In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12394.

La massima estrapolata:

In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio

Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12394

Data udienza 9 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Danni da circolazione stradale – Sinistro stradale – Risarcimento – Assicurazione obbligatoria RC veicoli a motore e natanti – Giudicato di condanna del danneggiante – Non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore – Deve essere garantito il diritto di difesa del terzo – Principi del giusto processo e del contraddittorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33051-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)), in persona del direttore e procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2878/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI ENZO.

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, (OMISSIS) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania, resa pubblica in data 4 luglio 2018, che, nel rigettarne il gravame, confermava la decisione del Giudice di pace di Mascalucia, escludendo che la sentenza irrevocabile n. 301/2006 emessa dallo stesso Giudice di pace nella causa di risarcimento danni per sinistro stradale in cui erano stati condannati, in solido tra loro, (OMISSIS) (responsabile del sinistro) e la (OMISSIS) s.r.l. (societa’ assicuratrice), potesse avere effetti di giudicato nei confronti degli (OMISSIS), quale soggetto terzo non partecipante al predetto giudizio (in cui la (OMISSIS) s.r.l. non aveva agito quale rappresentante o mandataria degli stessi (OMISSIS));
che resistono con controricorso ” (OMISSIS)” (gia’ (OMISSIS)), mentre non ha svolto attivita’ difensiva in questa l’intimato (OMISSIS);
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale e’ stata depositata (in data 8 gennaio 2020, presso la cancelleria) memoria del ricorrente;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
Considerato che, in via preliminare, va ritenuta inammissibile la memoria ex articolo 380 bis c.p.c. depositata a mezzo posta dal ricorrente (sicche’ il relativo contenuto non puo’ essere preso in considerazione), non essendo applicabile per analogia l’articolo 134 disp. att. c.p.c., comma 5, disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (tra le altre, Cass. n. 31041/2019), la’ dove (ulteriormente) la memoria, nella specie, sarebbe comunque inammissibile per tardivo deposito;
a) con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 e 1306 c.c., nonche’ omessa motivazione, per aver il giudice di appello errato “ad ignorare che la sentenza passata in giudicato” (n. 301/2006 del Giudice di pace di Mascalucia) avesse – come da giurisprudenza “reiterata negli anni” (Cass. n. 371/1979, Cass. n. 12612/2001, Cass. n. 10017/2005, Cass. n. 1359/2012) – “non solo efficacia diretta nei confronti delle parti, i loro eredi ed aventi causa ma anche una efficacia riflessa nei confronti delle persone che, rimaste estranee al processo, siano tuttavia portatori di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica interessata dal giudicato”;
a.1) il motivo e’ manifestamente infondato alla luce della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (cui il Collegio intende dare continuita’), che, nel ribadire un orientamento gia’ presente (Cass. n. 3223/1976, Cass. n. 4192/2004, Cass. n. 10919/2011), ha enunciato il principio cosi’ massimato: “In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non puo’ essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perche’ devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato puo’ avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale” (Cass. n. 18325/2019);
b) con il secondo mezzo e’ denunciato violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., per aver il Tribunale, in conseguenza dell’erronea applicazione dell’articolo 2909 c.c., altresi’ errato a condannare esso (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite in favore degli (OMISSIS);
b.1) il secondo motivo (che, auspicando una diversa regolamentazione delle spese processuali del giudizio di appello all’esito favorevole della presente impugnazione, si palesa, invero, un “non motivo”) e’ da ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.
Il ricorso va, dunque, rigettato, dovendosi addivenire ad una integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ tra il ricorrente e la parte controricorrente in ragione del consolidamento solo di recente della giurisprudenza sopra richiamata; non occorre, invece, provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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