In tema di azione revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18597.

In tema di azione revocatoria ordinaria, l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a rendere inefficace un atto di trasferimento in favore di una società, sia di persone che di capitali, è la medesima società, e non i singoli soci, salvo l’interesse di questi ultimi all’intervento adesivo ex articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, ferma restando la necessità di accertare l’elemento psicologico della scientia damni o del consilium fraudis in capo al legale rappresentante o ai soci

Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18597

Data udienza 16 luglio 2020

Tag/parola chiave: Azione revocatoria ordinaria – Configurabilità dell’eventus damni anche in caso di ipoteca sul bene – Esenzione dalla revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto – Inclusione dell’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria per l’adempimento – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17312-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS), in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) S.r.l. propose appello avverso la sentenza n. 1147/14, pubblicata il 17 ottobre 2014, con cui il Tribunale di Marsala aveva dichiarato inefficace, nei confronti della Curatela del Fallimento di (OMISSIS), l’atto di compravendita stipulato in data 8 marzo 2011 tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l. per rogito del notaio Anna Giubilato, rep. 60440, avente ad oggetto un motopeschereccio.
La parte appellata si costitui’ chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 347/2019, pubblicata il 21 febbraio 2019, ritenendo infondati i primi quattro motivi di gravame e, invece, parzialmente fondato, nei limiti precisati nella motivazione della sentenza di secondo grado, il quinto motivo relativo alle statuizioni della sentenza del Tribunale inerenti al pagamento delle spese processuali, in accoglimento parziale dell’appello proposto dalla (OMISSIS) S.r.l., condanno’ questa societa’ al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese di lite sostenute dalla Curatela del Fallimento di (OMISSIS) nel processo di primo grado, liquidate in Euro 1.474,00 per spese ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori di legge, e regolo’ le spese del secondo grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito la (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, cui ha resistito la Curatela del Fallimento di (OMISSIS) con controricorso.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. in relazione all’articolo 2967 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, la ricorrente sostiene che “quando ad essere oggetto di revocatoria e’ un bene ipotecato, in tanto puo’ ricorrere l’eventus damni in quanto il creditore chirografario che agisca in revocatoria dimostri, ex articolo 2967 c.c., comma 1, una concreta possibilita’ di realizzo, nonostante la priorita’ nel soddisfacimento del ricavato della vendita forzata in capo ai creditori privilegiati”.
Nella specie, “posto, da una parte, la congruita’ del corrispettivo della vendita… e, dall’altra; che erano state trasferite, con il motopesca, anche le due ipoteche navali consolidate da anni a garanzia del debito di Euro 622.855,13 (con un montante di Euro 1.200.000)”, ad avviso della ricorrente, non potrebbe “ravvisarsi a carico della Curatela il presupposto dell’eventus damni”, non essendovi “alcuna concreta probabilita’ di realizzo per la Curatela, attesa la priorita’ nel soddisfacimento del ricavato della vendita forzata”; deduce la ricorrente che “la Curatela non ha assolto l’onere della prova, su di lei incombente, della concreta possibilita’ di realizzo, nonostante la priorita’ nel soddisfacimento del ricavato della vendita forzata in capo ai creditori privilegiati ne’… la Corte (di merito) ha specificamente valutato l’eventus damni nella sua certezza ed effettivita’ di soddisfazione”, con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e, quindi, in relazione alla concreta possibilita’ di soddisfazione del primo con riguardo all’entita’ della garanzia reale del secondo.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Ed invero l’orientamento di questa Corte richiamato nel motivo di censura (Cass. 15/07/2009, n. 16464 e Cass. 22/12/2015, n. 25733 del 2015) appare minoritario rispetto a quello maggioritario che si e’ andato via via consolidando e the il Collegio condivide, secondo cui in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorche’ di entita’ tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneita’ dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualita’ del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. 13 agosto 2015, n. 16793; 10 giugno 2016, n. 11892; 25 maggio 2017, n. 13172; 12 marzo 2018, n. 5860; Cass., ord., 8/08/2018, n. 20671). In particolare, con la sentenza di questa Corte 10 giugno 2016, n. 11892, non solo e’ stato specificamente confutato il diverso indirizzo richiamato nel motivo di censura con argomenti che il Collegio condivide e fa propri, ma e’ stato condivisibilmente e specificamente affermato che “l’esistenza su un bene di un’ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entita’ tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integri, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilita’ di una connotazione dell’alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell’alienante all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneita’ dell’atto dispositivo ad integrare un eventus damni e’ naturalmente proiettata verso il futuro, cioe’ verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev’essere in termini di potenzialita’. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l’incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca, cioe’ sempre verso il momento in il creditore ipotecario la fara’ valere, l’incertezza sia sull’an sia sul quantum in cui in concreto essa potra’ incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia puo’ venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l’atto dispositivo del bene ipotecato e’ comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”.
Inoltre, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’eventus damni, e’ sufficiente che l’atto abbia causato maggiore difficolta’ od incertezza nel recupero coattivo.
2. Con il secondo motivo, denunciando “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 3 “, la ricorrente sostiene che, ai sensi della norma appena citata, non e’ soggetto a revoca l’adempimento di un debito g scaduto, che tale irrevocabilita’ si estende anche al caso di alienazione di un bene da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia destinato anche in parte al pagamento di debiti scaduti e che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del carattere strumentale della vendita in parola rispetto al pagamento dei debiti gia’ scaduti e non pagati (almeno per il periodo dicembre 2010/marzo 2011) nonostante la rinegoziazione.
2. Il motivo e’ infondato.
Va anzitutto evidenziato che, come pure eccepito dalla controricorrente (v. controricorso p.14 e 15), il motivo e’ inammissibile per novita’ delle questioni, oltre che per difetto di specificita’, con riferimento alle circostanze dedotte a p. 14 del ricorso che “i due mutui ipotecari erano stati rinegoziati e transattivamente concordati con atto del 23.12.2010 in misura pari ad Euro 589.447,58 ed Euro 33.377,55” e “che dal 23.12.2010 alla data del rogito (8.3.2011) il predetto debito non era stato pagato nemmeno in parte”, non avendo al riguardo la ricorrente precisato se e in quali atti nonche’ in quali esatti termini tali specifiche circostanze siano state prospettate nel giudizio di merito, essendosi la ricorrente limitata a rappresentare, nella parte del ricorso dedicata alla ricostruzione del fatto e del processo, genericamente di aver dedotto, nel costituirsi, che “assumendo sull’acquirente i debiti in parte gia’ scaduti in parte rinnovati… verso la (OMISSIS) di San Cataldo, in concreto si veniva ad adempiere ad un debito scaduto”.
Tanto precisato, va poi osservato che la Corte di merito ha accertato che nella specie – e tanto non e’ censurato dalla ricorrente la societa’ acquirente aveva assunto “un obbligo di pagamento, peraltro non liberatorio per il medesimo (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1273 c.c., secondo cui l’accollo di debiti da parte di un terzo ha valore meramente interno, laddove non risulti che il creditore vi abbia aderito” e ha ritenuto che “l’atto di cui la Curatela ha chiesto la revoca… non puo’ qualificarsi “come pagamento di un debito scaduto”, anche se il corrispettivo pattuito dalle parti e’ stato l’accollo (cumulativo), da parte della societa’ acquirente, di debiti del venditore; neppure puo’ qualificarsi come ” pagamento di un debito scaduto” la prestazione offerta dalla societa’ acquirente; infatti, l’accollo di un debito non costituisce un pagamento, bensi’ un impegno a pagare una obbligazione, assunto da un altro soggetto (diverso dal debitore originario); sotto altro profilo, deve ritenersi che l’impegno in questione non abbia riguardato un debito scaduto, bensi’ un debito “a scadere”, con il maturare delle rate previste” e che, pertanto, “non ricorre(va) la fattispecie di cui all’articolo 2901, comma 3, c.c.”.
Le censure proposte non infirmano il punto nodale della decisione impugnata, laddove la Corte di appello ha escluso l’efficacia estintiva della compravendita per la considerazione che l’accollo dei debiti in capo alla venditrice da parte dell’acquirente non aveva natura solutoria, tenuto conto che tale accollo non ha comportato la
liberazione del venditore dalle obbligazioni garantite da ipoteca sullo stesso immobile compravenduto, essendosi l’acquirente solo affiancata all’alienante quale ulteriore debitore (v. Cass. 18/09/2015, n. 18323), rimarcandosi che, in base ad un accertamento in fatto, la Corte di merito ha ritenuto che l’impegno in questione abbia riguardato non un debito scaduto ma un debito a scadere, sicche’ poco rileva che la societa’ acquirente abbia pagato le rate del mutuo oggetto dell’accollo almeno fino alla data della sentenza di primo grado (come evidenziato dalla Corte di merito a p. 7 della sentenza impugnata).
Peraltro, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimita’, al quale va data continuita’ in questa sede, l’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’articolo 2901 c.c., comma 3, traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex articolo 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidita’ occorrente all’adempimento di un proprio debito, purche’ essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalita’ necessaria con un atto dovuto, si’ da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass., ord., 15/05/2020, n. 8992; Cass. 19/04/2016, n. 7747; Cass. 7/06/2013, n. 14420), laddove, nella specie, la stessa ricorrente ha dedotto ancora in ricorsot; p. 3, che “il rnotopesca” in questione “non costituiva l’unico bene di rilevante valore del debitore”.-.
3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione dell’articolo 2901 c.c. in relazione agli articoli 1391 c.c. e agli articoli 2727 e 2029 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe fatto “corretta applicazione dei principi contenuti negli articoli 2712 e 2729 c.c., in materia di presunzioni semplici, valorizzando in modo erroneo il materiale indiziario disponibile, negando e/o attribuendo un valore non corretto ai singoli elementi e di riflesso alla valutazione di sintesi” (sono evidenti i lapsus calami nell’indicazione delle norme).
In particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe attribuito agli elementi indicati nella sentenza (numero dei protesti precedenti l’acquisto, rapporto di parentela tra (OMISSIS) e uno dei soci della (OMISSIS) S.r.l., data di iscrizione nel registro delle imprese della societa’ acquirente, 9 marzo 2011, giorno successivo alla data di acquisto del bene di cui si discute in causa) la dignita’ di presunzioni, connotate di gravita’, precisione e concordanza laddove essi non avrebbero potuto essere considerati tali.
3. Il motivo e’ inammissibile.
Ed invero questa Corte ha condivisibilmente anche di recente affermato che in sede di legittimita’ e’ possibile censurare la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. solo allorche’ ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, pero’, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., ord., 13/02/2020, n. 3541, v. anche ex multis, in tal senso, Cass., sez. un., 24/01/2018, n. 1785 del, § 4.1, lettera (bb), della motivazione nonche’ Cass., 4/08/2017, n. 19485). Nella specie la pretesa violazione di legge non risulta prospettata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimita’ e in particolare dall’arresto delle SS.UU. appena richiamato e le doglianze sollevate tendono, in realta’, ad una rivalutazione del merito, censurando l’accertamento in fatto del giudice di appello, il che non e’ consentito in questa sede.
Va comunque evidenziato, per completezza, che questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a rendere inefficace un atto di trasferimento in favore di una societa’, sia di persone che di capitali, e’ la medesima societa’, e non i singoli soci, salvo l’interesse di questi ultimi all’intervento adesivo ex articolo 105 c.p.c., comma 2, ferma restando la necessita’ di accertare l’elemento psicologico della scientia damni o del consilium fraudis in capo al legale rappresentante o ai soci (Cass. 6/11/2014, n. 23685, v. amplius in motivazione).
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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