclusioni tecniche effettuate dai CT del Pm, della parte civile e della difesa dell’imputata: la (OMISSIS) provenendo da una strada laterale con obbligo di dare la precedenza ai veicoli percorrenti la strada statale aveva intrapreso la manovra di immissione sulla statale con svolta a sinistra impegnando la corsia di destra, non avvedendosi del sopraggiungere del motoveicolo, proveniente dalla parte sinistra rispetto al punto di immissione; nonostante il motociclista fosse avvistabile per via diretta prima dell’urto e si trovasse a circa 30-35 metri; risultava che a carico dell’imputata era stata elevata la contravvenzione di cui all’articolo 154 C.d.S., 3.8; la pericolosita’ dell’intersezione avrebbe dovuto suggerire alla (OMISSIS) secondo il comportamento richiesto all’agente modello di adottare la massima prudenza e attenzione (articolo 154 C.d.S., comma 3 e articolo 145 C.d.S.) senza intraprendere l’attraversamento della corsia della SS con svolta a sinistra, avendo avvistato, mentre si trovava vicino alla linea di confine della strada statale, poco piu’ avanti della linea tratteggiata, il motociclista (fol 6 e 7 sentenza di primo grado).
1.3. La Corte d’Appello e’ giunta alla formula assolutoria sulla base del ragionevole dubbio in ordine alla negligenza e imprudenza della condotta di guida della imputata.
In particolare nella ricostruzione in fatto dell’incidente ha affermato che:
-la conformazione della intersezione stradale, cosi’ come sostenuto anche dal primo Giudice, offriva al guidatore del veicolo proveniente dalla strada laterale una visuale dell’area dell’incrocio molto limitata ed ostruita dal muro di recinzione eretto a ridosso della carreggiata della strada statale;
– l’avvistamento dei veicoli provenienti da sinistra per chi imbocca la statale era realizzabile in prima battuta attraverso due specchi parabolici situati sul lato opposto della statale poi implicava necessariamente un avanzamento del veicolo sino al limite della linea orizzontale discontinua che segna il margine della statale e solo in tale seconda fase aveva una visuale diretta per 40-45 mt;
– l’assenza di certezze in ordine alla velocita’ di percorrenza del motociclo (tra 70 o 90 KMh) prima dell’avvistamento dell’autovettura della (OMISSIS) e dell’inizio, da parte del motociclista stesso, della manovra di frenata;
– la divaricazione dei tempi di avvistabilita’ della moto da parte della conducente l’auto era stimabile tra un minimo di 1,20 secondi ed un massimo di 3 secondi;
– il motociclista aveva potuto avvistare la vettura in fase di immissione da una distanza di 40-45 mt rispetto al punto di collisione; l’impatto era avvenuto a 0.70/0,80 cm dalla linea di mezzeria.
Ha concluso affermando che a fronte dell’indubbio peso da riconoscere all’incertezza in ordine alla effettiva possibilita’ di ascrivere l’evento collisione/morte alla negligenza o all’imprudenza della condotta di guida dell’imputata, vi e’ l’indubbio rilievo da attribuire alla condotta del motociclista che, ove fosse stata adeguata alle condizioni della strada e alla segnaletica, avrebbe impedito che la frenata determinasse la perdita del controllo del mezzo, lo sbandamento fino alla collissione con l’autovettura.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della costituita parte civile, eredi (OMISSIS), lamentando violazione di legge e vizi motivazionali, secondo i seguenti profili di censura.
I) Vizio di motivazione in ordine allo stato dei luoghi come risultanti dal contenuto dei rilievi de degli accertamenti tecnici in atti. Deduce che la sentenza impugnata da’ atto di una visuale dell’area di incrocio assai limitata e difficoltosa con la necessita’ di avanzare dal margine della careggiata per poter avere la visuale dei veicoli in avvicinamento, mentre dai rilievi della polizia stradale e’ rilevabile una visibilita’ diretta dal margine di immissione per oltre 40 m attraverso gli specchi convessi. Lamenta in definitiva un travisamento dei dati fattuali ricavabili dai rilievi e dagli accertamenti tecnici in relazione alle condizioni di visibilita’ sia diretta che tramite gli specchi convessi.
II) Vizio di motivazione con riferimento alla velocita’ di percorrenza del tratto stradale da parte del motociclo. In maniera contraddittoria, pur dando atto della forbice esistente tra i calcoli del consulente del PM (89 kmh) e quelli del consulente di parte civile 70 Kmh, ha disatteso le conclusioni tecniche nella ricostruzione cinematica dell’incidente con specifico riferimento alla avvistabilita’ della moto da parte della imputata che, allorche’ ha iniziato la manovra di immissione, poteva vedere la moto che si trovava secondo la ricostruzione del consulente del PM a 25 mt e quindi nella sua piena visuale.
III) Vizio di motivazione con riferimento alla concreta condotta colposa addebitabile alla imputata nella manovra pericolosa posta in essere di avanzamento ed immissione sulla statale nonostante il motociclista fosse visibile.
A fronte dell’obbligo di dare la precedenza al motociclo e alla avvistabilita’ concreta della moto, l’esigibilita’ della regola di comportamento, posta dal codice della strada, viene superata dalla Corte territoriale attraverso l’assunto illogico della breve durata del tempo di percepibilita’ della visuale diretta. In realta’ proprio il fatto che abbia potuto avvistare il motociclo e cio’ nonostante abbia proseguito la manovra di immissione porta a constatare la violazione di una precisa regola di comportamento che imponeva l’arresto del mezzo e comunque la massima prudenza e diligenza.
IV) Vizio di motivazione in ordine alla evitabilita’ dell’evento e al giudizio controfattuale che e’ stato ricondotto erratamente al fatto se l’evento potesse essere evitato ove il motociclista avesse rispettato il limite di 50 Km. Lamenta che secondo il ragionamento illogico della Corte, date le condizioni di pericolosita’ dell’intersezione, non sarebbe rimproverabile la condotta di immissione e non sarebbe esigibile l’obbligo di arresto e di precedenza per i veicoli provenienti dalla strada privata laterale.
Deduce anche la violazione di legge, in specie dell’articolo 43 c.p. e di qualificazione del comportamento colposo in presenza di un eventuale concorso di colpa della vittima non sufficiente di per se’ ad escludere la responsabilita’ del conducente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso va accolto.
2.Il primo motivo e’ fondato nella parte in cui lamenta un vizio di illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione che, nelle premesse, a fol 6/7, da’ per accertato, secondo la ricostruzione condivisa effettuata dal Tribunale, sulla base dei rilievi tecnici, che l’avvistamento dei veicoli provenienti dalla sinistra per chi imbocchi la statale era concretamente possibile attraverso due distinte e successive modalita’ di osservazione del tratto stradale (la prima indiretta, mediante specchi convessi, la seconda diretta attraverso la visione del tratto stradale a una distanza di 45 metri dopo aver operato una manovra di avanzamento del veicolo sino al limite della linea orizzontale bianca discontinua che segna il margine della strada statale); poi, in successivo passaggio, a fol 10, fa proprie, in maniera apodittica e con un salto logico evidente, le dichiarazioni rese in dibattimento del consulente della difesa secondo cui per avvistare direttamente eventuali veicoli provenienti dalla sinistra la parte anteriore del veicolo che si immetteva nella statale doveva avanzare fino a sporgere su quest’ultima per un metro e mezzo-due metri creando una situazione di estremo pericolo. A tal riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte ammette, in virtu’ del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, la possibilita’ del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purche’ dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermate sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva specificatamente
riportato l’esito di sopralluoghi sulla verifica di spazi di avvistabilita’, (fol 5 sentenza di primo grado), che consentivano all’utente che, dalla strada privata voglia immettersi sulla (OMISSIS), in direzione (OMISSIS) (dopo aver oltrepassato lievemente la striscia bianca discontinua del margine della corsia statale per facilitare la propria visione diretta del campo stradale) e aveva accertato una visuale di 40 mt della corsia in direzione Verbania; sul punto la Corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione, riportando, invece, apoditticamente a fol 10 le dichiarazioni del consulente della difesa, secondo cui il veicolo che si immetteva nella statale doveva avanzare fino a sporgere su quest’ultima per un metro e mezzo-due metri creando una situazione di estremo pericolo.
3. Il secondo, terzo e quarto motivo, sono pure fondati ritenendo il Collegio che la motivazione dell’impugnata sentenza, sottoposta al vaglio di legittimita’, non supera le censure di manifesta illogicita’ riguardanti le questioni concernenti la prevedibilita’, l’evitabilita’ dell’evento e il giudizio controfattuale.
E’ opportuno fare qualche riferimento al principio dell’affidamento, evocato in sentenza a favore dell’imputata, circa la non prevedibilita’ ed evitabilita’ in concreto dell’incidente a seguito del comportamento tenumotociclista. E ormai consolidato l’orientamento della Corte di legittimita’ secondo il quale il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purche’ rientri nel limite della prevedibilita’ (vds. Sez 4 n. 25552 del 27.04.2017 rv 270176; sez. 4 n. 7664 del 6.12.2017 rv 272223; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277). Tale prevedibilita’ dev’essere pero’ valutata non gia’ in astratto, ma in concreto e si sostanzia nell’assunto che vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto). Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate di cui all’articolo 154 C.d.S. si presentano come regole “elastiche”, che indicano, cioe’, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, e’ comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilita’ ed evitabilita’ dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007, Rinaldi, Rv. 237050).
3.1. Sul punto la Corte, da una lato, ha evidenziato e riportato la ricostruzione del Tribunale (fol 9) che ha accertato la violazione da parte della (OMISSIS) dell’obbligo del conducente di utilizzare la massima prudenza nella manovra di immissione dalla strada privata sulla statale, con svolta a sinistra, avendo deciso di intraprendere, pur in presenza di una intersezione pericolosa l’attraversamento della carreggiata, nonostante avesse avvistato o potuto avvistare, usando la prudenza e la diligenza necessarie, il sopraggiungere del motociclo (almeno un secondo e mezzo prima dell’urto); dall’altro, in maniera illogica e carente, ha fatto discendere dalla breve durata dei tempi di avvistamento e dalla velocita’ tenuta dalla moto, ricostruita tra i 70 e 90 Km orari, con conseguente oscillazione dei tempi di avvistabilita’ da 1,20 e 3 secondi e mezzo, l’incertezza sui reali profili di colpa dell’imputata. Con cio’ non applicando in maniera rigorosa il principio secondo cui non puo’ farsi affidamento sulla circostanza che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimita’ dell’intersezione, giacche’ l’eccessiva velocita’ di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, puo’ rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per se’ non sufficiente ad escludere la responsabilita’ dello stesso conducente. Poiche’ la (OMISSIS) aveva una velocita’ quasi nulla, evidentemente doveva aver percepito la presenza del motociclo avvistabile a 40 mt. mentre si trovava sul lato della carreggiata avente diritto di precedenza. L’eccessiva velocita’ del motociclista non costituiva un fattore imprevedibile.
3.2.Costituisce principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza della S.C. che in tema di disciplina della circolazione stradale per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza e’ sufficiente, particolarmente nel caso di immissione sulla strada pubblica con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, occupare anche una minima parte della carreggiata in cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un concorso di colpa, la possibilita’ per detto veicolo di evitare collissione mediante manovre piu’ o meno agevoli per deviare verso la parte stradale non ancora libera (Sez 4 n. 14213 del 9.07.1990 rv 185568). In definitiva l’eccessiva velocita’ della persona offesa, puo’ rappresentare una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per se’ non sufficiente ad escludere la responsabilita’ dello stesso conducente gravato dall’obbligo di precedenza (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899); il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocita’ da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilita’ (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803, in fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilita’ dell’imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocita’ superiore al consentito).
3.3. In conclusione la Corte territoriale non ha fatto corretto uso dei principi ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. La manovra di svolta a sinistra uscendo da una strada privata con immissione in una strada statale determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele; a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l’obbligo di eseguire di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare mediante con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza (Sez. 4, n. 9114 del 09/06/1983, Calarco, Rv. 160979; Sez. 6, n. 2515 del 17/10/1975, dep. 1976, Cecci, Rv. 132517).
4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresi’ la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *