Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9737.

La massima estrapolata:

In tema di arresto facoltativo in flagranza, al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti formali dell’arresto, anche delle condizioni di legittimita’, ex articolo 381 c.p.p.; controllo da intendersi limitato a una verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l’arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti in quel momento, se la valutazione di procedere all’adozione della misura precautelare resti nella discrezionalita’ della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravita’ del fatto ovvero nella pericolosita’ del soggetto, e senza estendere il controllo alla verifica della sussistenza ne’ della gravita’ indiziaria e delle esigenze cautelari (valutazione riservata all’applicabilita’ delle misure cautelari) ne’ dei presupposti per la affermazione di responsabilita’ del prevenuto.
Il giudice per le indagini preliminari deve, dunque, limitarsi a verificare l’operato della polizia giudiziaria in base ai modelli di riscontro sopra enunciati, considerando che l’arresto facoltativo in flagranza, consentito solo se la misura e’ giustificata dalla gravita’ del fatto ovvero dalla pericolosita’ del soggetto, desunta dalla sua personalita’ e dalle circostanze del fatto, non impone alla polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che determinano la scelta, essendo sufficiente che l’autorita’ giudiziaria sia posta in condizioni di verificare, dall’integrale contesto descrittivo che precede e segue la coercizione, ovvero da atti a esso complementari, le ragioni che hanno determinato l’arresto e, quindi, l’osservanza dei parametri legali indicati dall’articolo 391 c.p.p.. Il tutto, del resto, conformemente alla natura di attivita’ materiale e non provvedimentale, che contrassegna l’operazione della polizia giudiziaria

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9737

Data udienza 30 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria T – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/10/2018 del GIP TRIBUNALE di PADOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BELMONTE MARIA TERESA;
lette/sentite le conclusioni del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Padova non convalidava, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, l’arresto in flagranza operato l’11/09/2018 dai Carabinieri della stazione di Gazzo Padovano, a carico di (OMISSIS), poi liberato dal P.M. (ex articolo 121 disp. att. c.p.p.).
2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero procedente denunciando, in un solo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 381 c.p.p., comma 4, deducendo che il giudice ha esorbitato dai limiti del proprio potere di controllo sull’astratta legittimita’ dell’operato della polizia giudiziaria, sostituendosi nelle valutazioni rimesse all’organo deputato, ed escludeva in modo irragionevole, in relazione al reato di cui all’articolo 610 c.p., per cui e’ consentito l’arresto facoltativo, i presupposti della gravita’ del fatto, considerato dal GIP come un dissidio coniugale senza rischi concreti per la p.o., e della pericolosita’ del prevenuto, perche’ ottantenne e incensurato. Ometteva, invece, il giudice di considerare circostanze significative di segno contrario che avevano orientato la polizia giudiziaria. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. E’ opportuno premettere, che come si deduce dal verbale di arresto, (OMISSIS) si trovava sul terrazzo dell’abitazione, intenta alla cura delle piante, quando l’indagato, ex coniuge convivente della donna, chiudeva la porta – finestra e la persiana del terrazzo, lasciandola li’ confinata per circa mezz’ora, in tal modo impedendole di rientrare in casa. La donna accusava un malore ed era lo stesso indagato a contattare i Carabinieri che intervenivano sul posto, unitamente a personale sanitario che apprestava il primo intervento alla donna poi trasportata nel vicino ospedale; l’indagato era tratto in arresto nella flagranza del reato di violenza privata, ancora in atto al momento dell’intervento della polizia giudiziaria. L’azione dell’indagato proseguiva anche dopo l’intervento dei militi, poiche’ egli continuava a ingiuriare la (OMISSIS) in loro presenza.
3. Il G.I.P. della convalida ha posto a fondamento della propria decisione il convincimento che si sia trattato di un dissidio familiare senza concreti rischi per la persona offesa,e che, trattandosi di arresto facoltativo, esso non era giustificato ne’ dalla gravita’ del fatto, poiche’ fu li’ indagato a chiedere l’intervento dei carabinieri, ne’ dalla personalita’ dell’indagato, perche’ anziano e incensurato.
4. Il Procuratore della Repubblica impugnante evidenzia, a sostegno del ricorso, che la coazione in danno della ex moglie convivente si era protratta per oltre mezz’ora, tanto da causarle un malore, che richiese il ricovero ospedaliero della vittima; quanto alla personalita’ dell’indagato, questi risulta gravato da numerosi precedenti emergenti, ormai, in ragione dell’eta’, e alla luce della previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, articolo 5, comma 1 (nella parte in cui prevede la eliminazioni delle iscrizioni nel casellario giudiziale al compimento dell’ottantesimo anno di eta’), solo dalla banca dati delle Forze di Polizia; tuttavia, nella comunicazione delle notizia di reato inviata al GIP, il prevenuto era indicato come pregiudicato, con allegazione della stampa SDI del 12.9.2018 ore 9.53 agli atti inviati al G.I.P. per la convalida dell’arresto, da cui emergono decine di precedenti di polizia.
5. Secondo il pluriennale insegnamento di questo consesso nomofilattico, in tema di arresto facoltativo in flagranza, al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti formali dell’arresto, anche delle condizioni di legittimita’, ex articolo 381 c.p.p.; controllo da intendersi limitato a una verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l’arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti in quel momento, se la valutazione di procedere all’adozione della misura precautelare resti nella discrezionalita’ della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravita’ del fatto ovvero nella pericolosita’ del soggetto, e senza estendere il controllo alla verifica della sussistenza ne’ della gravita’ indiziaria e delle esigenze cautelari (valutazione riservata all’applicabilita’ delle misure cautelari) ne’ dei presupposti per la affermazione di responsabilita’ del prevenuto (Sez. 6 n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 26/10/2015, Rv. 265885;) che, per la complessita’ dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (Sez. 6 n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072), ne’ sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 1 n. 15296 del 04/04/2006, Rv. 234211).
6. Quanto ai motivi del ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari in sede di convalida, essi devono limitarsi a censurare direttamente il processo logico seguito dal giudice per pervenire all’adozione del provvedimento, essendo sottratta al giudice di legittimita’ quella valutazione di merito circa le condizioni in presenza delle quali l’arresto fu eseguito dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 252 del 28/01/1999, Gervasoni). Il giudice per le indagini preliminari deve, dunque, limitarsi a verificare l’operato della polizia giudiziaria in base ai modelli di riscontro sopra enunciati, considerando che l’arresto facoltativo in flagranza, consentito solo se la misura e’ giustificata dalla gravita’ del fatto ovvero dalla pericolosita’ del soggetto, desunta dalla sua personalita’ e dalle circostanze del fatto, non impone alla polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che determinano la scelta, essendo sufficiente che l’autorita’ giudiziaria sia posta in condizioni di verificare, dall’integrale contesto descrittivo che precede e segue la coercizione, ovvero da atti a esso complementari, le ragioni che hanno determinato l’arresto e, quindi, l’osservanza dei parametri legali indicati dall’articolo 391 c.p.p.. Il tutto, del resto, conformemente alla natura di attivita’ materiale e non provvedimentale, che contrassegna l’operazione della polizia giudiziaria (Sez. 6 n. 1555 del 24/04/1991, Rv. 190152).
7. A tale stregua, il ricorso del Pubblico Ministero deve trovare accoglimento per l’erroneita’ dei criteri di accertamento della legittimita’ dell’arresto in flagranza utilizzati dal giudice per le indagini preliminari che, anziche’ limitarsi alla verifica dell’operato della polizia giudiziaria secondo i descritti parametri, ha sovrapposto una propria valutazione al giudizio, non privo di ragionevolezza, operato dalla polizia giudiziaria in presenza di una azione coattiva ancora in corso al momento dell’intervento, e, comunque, connotata di oggettiva gravita’ in quanto posta in esse ai danni dell’ex coniuge, convivente e anziana, tanto da essere stata colta da malore, e cio’ anche considerando che non e’ necessaria la presenza congiunta della gravita’ del fatto e della pericolosita’ del soggetto, purche’ ricorra almeno uno dei due parametri (Sez. 5 n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949). D’altro canto, come segnalato dal Procuratore impugnate, e’ anche erronea la affermazione di incensuratezza dell’indagato, valorizzata dal giudice per ritenere ingiustificato l’arresto anche sotto il profilo della pericolosita’ del soggetto.
8. L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata. L’annullamento va disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova, giacche’ trattasi di ricorso che avendo a oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, e’ finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, alcun effetto giuridico potendo conseguire dall’eventuale rinvio del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 24679, 11/07/2006, Rv. 235136; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072).
9. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perche’ l’arresto e’ stato eseguito legittimamente. Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per l’ulteriore corso.
Oscuramento dati.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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