In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 gennaio 2021| n. 548.

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, sia se si tratti di realtà aziendali complesse, sia se si tratti di realtà aziendali modeste, ciò che conta è che la causale, pur non indicando il nominativo del lavoratore o dei lavoratori da sostituire, fornisca elementi diversi che, calati nelle singole situazioni di fatto, consentano di individuare i lavoratori da sostituire e quindi di verificare la ricorrenza effettiva della causale.

Ordinanza|14 gennaio 2021| n. 548

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di somministrazione – Apposizione di un termine – Esigenze sostitutive – Legittimità – Esclusione della necessità dell’indicazione nominativa dei lavoratori sostituiti nelle realtà aziendali complesse – Specificità delle causali indicate – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11618/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 323/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/11/2015 R.G.N. 121/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

Che:
1. Con sentenza n. 323 depositata il 6.11.2015, la Corte di appello di Brescia, respingendo il gravame di (OMISSIS), dichiarava la legittimita’ dei due contratti di somministrazione a cui aveva fatto ricorso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, la societa’ (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS). per i periodi 28 agosto – 29 settembre 2007 e 7 – 30 gennaio 2009;
2. la Corte territoriale riteneva, con riguardo al primo contratto, l’effettiva sussistenza della causale apposta (“ragioni di carattere organizzativo motivate da: riorganizzazione officina meccanica”) a fronte delle risultanze istruttorie che dimostravano la temporanea riorganizzazione dell’officina funzionale all’aumento di produzione richiesto da un ingente ordine di materiali provenienti da una societa’ con sede in Egitto; con riguardo al secondo contratto di somministrazione, stipulato per la sostituzione di personale assente per ferie, la Corte rilevava, in via generale, che la causale del contratto commerciale poteva ritenersi sufficientemente specifica ogni volta che, calata nel contesto concreto della somministrazione, consentiva “di risalire comunque all’individuazione dei lavoratori da sostituire e quindi di verificare la ricorrenza effettiva della causale” e, conseguentemente, rilevava che nel caso di specie il requisito era ricorrente in quanto erano state indicate la ragione dell’assenza (ferie), il reparto cui il somministrato sarebbe stato assegnato (l’officina meccanica), il numero di lavoratori assenti per ferie (due lavoratori); applicava, infine, per la regolazione delle spese di lite, il criterio della soccombenza, rilevando che non si poteva ritenere sussistere “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione, visto che i due contratti di somministrazione erano ben lungi dall’essere di per se’ sintomatici di un utilizzo ingiustificato o illegittimo della somministrazione;
3. per la cassazione della sentenza il lavoratore ha fatto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria;
3. la societa’ ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

CONSIDERATO

Che:
4. con il primo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 20, 21, 22 e articolo 12 disp. att. c.c. (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver trascurato, la Corte territoriale, che la causale apposta al primo contratto di somministrazione era illegittima in quanto carente del requisito della temporaneita’;
5. con il secondo ed il terzo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 20, 21, 22 e articolo 12 disp. att. c.c., nonche’ nullita’ della sentenza (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) per avere, la Corte territoriale, ritenuto irrilevante l’indicazione, nel secondo contratto di somministrazione, del nominativo dei lavoratori da sostituire, nonostante si trattasse di azienda di piccole dimensioni e per essere caduta in grave contraddizione ove affermava che solamente in realta’ aziendali complesse era legittimo omettere i nominativi dei lavoratori sostituiti;
6. con il quarto e’ denunziata violazione dell’articolo 92 c.p.c. e articolo 24 Cost. (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere, la Corte territoriale, posto le spese di lite a carico del lavoratore soccombente pur a fronte dell’assenza del datore di lavoro al tentativo stragiudiziale di conciliazione, occasione che avrebbe potuto orientare la determinazione circa la proposizione del procedimento giudiziale;
7. il primo motivo di ricorso contiene una doglianza del tutto nuova e, percio’, inammissibile, non essendo stata la questione (della legittimita’ dell’apposizione ad un contratto di somministrazione di una causale priva del requisito della temporaneita’) specificamente trattata nella decisione impugnata (che si occupa, con riguardo al primo contratto di somministrazione, della diversa questione inerente alla ricorrenza effettiva dell’esigenza aziendale esplicitata nel contratto di somministrazione), ne’ avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al Giudice del gravame (Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 23675 del 2013);
8. il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto riguardano il medesimo contratto di somministrazione (il secondo contratto, del gennaio 2009), sono – rispettivamente – infondato e inammissibile;
9. quanto al rilievo di genericita’ della causale indicata come “sostituzione personale assente per ferie”, occorre considerare che, secondo l’orientamento di questa Corte in materia di contratti a termine, l’indicazione delle ragioni giustificative, per quanto concerne le esigenze sostitutive in realta’ economiche complesse, non deve includere anche il nominativo dei lavoratori da sostituire ma piuttosto la funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta (ex multis, Cass. n. 15601 del 2019; Cass. n. 3463 del 2019; Cass. n. 1246 del 2016; n. 10068 del 2013; Cass. n. 1576 del 2010);
10. invero, qualora l’esigenza sostitutiva risulti comunque identificata attraverso altri e diversi elementi – indicati in maniera esemplificativa e di certo non tassativa dalla Corte di legittimita’ nelle citate sentenze -, tali da consentire il controllo della effettiva ricorrenza di una reale esigenza aziendale della temporanea assunzione, funzionale ad una specifica finalita’, l’apposizione del termine risulta legittima;
11. la finalita’ dell’onere di specificazione della ragione sostitutiva “e’ quella di assicurare la trasparenza e la veridicita’ della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilita’ della stessa nel corso del rapporto” (Corte Cost. n. 214 del 2009); “il criterio di identificazione nominativa del personale sostituito da ritenere certamente il piu’ semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico”, non potendosi escludere, infatti, la legittimita’ di criteri alternativi di specificazione sempre che essi siano rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati a dati di fatto oggettivo (Corte Cost. n. 107 del 2013);
12. la Corte di Giustizia Europea ha escluso la necessita’ di interpretare del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, nel senso della pretesa necessita’ di indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, affermando che la clausola 8 dell’accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (in allegato alla direttiva 1999/70/CE) non osta ad una normativa nazionale che ha eliminato l’obbligo, per il datore di lavoro, di indicare nei contratti a tempo determinato conclusi per sostituire lavoratori assenti il nome di tali lavoratori e i motivi della loro sostituzione purche’ dette nuove condizioni siano compensate dall’adozione di altre garanzie o misure di tutela (Corte Giustizia Ue 22.6.2011, CAUSA c-161/11);
13. va, infine, rammentato che il lavoro tramite agenzia di somministrazione trova disciplina in una direttiva diversa da quella del contratto a termine (nella specie direttiva 2008/104/CE), direttiva che considera il lavoro interinale come una forma di occupazione meritevole di una tutela speciale in quanto risponde non solo alle esigenze di flessibilita’ delle imprese ma anche alla necessita’ di conciliare la vita privata la vita professionale dei lavoratori dipendenti, contribuendo pertanto “alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tale mercato” (considerando n. 11); le restrizioni o i divieti imposti al ricorso al lavoro tramite agenzia interinale possono essere giustificati soltanto da ragioni di interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la necessita’ di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi (considerando n. 18);
14. ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, in osservanza degli enunciati principi di diritto (di cui ha fatto un’ampia ricognizione, comprensiva altresi’ dell’evoluzione normativa della disciplina del contratto a termine, passato da un sistema analitico e tassativo di causali di cui alla L. n. 230 del 1962, ad un assetto flessibile), ha rilevato che “sia che si tratti di realta’ aziendali complesse, sia che si tratti di realta’ aziendali modeste, cio’ che conta e’ che la causale, pur non indicando il nominativo del lavoratore o dei lavoratori da sostituire, fornisca elementi diversi che, calati nelle singole situazioni di fatto, consentono di risalire comunque l’individuazione dei lavoratori da sostituire quindi verificare la ricorrenza effettiva della causale”;
15. la Corte, del tutto coerentemente, ha aggiunto che l’indicazione della causale della sostituzione risultava sufficientemente specifica, una volta calata nel contesto concreto del contratto di somministrazione, in quanto il contratto indicava espressamente la ragione dell’assenza (cioe’ le ferie), il reparto cui il lavoratore somministrato doveva essere assegnato (l’officina meccanica), nonche’ il numero dei lavoratori assenti (n. 2), e l’attivita’ istruttoria espletata aveva consentito di verificare che effettivamente il lavoratore somministrato aveva sostituito il dipendente Ibrahima, assente per ferie a gennaio 2009, per circa un mese o un mese mezzo;
16. non e’, quindi, ravvisabile – nella sentenza impugnata – alcuna lacuna o contraddizione motivazionale secondo il parametro del c.d. minimo costituzionale attualmente imposto dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e conseguentemente il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile;
17 il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile, alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, in tema di spese processuali, la facolta’ di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e’ tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facolta’, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualita’ di una compensazione, non puo’ essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329 del 2019; Cass. nn. 24502 e 8421 del 2017);
18. la Corte territoriale, con apprezzabile sforzo di trasparenza della decisione, ha espressamente escluso la ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni” ai fini della compensazione delle spese di lite, apparendo i contratti di somministrazione – prima facie – forniti di causali legittime, essendosi trattato di due soli contratti di brevissima durata, conclusi a distanza di piu’ di un anno l’uno dall’altro, con un’indicazione molto puntuale della causale del termine riguardanti una realta’ produttiva modesta, ove sarebbe stato facile reperire tutte le informazioni riguardanti detta causale;
19. in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’articolo 91 c.p.c.;
15. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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