In tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22315.

In tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l’art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni.

Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22315

Data udienza 15 settembre 2020

Tag/parola chiave: Appalto di opere pubbliche – Inadempimento della scrittura privata autenticata – Cessione del credito – Operatività della deroga alla previsione di cui all’art. 69 R.D. n. 2440/23 – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26612-2018 proposto da:
(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
avverso la sentenza n. 3922/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la Societa’ (OMISSIS) Cooperativa a r.l. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione che in primo grado aveva respinto la domanda di essa ricorrente intesa a conseguire la condanna di (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in suo favore del credito derivante da un pregresso contratto di appalto in data 28.7.1993 e di cui la (OMISSIS) si era resa cessionaria con scrittura privata in data 27.7.2001; ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, che essendosi perfezionato il contratto di appalto in epoca antecedente all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, la cessione del relativo credito doveva ritenersi disciplinata alla stregua del diritto vivente formatosi in margine al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 69, di modo che, non applicandosi nella specie le formalita’ ivi previste (stipulazione risultante da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio), l’avvenuta cessione stipulata a mezzo di scrittura privata restava soggetta alle forme ordinarie e risultava percio’ opponibile alla ceduta.
Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.
Memorie di entrambe le parti ex articolo 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo e’ fondato.
3. La Corte d’Appello richiamati i principi regolatori della materia e, tra essi, in particolare il principio secondo cui il Regio Decreto n. 2440 del 1923, articolo 69 – il quale richiede, per l’efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – e’ norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, e’ insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (Cass., Sez. I, 14/10/2015, n. 20739), ha ritenuto che esso non potesse applicarsi al caso al suo esame in quanto “d’applicazione delle regole codicistiche (articolo 1260 e ss. c.c.) non comporta alcuna deroga alla previsione di cui al Regio Decreto 2440 del 1923, articolo 69”.
Cosi’ ragionando la Corte d’Appello e’ chiaramente incorsa nella violazione denunciata, giacche’ alla stregua del diritto vivente da essa stessa richiamato l’applicabilita’ del Regio Decreto n. 2440 del 1923, articolo 69, ai crediti della P.A. che non sono contratti dall’amministrazione statale va esclusa in loto ed in particolare con riferimento alla necessaria documentazione della loro cessione in forma solenne.
4. Ne’ per vero diversa conclusione si impone alla luce del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 115, che ha esteso le formalita’ ritenute rilevanti dal decidente a tutti i crediti insorgenti a seguito di un appalto pubblico qualunque sia il soggetto pubblico contraente.
La norma transitoria contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 232, (“le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore) ne esclude infatti l’applicabilita’, come si e’ gia’ notato (Cass., Sez. III, 12/02/2015. n. 2760) ai contratti conclusi antecedentemente, sicche’ essa non e’ applicabile al contratto d’appalto di che trattasi essendo stato questo concluso il 28.7.1993.
5. Non coglie, per vero, nel segno il contrario opinamento espresso altrove (Cass., Sez. III, 13/12/2019, n. 32788, incidentalmente dell’avviso che ai fini dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 115, occorra guardare alla data di cessione del credito), poiche’, in disparte dalla considerazione che la norma si applica alle cessioni in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attivita’ di acquisto di crediti di impresa (Cass., Sez. III, 12/02/2015. n. 2760), essa postula ai fini della sua applicazione che il credito oggetto di cessione sia sorto in esecuzione di un contratto d’appalto a cui sia applicabile il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 115, e, poiche’ il contratto di che trattasi e’ stato stipulato in epoca antecedente, essa non e’ applicabile alla specie.
6. Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata l’impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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