Il mancato esame delle risultanze della CTU

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18598.

Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio può ricorrere anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza omettendo il confronto con le eventuali censure di parte senza giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza alcuna indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti.

Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18598

Data udienza 16 luglio 2020

Tag/parola chiave: Responsabilità civile della scuola – Risarcimento dei danni occorsi al minore – Mancato esame della CTU da parte del giudice di merito – Carenza motivazionale – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17573-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO (OMISSIS) DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS) SA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1285/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 4/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Istituto Comprensivo (v. controricorso) o Comprensorio (v. ricorso e sentenza impugnata) Statale “(OMISSIS)” di Napoli e dell’ (OMISSIS) S.A. e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli di rigetto dell’appello avanzato, in relazione alla liquidazione del danno operata, con la sentenza n. 9301/2012, dal Giudice di pace di Napoli, il quale, per quanto rileva in questa sede, ritenendo sussistenti postumi di danno biologico nella misura dell’1/0, aveva in tali limiti accolto, nei confronti del detto Ministero, la domanda proposta dai genitori dell’attuale ricorrente, all’epoca minorenne, volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla minore mentre era a scuola.
Hanno resistito, con un unico controricorso, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo Statale “(OMISSIS)” di Napoli.
La societa’ intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
I controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non sussiste l’inammissibilita’ del ricorso eccepita dai controricorrenti per l’asserita eterogeneita’ delle censure sollevate dalla ricorrente con l’unico motivo proposto; al riguardo va, infatti,ribadito il principio, secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in piu’ profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per se’, ragione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere – come nel caso all’esame – con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., sez. un., 6/05/2015, n. 9100).
2. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. (recte articolo 115 c.p.c., v. sintesi del motivo e illustrazione dello stesso a p. 8 e sgg. del ricorso) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ la omessa valutazione di un fatto discusso tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la ricorrente lamenta che il Giudice di appello abbia omesso di esaminare la consulenza tecnica d’ufficio dal medesimo (sia pure in diversa persona) disposta, che ha determinato nel 3% il danno biologico, e non abbia dato alcuna valenza ai rilievi fotografici ritraenti gli esiti cicatriziali riportati sul volto dalla ricorrente, da cui risulta evidente il danno estetico patito, pure riconosciuto dal C.T.U., avendo quel Giudice tenuto conto solo del referto di pronto soccorso depositato ine’ avendo in alcun modo motivato il suo dissenso dalle conclusioni dell’elaborato peritale, con configurabilita’, al riguardo, ad avviso dell’ (OMISSIS), del vizio di motivazione assente o apparente della sentenza impugnata.
2.1. Il motivo e’ fondato, sulla base dell’assorbente rilievo che effettivamente il Tribunale, nella sentenza impugnata, non fa alcun cenno alla consulenza tecnica disposta ed espletata in sede di appello, che risulta, quindi, implicitamente e immotivatamente disattesa, e le cui conclusioni sono testualmente riportate a p. 7 del ricorso. Ed invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, che questo Collegio condivide e al quale va data continuita’ in questa sede, il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza che ben puo’ essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi, come nel caso di specie, nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., 31/05/2018, n. 13770; Cass. 29/05/2018, n. 13399).
3. Va inoltre evidenziato che risulta inammissibile per difetto di interesse, cosi’ come proposta, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Istituto Comprensivo Statale “(OMISSIS)” di Napoli, in quanto il Giudice di pace, con la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda attorea nei confronti del solo Ministero e non anche di tale Istituto e il Tribunale ha rigettato l’appello proposto dalla parte ora ricorrente, confermando espressamente la sentenza di primo grado.
4. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *