Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 21 maggio 2019, n. 13593.
La massima estrapolata:
In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest’ultima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto “pendente societate”, anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione. I soci, difatti, succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell’attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente; conseguentemente, il giudice, ove verifichi l’estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci.
Sentenza 21 maggio 2019, n. 13593
Data udienza 6 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2754/2016 proposto da:
(OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, in persona dei procuratori Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3832/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (OMISSIS) Societa’ Consortile per Azioni, in qualita’ di mandataria della (OMISSIS) SA (rappresentata nei gradi di merito dalla (OMISSIS)), ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia del Tribunale, dichiarando l’improcedibilita’ dell’azione revocatoria che l’istituto di credito aveva promosso nei confronti della (OMISSIS) Srl e della (OMISSIS) snc (da ora (OMISSIS) snc), quest’ultima propria debitrice, in relazione a due contratti di compravendita aventi per oggetto un villino con terreno circostante all’interno del (OMISSIS).
1.1.Per cio’ che interessa in questa sede, la statuizione di primo grado, sostanzialmente confermata dalla Corte Territoriale, era stata determinata dal fatto che era emerso, successivamente alla precisazione delle conclusioni, che la (OMISSIS) snc era stata cancellata dal registro delle imprese circa un mese prima della proposizione della controversia, ragione per cui l’amministratore, evocato in giudizio in tale qualita’, non aveva titolo ne’ legittimazione per costituirsi in giudizio, tenuto conto della interpretazione, estesa anche alle societa’ di persone, dell’articolo 2495 c.c. (introdotto dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003) e dei principi affermati, in materia, da Cass. SSU 6070/2013.
2. Ha resistito la (OMISSIS) srl.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per un migliore inquadramento in diritto della questione nomofilattica emersa e’ opportuno sintetizzare gli aspetti fattuali della vicenda.
1.1. La (OMISSIS) propose dinanzi al Tribunale di Roma azione revocatoria (ed, in subordine, di simulazione) nei confronti della (OMISSIS) Srl e della (OMISSIS) snc, quest’ultima propria debitrice, chiedendo la dichiarazione di inefficacia di due atti di compravendita stipulati nel giugno 2006 attraverso i quali la societa’ di persone aveva trasferito in favore della societa’ di capitali (aventi entrambe la stessa compagine societaria, e cioe’ il (OMISSIS) e la moglie) una villa con parco circostante di rilevante valore.
1.2. La (OMISSIS) snc dopo circa sei mesi dalla vendita si estinse, con cancellazione dal registro delle imprese in data 2.11.2006.
1.3 La Banca promosse l’azione revocatoria con atto di citazione notificato il 22.12.2006 presso la sede legale della societa’, con esito positivo.
La controversia – nella quale detta societa’ si era inizialmente costituita in persona dell'(ex) amministratore che aveva conferito procura alle liti al difensore il quale, nel costituirsi in giudizio, nulla aveva dedotto in ordine alla estinzione della propria assistita – in fase decisoria (ossia nel 2013) venne rimessa sul ruolo, in ragione della avvenuta estinzione di essa, dichiarata soltanto negli atti conclusivi, di cui il giudice prese atto ritenendo di dover applicare i principi affermati con gli arresti delle sezioni unite di questa Corte, nel frattempo intervenuti (Cass. SSUU 6070-6071-6072/2013): ritenuta nuovamente in decisione, previo rigetto della istanza della banca per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, la domanda venne respinta.
1.4. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello, richiamando il mutato orientamento giurisprudenziale, confermo’ la sentenza di primo grado, pur correggendo il dispositivo “sotto la specie dell’improcedibilita’ della domanda” ed affermo’ che la pretesa dell’appellante doveva essere fatta valere, ab initio, direttamente nei confronti dei soci della societa’ estinta, in quanto l’articolo 2312 c.c., non aveva subito alcuna modifica a seguito della riforma del diritto societario che aveva inciso soltanto sull’articolo 2495 c.c..
2. Sui motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la violazione dell’articolo 102 c.p.c., e articolo 183 c.p.c., comma 1, con riferimento all’articolo 2901 c.c., e articolo 1416 c.c., comma 2.
Lamenta che con la decisione impugnata, la Corte territoriale aveva violato il principio generale in base al quale il giudice e’ tenuto a verificare la regolarita’ del contraddittorio e, nel caso in cui si tratti di litisconsorzio necessario, a sollevare la questione, anche d’ufficio, in ogni stato e grado della controversia. Assume, al riguardo, che l’articolo 2901, postulava la presenza in giudizio di tutte le parti dell’atto da revocare e che l’estinzione della societa’ dava luogo ad un fenomeno successorio nei confronti dei suoi soci, ragione per cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto provvedere all’integrazione richiesta, rispetto alla quale l’istanza proposta era stata disattesa senza alcuna plausibile motivazione.
2.2. Cón il secondo motivo, la ricorrente, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2312 e 2495 c.c.: assume che il socio di una societa’ di persone era illimitatamente responsabile ed obbligato ab origine rispetto dell’intero debito societario e risponde a “titolo originariamente proprio” (cfr. pag. 21 ricorso) e non in via successoria, ragione per cui l’estinzione della societa’ non poteva produrre l’effetto dell’inammissibilita’ delle domande giudiziarie intentate.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta, ex articolo 360, nn. 3 e 5, la violazione dell’articolo 2312 c.c..
Lamenta che l’intero giudizio di primo grado si era svolto nella convinzione che la societa’ (OMISSIS) snc avesse la capacita’ di resistere, visto che solo nella comparsa conclusionale il suo difensore aveva dedotto il difetto di capacita’ processuale della parte assistita che, peraltro, aveva posto in essere numerosi atti (quali la ricezione incontestata della notifica della citazione, il conferimento della procura al difensore, etc.) i quali, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, dovevano essere considerati “fatti dinamici” idonei a superare. la presunzione di estinzione della societa’, cosi’ come affermato proprio da Cass. SSU 6070/2013.
3. Preliminarmente deve essere esaminato il rilievo concernente il difetto di legittimazione attiva di (OMISSIS).
3.1. Il controricorrente, infatti, assume che il giudizio era stato incardinato, in primo grado, dalla (OMISSIS) Spa che aveva dedotto di agire in nome proprio per il recupero di un suo credito; che, in grado d’appello, il gravame era stato proposto in nome e per conto della (OMISSIS) S.A. che non aveva neanche allegato di essere titolare del rapporto di credito; che, infine, o’ il ricorso per Cassazione era stato proposto da (OMISSIS) societa’ consortile per azioni; che tale situazione determinava l’assoluta incertezza in ordine al soggetto titolare del diritto all’impugnazione (cfr. pag. 7 controricorso)
3.2. Lamenta, in sostanza, che non era stato esattamente indicato il rapporto intercorrente tra (OMISSIS) e (OMISSIS) Sa; che nella narrativa del ricorso detta societa’ non aveva specificato a quale titolo agisse per un credito di cui risultava titolare (OMISSIS) Spa.
3.3. Il rilievo e’ infondato.
Dall’esame degli atti, risulta infatti che la sentenza impugnata, sia nell’epigrafe che nell’esposizione del fatto ha dato conto della cessione di credito che aveva determinato la legittimazione, incontestata, della (OMISSIS) (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); a cio’ si aggiunga che e’ stata prodotta la procura speciale nella quale si da atto che (OMISSIS) SA, appartenente al gruppo (OMISSIS) (doc. 1 allegato), aveva conferito un mandato con rappresentanza alla (OMISSIS) Societa’ Consortile per azioni che, pertanto, ha agito nel giudizio di legittimita’ nella piena titolarita’ dei poteri che le sono stati assegnati.
4. Sui motivi di ricorso.
4.1. Il primo motivo e’ fondato e gli altri risultano logicamente assorbiti.
4.2. Deve premettersi che questa Corte ha affermato, con orientamenti ormai consolidati, che:
a. “qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente e conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, e’ necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse” (cfr. Cass. 11150/2003; Cass. 23068/2011);
b. “in. un giudizio introdotto con azione revocatoria ex articolo 2901 c.c., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari e, a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’articolo 354 c.p.c., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo e’ idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso” (cfr. Cass. 11005/2002).
c. “nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dall’articolo 102 c.p.c., comma 2, ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullita’ per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma e’ altresi’ idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse” (cfr. Cass. 9523/2010; cfr. Cass. 12295/2016).
4.3. E’ stato altresi’ affermato, per cio’ che riguarda la specifica questione in esame, che “in tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire ove la societa’ debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, atteso che il primo puo’ conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto “pendente societate”, anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all’ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, cosi’ da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attivita’, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente” (cfr. Cass. 21105/2016).
4.4. Con tale ultimo arresto, in motivazione e’ stato chiarito che “qualora all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) l’obbligazione della societa’ non si estingue, cio’ che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato, a favore di una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo. Ne segue che proprio il descritto fenomeno successorio consente di ravvisare la identita’ della causa e della natura del debito societario che si trasmette ai soci, sicche’ bene il creditore puo’ conseguire il titolo esecutivo sul credito vantano nei confronti della societa’, con azione di condanna proposta nei confronti dei soci-successori” (cfr. Cass. 21105/2016, in motivazione).
4.5. Tale pronuncia richiama letteralmente proprio il principio di diritto affermato da Cass. SSU 6070/2013 che, allo scopo di creare una maggiore certezza nei rapporti giuridici delle societa’ estinte, di persone o di capitali, successivamente alla riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, ha ribadito che alla cancellazione non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico, determinandosi un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci; e che, analizzando la valenza innovativa delle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’articolo 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente articolo 2456, che disciplinava la medesima materia) ha affermato che “per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto della novellata L. Fall., articolo 10, la stessa regola e’ apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle societa’ di persone dal registro, quantunque tali societa’ non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato articolo 2495, e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’articolo 2312, (integrato, per le societa’ in accomandita semplice, dal successivo articolo 2324). La situazione delle societa’ di persone si differenzia da quella delle societa’ di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicita’ meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma e’ bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla societa’, perche’ cio’ condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioe’ che la societa’ abbia continuato in realta’ ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.” (cfr. in motivazione Cass. 6070/2013).
5. Applicando al caso in esame i principi sinora richiamati, si osserva quanto segue.
5.1. L’azione revocatoria proposta postulava il litisconsorzio necessario fra la societa’ alienante ” (OMISSIS) snc” e quella acquirente ” (OMISSIS) srl”.
La (OMISSIS), parte attrice, ha correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti della seconda societa’; nei confronti della prima ha notificato l’atto con procedimento apparentemente corretto, visto che esso e’ stato ricevuto presso la sede legale, senza alcun apprezzabile rilievo da parte dell’ufficiale giudiziario sulla regolarita’ della ricezione e sulla operativita’ della societa’; ed, a cio’, e’ seguito anche il conferimento del mandato al difensore da parte dell’amministratore qualificatosi come suo legale rappresentante.
5.2. Tali circostanze – la seconda delle quali puo’ certamente essere considerata, all’interno del percorso processuale, come un “fatto dinamico” hanno impedito anche al giudice di primo grado, tenuto a verificare ab initio la regolarita’ del contraddittorio, di rilevare il difetto di soggettivita’ di uno dei litisconsorti, inducendolo a provvedere, solo successivamente alla precisazione delle conclusioni, attraverso la rimessione della causa sul ruolo: a seguito di tale incombente, tuttavia, non veniva dato positivo riscontro alla legittima richiesta di integrazione nei confronti dei soci (avanzata dalla difesa della Banca ma, comunque, rientrante fra i doveri ufficiosi del giudice, prescritti dall’articolo 183 c.p.c., comma 1) che, secondo i principi sopra richiamati, erano i successori illimitatamente responsabili ai quali si erano trasmessi i rapporti giuridici facenti capo alla societa’ dichiarata estinta.
6. Tanto premesso, la censura proposta con il primo motivo e’ fondata proprio rispetto alla dedotta violazione di legge, con riferimento agli articoli 102 e 183 c.p.c., ed articolo 2901 c.c..
6.1. La Corte territoriale, infatti, ha fondato la propria decisione su una acritica applicazione del principio di diritto affermato dall’arresto portato da Cass. SSUU 6070/2013 la cui portata innovativa – certamente condivisibile – deve essere declinata alla luce del caso concreto e, soprattutto, va interpretata in sintonia con gli altri principi di diritto sopra richiamati in materia di litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria (cfr., in primis, Cass. SSUU 9523/2010) che, in ragione della corretta instaurazione del giudizio nei confronti di uno dei soggetti convenuti, avrebbero dovuto imporre, a seguito della formale acquisizione della notizia dell’estinzione dell’altro litisconsorte e della remissione della causa sul ruolo, di fissare un termine per l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, personalmente succeduti alla societa’.
6.2. In buona sostanza, i principi di economia processuale e del giusto processo nonche’ quello della “ragionevolezza” i quali, come regole generali, devono informare. l’attivita’ ermeneutica (in punto di integrazione del contraddittorio non risulta estraneo al caso concreto il percorso argomentativo di Cass. SSUU 1238/2005 e di Cass. 1743/2013, in materia di integrazione del contraddittorio nell’ipotesi di cui all’articolo 331 c.p.c.) avrebbero imposto di contemperare il senso del principio pronunciato da Cass. SSUU 6070/2013 al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici con l’esigenza di evitare che la sua applicazione, caratterizzata oltretutto nel caso concreto dall’overruling, potesse dare luogo ad una “eterogenesi” dei fini.
7. La sentenza della Corte d’Appello, pertanto, deve essere cassata e, riscontrandosi la nullita’ del giudizio di primo grado per mancata corretta integrazione del contraddittorio, la controversia deve essere rinviata, ex articolo 354 c.p.c., e articolo 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che dovra’ provvedere al suo complessivo riesame alla luce dei seguenti preliminari principi di diritto: “in tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti ex articolo 102 c.p.c., la societa’ debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto del quale e’ stata domandata l’inefficacia, ha diritto – ove sia stato costituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di una delle due societa’ ma l’altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione – ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest’ultima i quali succedono alla societa’ stessa. Il creditore, infatti, puo’ conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto “pendente societate”, anche dopo la sua estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda i singoli soci i quali succedono alla societa’ nei medesimi rapporti, cosi’ da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attivita’, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente”.
“il giudice, ove verifichi l’estinzione di una delle societa’ litisconsorti, e’ tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della societa’” .8. Il Tribunale provvedera’ anche in ordine alla decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame della controversia al Tribunale di Roma,- in persona di diverso giudice, che provvedera’ anche in relazione alle spese del giudizio di legittimita’.
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